F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 66/TFN-SD del 24 Marzo 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE ACARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (dal 19/06/2014 al 03/07/2015 proprietario del 80% delle quote societarie e dal 03/07/2015 e sino alla dichiarazione di fallimento socio unico della stessa nonché Presidente ed Amministratore Unico della Società SS Barletta Calcio Srl), FEDERICO TRANI (dal 19/06/2014 al 03/07/2015, proprietario del 20% delle quote societarie della SS Barletta Calcio), ROBERTO TATÒ (socio di maggioranza, Consigliere e Presidente del C.d.A. sino al 18.06.2014 della SS Barletta Srl), MICHELE PICCOLO (dal 28/06/2012 al 11/02/2013 Amministratore Unico della SS Barletta Srl e sino al 18/06/2014 Vice Presidente e consigliere Delegato della stessa), PARIDE WALTER TATÒ (socio e titolare del 20 % delle quote societarie della SS Barletta Calcio Srl sino al 18/06/2014), DOMENICO DAMATO (dal 06/11/2013 al 19/06/2014 Consigliere di Amministrazione e comunque sino al 05/03/2015 con funzioni di Segretario Generale della SS Barletta Calcio Srl) – (nota n. 7216/01 pf16-1 GC/cc del 12.1.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE ACARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (dal 19/06/2014 al 03/07/2015 proprietario del 80% delle quote societarie e dal 03/07/2015 e sino alla dichiarazione di fallimento socio unico della stessa nonché Presidente ed Amministratore Unico della Società SS Barletta Calcio Srl), FEDERICO TRANI (dal 19/06/2014 al 03/07/2015, proprietario del 20% delle quote societarie della SS Barletta Calcio), ROBERTO TATÒ (socio di maggioranza, Consigliere e Presidente del C.d.A. sino al 18.06.2014 della SS Barletta Srl), MICHELE PICCOLO (dal 28/06/2012 al 11/02/2013 Amministratore Unico della SS Barletta Srl e sino al 18/06/2014 Vice Presidente e consigliere Delegato della stessa), PARIDE WALTER TATÒ (socio e titolare del 20 % delle quote societarie della SS Barletta Calcio Srl sino al 18/06/2014), DOMENICO DAMATO (dal 06/11/2013 al 19/06/2014 Consigliere di Amministrazione e comunque sino al 05/03/2015 con funzioni di Segretario Generale della SS Barletta Calcio Srl) - (nota n. 7216/01 pf16-1 GC/cc del 12.1.2017).

Il deferimento

La Procura Federale - all’esito del procedimento disciplinare n. 01/pf/16.17 avente ad oggetto il Fallimento della Società SS Barletta Calcio Srl, dato atto delle sorti dell'avviso di conclusione di indagine e delle memorie difensive presentate per conto dei Signori Roberto Tatò, Paride Walter Tatò, Michele Piccolo e Domenico Amato - ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Giuseppe Perpignano, dal 19/06/2014 al 03/07/20I5 proprietario del 80% delle quote societarie e dal 03/07/2015 e sino alla dichiarazione di fallimento socio unico della stessa nonché Presidente ed Amministratore Unico della società SS Barletta Calcio Srl per:

a) la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alla mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2015/16 ed al conseguente svincolo dei calciatori tesserati, nonché alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale che ne hanno determinato il successivo fallimento;

la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC per aver tenuto irregolarmente la contabilità in modo da impedire la compiuta ricostruzione del patrimonio ed il movimento degli affari;

2) il Sig. Federico Trani, dal 19/06/2014 al 03/07/20I5, proprietario del 20% delle quote societarie della SS Barletta Calcio per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, omettendo di vigilare sulla non corretta gestione degli amministratori e di porre in essere, quale socio della stessa, gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2015/16 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della società;

3) il Sig. Roberto Tatò, socio di maggioranza, Consigliere e Presidente del C.d.A. sino al 18.06.2014 della SS Barletta Srl per la violazione dell'art. 1bis, comma 5, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art.

19 dello Statuto F.I.G.C, per aver contribuito con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa e il dissesto economico-patrimoniale che ne hanno causato il successivo fallimento;

4) il Sig. Michele Piccolo, dal 28/06/20I2 all'11/02/2013 Amministratore Unico della SS Barletta Srl e sino al 18/06/2014 Vice Presidente e consigliere Delegato della stessa per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico - patrimoniale che ne hanno determinato il successivo fallimento;

5) il Sig. Paride Walter Tatò, socio e titolare del 20 % delle quote societarie della SS Barletta Calcio Srl sino al 18/06/2014 per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C, per avere con il proprio comportamento, omettendo di vigilare sulla cattiva gestione degli amministratori e di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, contribuito a determinare il grave dissesto economico;

6) il Sig. Domenico Damato, dal 06/1l/2013 al 19/06/2014 Consigliere di Amministrazione e comunque sino al 05/03/2015 con funzioni di Segretario Generale della SS Barletta Calcio Srl per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C, per aver contribuito con il proprio comportamento, omettendo di vigilare sulla

cattiva gestione degli amministratori e di porre, quale consigliere, in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, a determinare il grave dissesto economico.

Le memorie difensive

Nei termini risultano depositate due memorie difensive a nome conto del Signor Roberto Tatò e in via cumulativa per i Signori Paride Walter Tatò, Michele Piccolo, Domenico Damato, con alcuni allegati, redatte dal medesimo difensore.

In entrambe le memorie è formulata un'eccezione preliminare di improcedibilità del deferimento per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, CGS e, nel merito, si sostiene che i deferiti, nell'arco di tempo considerabile dall'indagine di 114 giorni (il biennio antecedente il fallimento decorre dal 25.2.2014) avrebbero gestito in modo virtuoso la Società, adempiendo a tutte le obbligazioni, appianando le perdite dell'esercizio chiuso al giugno 2014 e due sopravvenienze passive poi emerse (come fatto negli altri due esercizi precedenti, risultando che il Signor Roberto Tatò, tra versamenti a fondo perduto per coperture perdite, versamenti eseguiti in conto finanziamento soci infruttifero e postergato, versamenti  in conto capitale, comunque tutti acquisiti  al patrimonio della Società senza obbligo di restituzione, avrebbe versato le casse sociali dall'1.4.2011 la complessiva somma di € 5.589.970,00=), assolvendo gli obblighi civilistici e tributari, ricevendo valutazioni positive da Co.Vi.So.C. sulle modalità di tenuta della contabilità e sul rispetto degli indici di indebitamento, senza risultare destinatari di alcun delibera per illecito amministrativi e/o economici, così da conservare l'equilibrio finanziario del sodalizio, rigettando così le incolpazioni loro ascritte.

Il dibattimento

All'odierna riunione il rappresentante della Procura Federale, nel confermare la fondatezza del deferimento, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

Giuseppe Perpignano, 5 (cinque) anni di inibizione ed ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00);

Federico Trani, 2 (due) anni di inibizione e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); Roberto Tatò, 3 (tre) anni di inibizione e ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00); Michele Piccolo, 2 (due) anni di inibizione e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); Paride  Walter  Tatò,  2  (due)  anni  di  inibizione  ed  ammenda  di  €  10.000,00  (Euro diecimila/00),

Domenico Damato, 1 (uno) anno di inibizione ed ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

Il difensore dei Signori Roberto Tatò, Paride Walter Tatò, Michele Piccolo e Domenico Damato e Suo sostituto hanno illustrato le loro difese e concluso secondo le rispettive memorie difensive in via preliminare per l'improcedibilità del deferimento e, in subordine, per il proscioglimento dei loro assistiti.

Erano personalmente presenti i Signori Roberto Tatò, Paride Walter Tatò, Michele Piccolo e Domenico Damato.

Il primo ha reso una dichiarazione spontanea sostenendo di non essere responsabile di quanto addebitatogli e di aver l'unico torto di aver sottratto elevate quantità di denaro alla Sua famiglia per finanziare il sodalizio sportivo.

I motivi della decisione.

- L'eccezione preliminare di improcedibilità dell'atto di deferimento per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 32 ter, coma 4, CGS in forza del quale "quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria" va disattesa.

Per i deferiti tale termine, qualificato come perentorio, andrebbe fatto decorrere dal 17.10.2016, giorno dell'audizione del Signor Federico Trani e non dalla trasmissione degli atti da parte della Curatela avvenuta il 9.11.2016. L'avviso di conclusione di indagini sarebbe stato notificato il 18.11.2016, pervenuto il 24.

In ordine alla natura dei termini del procedimento disciplinare di cui all'art. 38, comma 6, CGS, va considerato l'orientamento espresso dalla Corte Federale di Appello che, con la deliberazione Carpeggiani ed altri di cui al C.U. n. 75 del 2.12.2016 (ed in altre successive), ha affermato la non perentoria di tale termine.

In ogni caso non è condivisibile individuare l'ultimo atto di indagine nell’interrogatorio del Signor Federico Trani avvenuto il 17.10.2016, atteso che solo in data 9.11.2016 è pervenuta la documentazione dal Curatore fallimentare di cui la Procura Federale aveva fatto espressa richiesta nell'esercizio della sua funzione inquirente. Tale acquisizione ed il relativo esame non può porsi fuori dal novero delle attività di indagini, con la conseguenza che il termine di venti giorni (non perentorio) per l'invio della comunicazione di conclusione delle indagini alla data del 18.11.2016 risulta comunque rispettato.

- Dagli atti delle indagini risulta pacifico che la Società calcistica ha chiuso i tre ultimi bilanci di esercizio riferibili alla c.d. era Tatò con rilevanti perdite di esercizio (di € 2.716.144,00= al 30.6.2012, di € 1.406.477,00= al 30.6.2013 e di € 1.095.412,00= al 30.6.2014, rammentando che il passaggio di tutte le quote sociali ai Signori Perpignano e Trani è avvenuto il 19.6.2014).

Ciò basta ad affermare che il sodalizio pativa già allora di sistematici e gravi squilibri di bilancio in quanto i costi gestionali superavano di gran lunga i ricavi e tale circuito, non certo definibile virtuoso, si era consolidato nel tempo nonostante il modesto regresso nell'entità delle perdite annuali.

L'effetto naturale di detto squilibrio, in assenza di interventi di ricostituzione del capitale o di finanziamenti soci, sarebbe stato il verificarsi di uno stato di insolvenza, destinato a sfociare inevitabilmente nel fallimento.

In realtà all'epoca della cessione delle quote la SS Barletta Calcio Srl non versava affatto in stato di insolvenza in quanto, al termine di ogni esercizio, l'assemblea dei soci ha sempre deliberato la copertura delle singole perdite, azzerandole e ripristinando il capitale sociale nella sua integrità (solo all'atto dell'approvazione del bilancio chiuso al 30.6.2014 veniva deliberata una riduzione dello stesso da € 464.406,00= a € 232.484,00=), ed il Signor Roberto Tatò, socio di maggioranza, ha sempre provveduto ai versamenti necessari ammontanti a complessivi € 5.589.970,00= tra finanziamenti soci infruttiferi e postergati, versamenti in conto capitale e per coperture perdite, comunque effettivamente tutti acquisiti al patrimonio della Società senza obbligo di restituzione (non a caso non ha mai chiesto la restituzione dei prestiti né ai soci acquirenti, né ha fatto alcuna insinuazione degli stessi al passivo fallimentare).

Grazie e questa ampia e reiterata disponibilità da mecenate (per la verità assai diffusa nelle Società del calcio professionistico a giudicare delle statistiche pubblicate alle chiusure di bilancio con tanto di perdite di esercizio) i soci e gli amministratori dell'era Tatò sono riusciti nell'apprezzabile impresa di consentire al sodalizio, a tutto il 30.6.2014, di non avere alcun debito né per stipendi o emolumenti, per contributi, per tributi, per forniture ecc. e di avere una situazione finanziaria adeguata ed un patrimonio netto positivo, pari al capitale sociale versato.

Non può così stupire che nell'ultima relazione Co.Vi.So.C. antecedente alla cessione delle quote societarie, oggetto dell'ispezione del 20.5.2014, si dia atto della correttezza dell'organizzazione della struttura amministrativa e della regolarità della tenute delle scritture contabili nonché del regolare pagamento delle mensilità sino a tutto il febbraio 2014, dell'applicazione delle ritenute Irpef sugli stipendi corrisposti, del versamento dei contributi di competenza e che il rapporto R/I al 31.1.2014 non presenti eccedenza di indebitamento, che la relazione semestrale al 31.12.2013 risulti regolarmente approvata con la copertura della perdita intermedia di esercizio al 19.2.2014.

Pertanto il pur esistente disequilibrio tra costi e ricavi, grazie al sistematico appianamento delle perdite, non ha inciso nel nesso causale che ha poi provocato il dissesto ed infine il fallimento.

Ed invero è principio pacifico che "in materia di Società sportive, derivanti da squilibri di bilancio che, perdurando nel tempo e non accompagnati da interventi gestori capaci di garantire la continuità aziendale, possono condurre al definitivo default, le responsabilità attribuibili agli amministratori e sanzionabili secondo l'orientamento sportivo, devono essere valutate, come avviene nel resto in applicazione del diritto societario disciplinato dal codice civile, valutando la correlazione della mala gestio con la crisi economico- patrimoniale che ne è derivata. La mala gestio, cioè il comportamento commissivo o omissivo dell'organo amministrativo (ed eventualmente dell'organo di controllo) deve essere collegata causalmente con l'irrimediabile insolvibilità della Società. L'azione o l'omissione può esser sanzionata, cioè, solo se è causa del default e graduata a seconda della sua incidenza su di esso, cioè del suo apporto causale" (Corte Federale di Appello C.U. n. 112 del 9.2.2017 caso Tartaglia ed altri).

Orbene, nella fattispecie gli interventi finanziari hanno garantito la continuità aziendale al punto che al momento del passaggio di quote e comunque a tutto il 30.6.2014 la Società era in bonis, senza alcun sintomo di insolvenza, così che le condotte dei soci ed amministratori non hanno certo costituito concausa del successivo default, fondato su autonome cause e su responsabilità altrui.

Ne consegue che i Signori Roberto Tatò, Paride Walter Tatò. Michele Piccolo e Domenico Amato, nelle loro già declinate posizioni di soci e amministratori di SS Barletta Calcio Srl non hanno violato le norme di cui al deferimento così che vanno prosciolti dagli addebiti loro ascritti.

Dopo la cessione di quote societarie del 19.6.2014, esaurita la c.d. era Tatò, diventati soci i Signori Giuseppe Perpignano (con partecipazione dell'80% pari a € 347.756,00=) e Federico Trani (con partecipazione del 20% pari a € 116.650,=00), l'ordinaria gestione economico-finanziaria della Società sportiva prosegue manifestando quello squilibrio tra costi e ricavi già in essere (peraltro peggiorato), ma stavolta in totale assenza di interventi atti all'appianamento delle perdite ed alla ricapitalizzazione della stessa ed in assenza di una corretta ed adeguata gestione amministrativa. Ne è riprova il bilancio semestrale al 31.12.2014 che presenta subito un'ingente perdita di € 904.569,00= (quasi pari all'ultima perdita annuale al 30.6.2014) e, in assenza di interventi di sostegno finanziario, l'ispezione della Co.Vi.So.C. in data 25.2.2015 rileva una disorganizzazione nell'acquisizione dei documenti e delle informazioni contabili in assenza di adeguata struttura amministrativa. Nell'occasione gli ispettori constatavano che l'ultimo stipendio regolarmente corrisposto ai tesserati risaliva all'agosto 2014 ed il mancato sistematico versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Pochi giorni prima di questa ispezione il Revisore Unico aveva invitato l'amministratore Unico Signor Giuseppe Perpignano a convocare urgentemente l'assemblea dei soci per prendere atto della grave situazione economica in cui versava la Società, senza ottenere esito alcuno ed anzi la Società non ha mai neppure predisposto né approvato il bilancio chiuso al 30.6.2015.

L'ispezione Co.Vi.So.C. del 20.5.2015 presenta risultanze drammatiche. La contabilità era stata rintracciata a fatica presso uno studio professionale, non era stato possibile incontrare alcun organo sociale, i rapporti con gli organi federali erano delegati ad un procuratore speciale dal Signor Giuseppe Perpignano a seguito di un deferimento, l'ultimo della serie dei Sindaci Unici aveva presentato le sue dimissioni in data 7.5.2015, il saldo del capitale  circolante netto era  pari a meno  € 1.016.707,00= mai ripianato,  l'ultimo stipendio integralmente pagato era quello di dicembre 2014, non si provvedeva ai versamenti delle ritenute Irpef, i contributi Inps omessi erano stati oggetto di rateizzazione per € 141.497,00= senza pagare una delle due rate già scadute, il debito per Iva ammontava a € 196.653,00= al 31.1.2015, il rapporto R/I presentava eccedenza di indebitamento, il patrimonio netto alla semestrale del 31.12.2014 risultava pari a meno € 663.706,00= ricadendo nella previsione di cui all'art. 2482 ter c.c. senza che fosse stato adottato alcun provvedimento, la situazione contabile al 31.3.29015 esponeva una perdita in formazione di € 1.494.247,17= ed un patrimonio negativo di € 1.271.874,00=, al punto da dubitare seriamente della possibilità della continuità aziendale.

Nel periodo dal 9.4.2015 all'8.7.2015 sono state emesse tre deliberazioni del TFN-Sezione Disciplinare, di condanna a carico del Signor Giuseppe Perpignano (per complessivi 14 mesi di inibizione) e di SS Barletta Calcio Srl (per complessivi 10 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi tra stagione in corso e quella 20015/2016 ed ammenda di € 5.000,00=) per il mancato pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2014 ed il mancato deposito della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per il medesimo periodo (C.U. n. 46 del 9.4.2015), per non aver depositato entri il 16.2.2015 la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi ad emolumenti dovuti ai propri dipendenti per i mesi da settembre a dicembre 2014, per il mancato pagamento degli emolumenti dovuti a propri tesserati relativi alle mensilità di Gennaio e febbraio 2015 nonché per il mancato pagamento delle ritenute Irpef per detto bimestre e per il mancato pagamento delle ritenute Irpef e contributi Inps relativi agli emolumenti degli ultimi quattro mesi dell'anno 2014.

Acconto a queste sanzioni, connotate dall'appartenere alla sfera amministrativa ed economica della gestione societaria, se ne sono aggiunte altri due che hanno colpito l'allenatore Signor Ninni Corda e  la Società stessa per responsabilità  oggettiva (per complessivi tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016) per la commissione di un illecito sportivo (C.U. n. 16 del 20.8.2015) e per l'effettuazione di scommesse su un propria gara (C.U. n. 17 del 20.8.2015)

Dal 30.6.2015 data la Società è rimasta inattiva, cessando l'attività sportiva, provocando lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati (C.U. n. 53/A del 23.7.2015), con ulteriore depauperamento, cui è poi seguita la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Trani al n. 7 in data 23.2.2016, con la conseguente revoca dell'affiliazione (C.U. n. 33/A del 21.7.2016).

Nel frattempo il Signor Federico Trani ha venduto le sue quote, pare gratuitamente, al Signor Giuseppe Perpignano a far data dal 3.7.2015.

In questo pacifico quadro fattuale emerge la palese responsabilità dei Signori Giuseppe Perpignano e Federico Trani, avendo entrambi violato il disposto di cui all'art. 1bis, comma 1, CGS in relazione -il primo- al disposto degli artt. 21, commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC ed in relazione -il secondo- al citato art. 19 Statuto.

In particolare il Signor Giuseppe Perpignano è stato socio di maggioranza del sodalizio sportivo dal 19.6.2014 nonché Amministratore Unico sino alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, mentre il Signor Federico Trani è stato socio di minoranza (20%) dal 19.6.2014 al 3.7.2015).

Ad entrambi, sia pure in misura difforme in ragione del diversa quota di partecipazione, del ruolo di amministrazione spettante solo ad uno e del diverso periodo temporale di partecipazione al capitale sociale, sono attribuibili la responsabilità delle vicende che anno portato al dissenso della Società ed al suo fallimento.

Il Signor Giuseppe Perpignano, pur perfettamente consapevole di aver acquistato le quote maggioritarie di una Società che aveva posto rimedio alla perdita di esercizio del 30.6.2014 con un intervento di rifinanziamento, proseguiva nella gestione della stessa peggiorando i costi e riducendo i ricavi, senza adottare alcuna cautela atta a consentire un futuro equilibrio economico e finanziario nel rispetto dei principi della corretta gestione ed all'atto della prima semestrale del 31.12.2014 la Società calcistica dallo stesso amministrata presentava una perdita di esercizio di oltre € 900.000,00= ed un patrimonio netto fortemente negativo al punto che già versava nelle condizioni previste dall'art. 2482 bis e 2482 ter c.c. Neppure l'invito scritto del Revisore Unico all'adozione dei provvedimenti necessari per riequilibrare i conti ha sortito esiti ed anzi non v'è traccia di assemblee di soci convocate con tale finalità.

Nel prosieguo la gestione societaria è ulteriormente peggiorata ed al sostanziale ed inevitabile aumento delle perdite dell'esercizio si è anche aggiunto il manifestarsi di una serie di insolvenze, sempre più evidenti, denotanti gravi scorrettezze amministrative e contabili.

In tale novero vanno ed esempio iscritti i mancati pagamenti degli emolumenti per i tesserati ed i dipendenti, i mancati versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, i debiti erariali in materia di Iva, tutte condotte caratterizzate da particolare disapprovazione nell'ordinamento giuridico.

Non senza dimenticare che anche la tenuta della contabilità non è più risultata regolare e che si è sommata l'omessa predisposizione del bilancio chiuso al 30.6.2015 con l'effetto del venir meno degli obblighi di veridicità e di trasparenza nella rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della Società e di cooperazione con gli  organi deputati al controllo.

Tutte queste condotte, ascrivibili in principalità al Signor Giuseppe Perpignano, denotanti irregolarità gravi e sistematiche, hanno cagionato una forte compromissione dei principi e dei valori su cui si fonda l'ordinamento Federale.

Il Signor Federico Trani, divenuto socio di minoranza dal 19.6.2014 e che ha ricoperto tale veste sino al 3.7.2015 quando l'insolvenza era ormai nota e conclamata, ha contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Società calcistica, avendo omesso di vigilare sulla non corretta gestione dell'Amministratore Unico e di porre in essere, quale socio, gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare il dissesto e la cessazione dell'attività sportiva.

Ai fini della misura della sanzione risultano meritevoli di accoglimento le richieste della Procura Federale, infliggendo al Signor Giuseppe Perpignano, nella sua duplice veste sopra descritta, il massimo dell'inibizione di anni cinque, oltre ad un'ammenda di € 20.000,00= ed infliggendo al Signor Federico Trani, nella sua qualità di socio di minoranza, l'inibizione di anni due e l'ammenda di € 10.000,00=.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

in parziale accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- al Signor Giuseppe Perpignano, l'inibizione di anni 5 (cinque) e l'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00);

- al Signor Federico Trani, l'inibizione di anni 2 (due) e l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Proscioglie i Signori Roberto Tatò, Paride Walter Tatò, Michele Piccolo e Domenico Damato.

 

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