F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 66/TFN-SD del 24 Marzo 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO SONZOGNI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Derthona FBC 1908 Srl), Società Derthona FBC 1908 Srl – (nota n. 7175/69 pf16-17 GP/AA/mg del 12.1.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO SONZOGNI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Derthona FBC 1908 Srl), Società Derthona FBC 1908 Srl - (nota n. 7175/69 pf16-17 GP/AA/mg del 12.1.2017).

Il deferimento

Con nota del 12.1.2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Riccardo Sonzogni, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Derthona FBC 1908 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Miale Claudio, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 36/CAE 2015/2016 del 11.12.2015, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. 12/T.F.N. – Sez. Vertenze Economiche del 18.02.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia;

- la Società Derthona FBC 1908 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 16.3.2016 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Riccardo Sonzogni e di un punto di penalizzazione e dell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per la Società Derthona FBC 1908 Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Dall’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito della nota del 20.4.2016 della LND - Dipartimento Interregionale, pervenuta il 22.4.2016, nonché dalla documentazione acquisita dalla stessa Procura e ritualmente versata in atti, è emerso che in data 11.12.2015 la Commissione Accordi Economici della LND, in accoglimento del reclamo presentato dal calciatore Miale Claudio, condannava la Società Derthona FBC 1908 Srl al pagamento in favore dello stesso della somma di € 8.917,00 (prot. 36/CAE 2015/2016 dell’11.12.2015).

Confermata la pronuncia dalla Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale, che dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla Società, giusta delibera pubblicata con C.U. 12/T.F.N. – Sez. Vertenze Economiche del 18.02.2016, la Soc. Derthona FBC 1908 Srl e, per essa, il Sig. Sonzogni Riccardo, suo Presidente e legale rappresentante, si sottraeva all’onere di provvedere al pagamento e di fornire la liberatoria del calciatore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, avvenuta il 10.3.2016.

L’incolpato Sonzogni nulla ha dedotto nel termine di trenta giorni concessogli con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini della Procura Federale del 12.10.2016, né ha fornito in sede di dibattimento, in cui è rimasto assente, la prova dell’avvenuto pagamento o dell’esistenza di eventuali impedimenti e/o esimenti.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sonzogni Riccardo risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS anche la Società Derthona FBC 1908 Srl.

Ritenuto che la violazione dell’obbligo previsto dall’art. 94, comma 11, delle NOIF di provvedere al pagamento delle somme dovute nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del TFN - Sez. Vertenze Economiche, è punita con le sanzioni previste dall’art. 8, commi 9 e 10 del CGS richiamato dalla medesima norma, ovvero di uno o più punti di penalizzazione per le Società e di inibizione non inferiore a mesi 6 per i dirigenti, e tenuto conto che la soc. Derthona FBC 1908 Srl è attualmente inattiva (C.U. n.24 del 23.9.2016 – SS 2016/2017 – del C.R. Piemonte e Valle D’Aosta), sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

per Sonzogni Riccardo, inibizione di mesi 6 (sei);

per la Società Derthona FBC 1908 Srl 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel corso del primo campionato a cui prenderà parte e ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

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