F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 65/TFN-SD del 20 Marzo 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LUCCHESI (all’epoca dei fatti Consigliere di amministrazione con poteri di rappresentanza e attualmente DG con poteri di rappresentanza della Società AC Pisa 1909 SSrl), Società AC Pisa 1909 SSrl – (nota n. 7460/80 pf16-17 GP/GT/ag del 19.1.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LUCCHESI (all’epoca dei fatti Consigliere di amministrazione con poteri di rappresentanza e attualmente DG con poteri di rappresentanza della Società AC Pisa 1909 SSrl), Società AC Pisa 1909 SSrl - (nota n. 7460/80 pf16-17 GP/GT/ag del 19.1.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 19 Gennaio 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

- Il Signor Fabrizio Lucchesi (all’epoca dei fatti Consigliere di Amministrazione con poteri di rappresentanza e attualmente Direttore Generale con poteri di rappresentanza della Società AC Pisa 1909 SSrl), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, perché, in data 2 maggio 2016, all’interno del “Caffè Ussero” di Pisa, nel corso di una discussione con l’Avv. Vincenzo Taverniti, all’epoca dei fatti Consigliere di Amministrazione della Società AC Pisa 1909 SSrl, si alzava, appoggiava una mano sul petto dell’Avv. Taverniti e, mimando il gesto di un pugno, rivolgeva all’indirizzo dello stesso la seguente espressione minacciosa ed offensiva “peso 130 chili, ti meriteresti di ricevere questo in faccia … così impari a vivere e a non rovinare le persone in futuro … sei una brutta persona e la rovina di Petroni a Pisa”; poco dopo, inoltre, allorché l’Avv. Taverniti faceva rientro nel locale dopo essersene allontanato temporaneamente, il Lucchesi prendeva in mano una zuccheriera dal tavolo ma la riappoggiava immediatamente, desistendo da qualsivoglia intento aggressivo.

- La Società AC Pisa 1909 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano delle memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 24/2/2017, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto il deferimento della Procura Federale, tenuto conto delle memorie difensive presentate dai deferiti, sentiva le parti entrambe presenti in udienza, le quali si riportavano integralmente ai propri scritti.

In particolare, i deferiti sollevavano l’eccezione di violazione del termine di conclusione dell’indagine di cui all’art. 32 ter, comma 4 del CGS sull’assunto della perentorietà dei termini.

Tale eccezione, a parere del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rivestiva carattere preliminare atteso che la Federazione aveva ricevuto formale notizia, nei giorni precedenti alla trattazione del deferimento, di diversi ricorsi sottoposti al Collegio di Garanzia del CONI aventi ad oggetto l’impugnazione delle decisioni assunte in materia dalla Corte Federale d’Appello FIGC, vertenti proprio sull’interpretazione e la corretta applicazione della norma suindicata (in ordine alla natura dei termini del procedimento disciplinare in cura alla Procura Federale).

Rilevato dunque che la questione preliminare dedotta in quella sede risultava sostanzialmente connessa a quella pregiudiziale sottoposta all’esame del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, il Collegio riteneva opportuno disporre il rinvio dell’udienza, per evidenti ragioni di economia, anche al fine di elidere il rischio di inutili quanto defatiganti e/o ripetitive attività procedura ad altra udienza, per la prosecuzione del dibattimento, previa eventuale acquisizione agli atti della decisione del Collegio di Garanzia del CONI.

Veniva altresì disposta, la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS. All’odierna  riunione  è  comparso  il  rappresentante  della  Procura  Federale  il  quale  ha ripresentato le richieste già formulate all’udienza del 24.2.17, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Fabrizio Lucchesi l’inibizione per mesi 2 (due) e l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00); nei confronti della Società AC Pisa 1909 SSrl l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). É altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale si è riportato alle memorie difensive ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei propri assistiti da ogni addebito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 80 pf 16 - 17, avente ad oggetto: “Stralcio da proc. 890 pf 15-16 – Tentativo di aggressione e minacce da parte del Sig. Lucchesi, Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione della Società AC Pisa 1909 SSrl, nei confronti del Sig. Vincenzo Taverniti, Consigliere della Società AC Pisa 1909 SSrl”.

Preliminarmente, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare rileva che l’eccezione  sollevata  dal  difensore  dei  deferiti  di  improcedibilità  e/o  irricevibilità  del deferimento per violazione dell’articolo 32 ter comma 4 CGS, non può essere accolta, in quanto con decisione in data 8 Marzo 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha affermato la non perentorietà dei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’articolo 32 ter comma 4 CGS.

Ciò premesso, va rilevato che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti dalla Procura Federale, ed anche dalla deposizione del Signor Lucchesi, è emerso che in data 2 maggio 2016, all’interno del “Caffè Ussero” di Pisa, nel corso di una discussione con l’Avv. Vincenzo Taverniti, all’epoca dei fatti Consigliere di Amministrazione della Società AC Pisa 1909 SSrl, il Signor Fabrizio Lucchesi si alzava, appoggiava una mano sul petto dell’Avv. Taverniti e, mimando il gesto di un pugno, rivolgeva all’indirizzo dello stesso la seguente espressione minacciosa ed offensiva “peso 130 chili, ti meriteresti di ricevere questo in faccia … così impari a vivere e a non rovinare le persone in futuro … sei una brutta persona e la rovina di Petroni a Pisa”; poco dopo, inoltre, allorché l’Avv. Taverniti faceva rientro nel locale dopo essersene allontanato temporaneamente, il suddetto deferito prendeva in mano una zuccheriera dal tavolo ma la riappoggiava immediatamente, desistendo da qualsiasi tipo di intento aggressivo.

Il TFN Sezione Disciplinare rileva che i fatti in esame, così come indicati e contestati al Signor Fabrizio Lucchesi nel deferimento de quo, riguardano ed attengono chiaramente a questioni direttamente e/o indirettamente riguardanti la Società AC Pisa 1909 SSrl ed a soggetti che detengono il controllo della suddetta Società, e quindi a fatti di competenza degli Organi di Giustizia Sportiva per violazioni attinenti il Codice di Giustizia Sportiva.

In relazione alla fattispecie sopra esposta è di conseguenza ravvisabile la violazione, da parte del Signor Fabrizio Lucchesi dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, e della Società AC Pisa 1909 SSrl per responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4 comma 1 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Fabrizio Lucchesi l’inibizione per mesi 2 (due); nei confronti della Società AC Pisa 1909 SSrl l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

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