F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 68/TFN-SD del 27 Marzo 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO ARPAIA + ALTRI – (nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO ARPAIA + ALTRI - (nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016).

l deferimento La Procura Federale, con atto datato 4 agosto 2016, prot. 1638/78 p.f. 15 – 16/SP /gb, aveva deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i Sigg.ri:

- Arpaia Claudio, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della Società Vigor Lamezia Srl;

- Ascari Eugenio, all’epoca dei fatti agente di calciatori;

- Bagnoli Andrea, all'epoca dai fatti procuratore sportivo e dirigente di fatto della Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl;

- Bellini Felice, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1bis comma 5 CGS, operante nell’ambito della Società Vigor Lamezia Srl;

- Carluccio Massimiliano soggetto di cui all’art. 1 bis comma 5 CGS, formalmente tesserato per altra Società sportiva ma, all’epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore “di fatto” della Società Aurora Pro Patria1919 Srl;

- Casapulla Salvatore, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl;

- Cianciolo Giuseppe, all’epoca dei fatti direttore Sportivo dell’US Poggibonsi Srl;

- Ciardi Daniele, soggetto di cui all’art. 1 bis comma 5 CGS, all’epoca dei fatti operante quale magazziniere della Società Santarcangelo Calcio Srl;

- D’Eboli Cosimo, all’epoca dei fatti direttore generale della Paganese Calcio 1926 Srl;

- Di Chio Marco, all’epoca dei fatti allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato;

- Di Lauro Fabio, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore tecnico della FIGC;, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’US Pistoiese1921 Srl;

- Falconieri Vito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Santarcangelo Calcio Srl;

- Favia Adriano, all’epoca dei fatti, soggetto che ha svolto attività nell’interesse della Società AS Martina 1947 Srl ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 del CGS;

- Grillo Simone, all’epoca dei fatti agente di calciatori o, comunque, soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 CGS;

- Maglia Fabrizio, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la Società Vigor Lamezia Srl;

- Matteini Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSDARL Atletico San Paolo Padova;

- Muschio-Schiavone Donato Antonio, all’epoca dei fatti presidente onorario della AS Martina 1947 Srl;

 - Nardi Michele, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Santarcangelo Calcio Srl;

- Perpignano Giuseppe, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della Società SS Barletta Calcio Srl;

- Romeo Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’US Pistoiese1921 Srl;

- Solazzo Marcello, all’epoca dei fatti calciatore svincolato;

- Solidoro Massimiliano, all'epoca dei fatti collaboratore tecnico della Società Savona FBC Srl;

- Ulizio Mauro, all’epoca dei fatti, soggetto ex art. 1 bis comma 5 CGS, della Società Aurora Pro Patria1919 Srl (socio occulto e direttore di fatto); nonché le Società: AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl; AS Martina Franca 1947 Srl; Aurora Pro Patria 1919 Srl; L’Aquila Calcio 1927 Srl; Paganese Calcio 1926 Srl; Santarcangelo Calcio Srl; Savona FBC Srl; SSDARL Vigontina San Paolo FC; US Pistoiese1921 Srl; US Poggibonsi Srl; Vigor Lamezia Srl;

per rispondere tutti e tutte delle violazioni a vario titolo riconducibili agli artt. 6, 7 e 4 CGS, anche con riferimento all’art. 1 bis commi 1 e 5 stesso Codice, attesa la esistenza di comportamenti finalizzati alla effettuazione di scommesse ed al compimento di atti diretti al raggiungimento di risultati diversi da quelli che sarebbero stati conseguiti sul campo se lo svolgimento delle gare coinvolte nel sistema fosse stato corretto e leale. Le gare, di che si trattava, tutte di Lega Pro, erano state le seguenti: Martina - Paganese del 20/12/2014, Tuttocuoio - Gubbio del 29/03/2015, Pistoiese - L’Aquila del 12/04/2015, Gubbio - Santarcangelo del 19/04/2015, Vigor Lamezia - Casertana del 25/04/2015, Santarcangelo - Ascoli del 25/04/2015, Salernitana - Barletta del 25/04/2015, L’Aquila - Grosseto del 12/04/2015 e Juve Stabia - Vigor Lamezia del 03/05/2015, che risultavano ulteriori e diverse rispetto a quelle già trattate nell’ambito dei procedimenti disciplinari nn. 859pf14-15, 859bis14-15 e 859ter15-16, appartenenti allo stesso filone d’indagini.

Il deferimento, anche in questo caso, aveva tratto le mosse dalla documentazione che la Procura Federale aveva acquisito, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 Cpc, dal procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica - Tribunale di Catanzaro - D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), che riguardava numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio, onde conseguire indebiti vantaggi economici anche mediante scommesse sui detti risultati alterati.

Questo Tribunale, fissato il dibattimento, lette le difese degli incolpati e, nel corso della riunione, ascoltata la requisitoria della Procura Federale in una alle richieste sanzionatorie, sentiti nella discussione orale i difensori dei deferiti ed alcuni deferiti personalmente, con decisione pubblicata sul C.U. n. 26/TFN – s.d. del 24 ottobre 2016 rimetteva gli atti alla Procura Federale limitatamente alla posizione del deferito Carluccio Massimiliano e, nel contempo, accoglieva l’eccezione sollevata dai alcuni dei deferiti e, per l’effetto, dichiarava irricevibile il deferimento per mancata osservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, che il successivo art. 38 comma 6 aveva qualificato essere perentori, al pari di tutti gli altri termini previsti dal Codice.

La decisione veniva impugnata dalla Procura Federale su due distinti motivi relativi alla natura dei termini degli artt. 32 ter comma 4 e 38 comma 6 CGS e l’adita Corte Federale d’Appello a Sezioni unite, con decisione pubblicava sul C.U. n. 092 del 19 Gennaio 2017, accoglieva il ricorso e, visto l’art. 37 comma 4 ultimo inciso CGS, annullava la decisione medesima e rinviava il procedimento innanzi questo Tribunale per l’esame di merito del deferimento.

Questo Tribunale, in ottemperanza a tale statuizione, che nel frattempo aveva trovato conferma nella decisione n. 29/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, tuttora in attesa della pubblicazione della parte motiva, fissava la discussione del deferimento alla riunione del 17 marzo 2017 ore 10.30, ritenendo stralciata la posizione di Carluccio Massimiliano e già giudicata la posizione di Perpignano Giuseppe.

Le memorie difensive

I deferiti si riportavano alle memorie già depositate nella precedente fase del procedimento, riassunte nella decisione di questo Tribunale, a cui per brevità si rinvia (C.U. n. 26/TFN – Sezione disciplinare del 24.10.2016).

I Sigg.ri Arpaia Claudio, Ascari Eugenio, Cianciolo Giuseppe, Bagnoli Andrea, Di lauro Fabio, Falasco Nicola, Grillo Simone, Muschio Schiavone Donato Antonio, Nardi Michele e le Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl, AS Martina Franca, Aurora Pro Patria 1919 Srl, L’Aquila Calcio 1927 Srl e SSD Savona FBC Srl, SSDARL Vigontina San Paolo FC, US Pistoiese, Vigor Lamezia Srl presentavano memorie aggiunte, a mezzo delle quali formulavano le rispettive eccezioni ivi trascritte.

Tra le stesse si commentano, per brevità di trattazione, gli argomenti essenziali in via analitica e cumulativa.

Difetto di giurisdizione e/o di competenza degli Organi di giustizia della FIGC per essere alcuni, all’epoca dei fatti contestati, estranei all’Ordinamento sportivo, chiedendo l’improcedibilità dell’atto di deferimento per violazione dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, l’assenza di indizi gravi precisi e concordanti oltre che l’illogicità e non verosimiglianza nei fatti posti a fondamento dell’accusa di illecito sportivo.

La necessità di sospensione del procedimento in attesa della pubblicazione delle motivazioni della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 29/2016 sulla interpretazione dell’art. 32 ter, comma 4 CGS, la declaratoria di nullità e/o improcedibilità del procedimento disciplinare per tardivo esercizio dell’azione disciplinare ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4 CGS e di nullità di tutti gli atti compiuti dalla Procura Federale successivamente alla conclusioni delle indagini.

L’improcedibilità del deferimento con estinzione dell’azione disciplinare a loro carico, l’estinzione del giudizio per violazione del termine di 60 giorni di cui all’art. 34 bis, comma 3 CGS per la definizione del procedimento, il rigetto dell’incolpazione con conseguente proscioglimento dell’addebito contestato. Il difetto di giurisdizione conseguente alla revoca dell’affiliazione di essa Società disposta dalla Presidenza Federale, l’improcedibilità dell’azione e comunque la sua infondatezza. In particolare il Cianciolo Giuseppe chiedeva l’applicazione della sanzione proposta dalla Procura Federale ai sensi dell’art. 24 CGS, ovvero di quella minima ritenuta di ragione; altri deferiti chiedevano la derubricazione della incolpazione sotto la fattispecie dell’art. 1 bis, comma 1 CGS;

Il dibattimento

Alla riunione del 17/03/2017 comparivano i deferiti specificamente indicati nel verbale di udienza, i quali richiamavano le proprie difese, insistendo nell’accoglimento delle pregiudiziali e delle conclusioni di merito riportate in tali scritti.

In particolare, veniva chiesta dal Muschio Schiavone l’escussione di un teste a propria discolpa; dalla SSDARL Vigontina San Paolo la condanna della FIGC alle spese legali dalla medesima sostenute per essere stata temerariamente coinvolta in un procedimento al quale era del tutto estranea; dal Di Nicola e dal Solidoro (quest’ultimo non aveva presentato scritti a difesa), al pari degli altri, l’estinzione del procedimento per decorrenza dei termini, previa sospensione del procedimento in attesa delle motivazioni della citata decisione del Collegio di Garanzia dello Sport.

La Procura Federale, fatto riferimento alle difese del Cianciolo, osservava che non era possibile nell’attuale fase del procedimento esaminare proposte di patteggiamento, che sarebbero comunque state prive di ogni presupposto; riguardo alle eccezioni che erano state sollevate, deduceva che il dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport era chiaro sul completo rigetto dei ricorsi che erano stati presentati avverso la decisione della Corte Federale d’Appello; inoltre, che ai sensi dell’art. 34 bis, comma 3 CGS il termine per introitare il giudizio di rinvio decorreva dalla data di deposito degli atti e non dalla data di pubblicazione della decisione della Corte Federale d’Appello e che, quindi, nel caso in esame il termine era stato appieno rispettato. Concludeva quindi per il rigetto delle eccezioni, per l’accoglimento del deferimento e, in punto di sanzioni, si riportava a quelle formulate nel precedente procedimento e che, comunque, riassumeva come d’appresso.

Le richieste della Procura Federale

- Arpaia Claudio: inibizione di anni 1 e mesi 6 + proposta di preclusione + € 30.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859bispf14- 15;

- Ascari Eugenio: inibizione di mesi 6 ed € 10.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859bispf14-15;

- Bagnoli Andrea: inibizione di mesi 6 ed € 30.000,00 di ammenda;

- Bellini Felice: inibizione di anni 1 e mesi 10 + proposta di preclusione ed € 45.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15 e 859bispf14-15;

- Casapulla Salvatore: inibizione di anni 5 ed € 95.000,00 di ammenda;

- Cianciolo Giuseppe: inibizione di anni 4 ed € 60.000,00 di ammenda;

- Ciardi Daniele: inibizione di mesi 10 ed € 40.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15;

- D’Eboli Cosimo: inibizione di anni 4 ed € 60.000,00 di ammenda;

- Di Chio Marco: squalifica di anni 3 e mesi 6 ed € 50.000,00 di ammenda;

- Di Lauro Fabio: squalifica di anni 1 e mesi 7 + proposta di preclusione ed € 50.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15, 859bispf14-15 e 1048pf14-15;

- Di Nicola Ercole: inibizione di anni 2 e mesi 7 ed € 70.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15, 859bispf14- 15 e 1048pf14-15;

- Falasco Nicola: squalifica di mesi 6 ed € 30.000,00 di ammenda;

- Falconieri Vito: squalifica di anni 4 ed € 70.000,00 di ammenda;

- Favia Adriano: inibizione di anni 3 ed € 50.000,00 di ammenda;

- Grillo Simone: inibizione di anni 3 e mesi 1 ed € 50.000,00 di ammenda;

- Maglia Fabrizio: inibizione di mesi 6 + proposta di preclusione ed e 10.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15 e 859bispf14-15;

- Matteini Davide: squalifica di anni 1 ed € 20.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 1048pf14-15;

- Muschio-Schiavone: inibizione di anni 4 ed € 60.000,00 di ammenda;

- Nardi Michele: squalifica di anni 3 e mesi 6 ed € 60.000,00 di ammenda;

- Romeo Alessandro: squalifica di anni 3 ed e 50.000,00 di ammenda;

- Solazzo Marcello: squalifica di anni 1 e mesi 6 + proposta di preclusione ed € 30.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14- 15;

- Solidoro Massimiliano: squalifica di mesi 6 ed € 10.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15;

- Ulizio Mauro: inibizione di anni 1 e mesi 2 + proposta preclusione ed € 30.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15;

- Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl: € 30.000,00 di ammenda;

- Società AS Martina Franca 1947 Srl: punti 3 di penalizzazione;

- Società Aurora Pro Patria 1919 Srl: punti 2 di penalizzazione ed € 20.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15;

- Società L’Aquila Calcio 1927 Srl: punti 5 di penalizzazione ed € 50.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf4-15, 859bispf14-15 e 1048pf14-15;

- Società Paganese Calcio: punti 1 di penalizzazione;

- Società Santarcangelo Calcio Srl: punti 4 di penalizzazione ed € 70.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15;

- Società Savona FBC Srl: € 30.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15 e 1048pf14-15;

- Società SSDARL Vigontina San Paolo FC (già SSDARL Luparense San Paolo e già SSDARL Atletico San Paolo Padova): punti 2 di penalizzazione; - Società US Pistoiese: punti 3 di penalizzazione;

- Società US Poggibonsi Srl: punti 1 di penalizzazione;

- Società Vigor Lamezia Srl: punti 13 di penalizzazione ed € 40.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15 e 859bispf14- 15.

I motivi della decisione

1°) Il Tribunale, nell’attenersi al principio di sinteticità della decisione e nel richiamare la normativa applicabile al presente caso, si riporta a quanto illustrato nella decisione di questo stesso Tribunale di cui al CU n. 48/TFN del 1° febbraio 2016. Occorre tuttavia evidenziare, ai fini del presente procedimento, che nell’ottica dell’art. 7 CGS non è distinguibile l’illecito consumato dall’illecito tentato, atteso che ha comunque rilievo la violazione del principio di lealtà, probità e correttezza posto dall’art. 1 bis CGS, che è riscontrabile in tutte le diverse ipotesi di illecito, identificate nel compimento di atti diretti ad alterare o lo svolgimento della gara, ovvero il suo risultato, nonché ad assicurare un vantaggio in classifica; ciò che rileva è che viene in ogni caso a concretizzarsi la figura della frode sportiva, prevista e sanzionata anche dal legislatore statale con la legge 13.12.1989 n. 401.

Fattispecie di natura diversa dalle precedenti, ma che torna anche nel presente procedimento, è quella dell’art. 7 comma 7 CGS afferente l’obbligo di denuncia, che ricorre non appena la persona tesserata è informata che altri hanno attuato o stanno attuando comportamenti finalizzati alla frode.

2°) Facendo riferimento alle eccezioni pregiudiziali e preliminari al merito, che sono state da più parti sollevate, si deduce quanto segue.

a) È stata eccepita la estinzione del giudizio per violazione del termine di giorni 60 di cui all’art. 34 bis comma 3 CGS. La norma prevede che “se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all’Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di 60 giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante, che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio”.

L’eccezione è infondata.

Nella specie, é pacifico che gli atti del procedimento sono stati restituiti dalla Corte Federale d’Appello a questo Tribunale con nota del 1° febbraio 2017 e che l’avviso di convocazione dei deferiti da parte di questo Tribunale per la riunione del 17 marzo 2017, è stata effettuata il 7 febbraio 2017.

La correlazione tra la menzionata norma e la procedura adottata dal Tribunale, conduce verso il pieno rispetto dell’Organo giudicante dei prescritti dettami, dal momento che il dies a quo a cui fare riferimento è il 1 febbraio 2017.

Consegue che i termini di cui all’art. 34 bis, comma 3 CGS sono stati rispettati.

b) È stata richiesta la sospensione del procedimento in attesa della pubblicazione delle motivazioni della decisione del Collegio di Garanzia del CONI di rigetto dei ricorsi che erano stati proposti avverso la decisione n. 92 della Corte Federale d’Appello, in quanto, in assenza di tali motivazioni, non risulterebbe nota la pronuncia sulla perentorietà o ordinatorietà del termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4 CGS.

L’eccezione è infondata.

In primo luogo poiché il dispositivo pronunciato dal Collegio di Garanzia del CONI sancisce la inequivocabile decisione del “rigetto”; in secondo luogo perché, trattandosi appunto di decisione di rigetto dei ricorsi e di conferma di quella della Corte Federale d’Appello, la pubblicazione delle motivazioni, di cui ci si lamenta non essere avvenuta, appare del tutto ininfluente, facendo stato la statuizione contenuta nella decisione della Corte Federale d’Appello.

c) È stata altresì richiesta, o meglio reiterata, la eccezione di improcedibilità dell’atto di deferimento stante la violazione del termine di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS.

Trattasi con tutta evidenza di questione superata dalla pronuncia della Corte Federale d’Appello sulla ordinatorietà di siffatto termine, per cui detta eccezione deve essere disattesa.

d) Infine, è stato fatto riferimento al processo penale a carico (anche) degli attuali deferiti, di cui si è fatto cenno in premessa, e si è sostenuto che gli attuali arresti di tale procedimento sarebbero suscettibili di avere ricadute negative sul presente procedimento, favorendo le tesi difensive degli attuali incolpati.

Siffatta deduzione, che ben può qualificarsi come eccezione anch’essa preliminare e pregiudiziale, solo verbalmente enunciata e non altrimenti comprovata, è in ogni caso infondata. Ai sensi dell’art. 1, comma 3 CGS “è fatta salva l’autonomia dell’Ordinamento Federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e degli Organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti.” L’art. 2 comma 1 CGS prevede che “gli Organi della giustizia sportiva adottano la proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell’Ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”. Ciò consente di riaffermare anche nel presente caso il principio che, qualora si tratti di questioni attinenti all’osservanza ed all’applicazione delle regole tecniche, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, la competenza a decidere spetta in via esclusiva agli Organi di giustizia sportiva, con conseguente esclusione della giurisdizione statale. Ed è pertanto in quest’ottica e per queste superiori ragioni che va rigettata l’eccezione di cui trattasi. 3°) Tanto premesso, il deferimento, esaminato nel contesto di ogni singola gara, è fondato e va accolto nei limiti che seguono. Per chiarezza di esposizione, la trattazione delle motivazioni sarà articolata seguendo il medesimo criterio metodologico adottato dalla Procura Federale mediante il commento di ogni singola gara.

1) GARA MARTINA FRANCA - PAGANESE del 20/12/2104 - s.s. 2014/2015 - Campionato di Lega Pro Girone C - risultato finale 2 - 0

 L'articolata indagine oggetto del deferimento, ha evidenziato che Di Nicola Ercole attuava sistematici comportamenti illeciti votati alla combine di incontri di calcio finalizzati anche alla scommessa sportiva, a fronte dei quali è stato in più occasioni deferito dalla Procura Federale quale co-protagonista della più ampia operazione denominata "dirty soccer", subendo anche sanzioni a cura dei preposti Organi. Nel caso di specie Di Nicola Ercole (all'epoca tesserato per L'Aquila Calcio 1927) ha tentato di combinare questa partita attraverso i buoni uffici di D’Eboli Cosimo (Direttore Generale della Paganese 1926) e Favia Adriano (soggetto che ha svolto attività nell'interesse del Martina 1947), colloquiando con i medesimi e chiedendo loro di alterare il risultato della gara attraverso una fitta serie di telefonate che avevano lo scopo, se pure velato attraverso l'adozione di un linguaggio convenzionale e criptico, di agevolare un approccio diretto tra dirigenti e giocatori di entrambi i sodalizi. Le intercettazioni rese dalla Procura Federale documentano appieno ogni circostanza fattuale, per cui la colpevolezza dei soggetti è inequivocabile in relazione alla organizzazione della combine che tuttavia, all'atto pratico, non sortì esito. Traslando quindi il perpetrato tentativo in correlazione con le norme contestate, si perviene pacificamente al giudizio di colpevolezza in capo a Di Nicola Ercole, D’Eboli Cosimo e Favia Adriano nella misura trascritta in deferimento, con la richiamata aggravante riferita al solo Di Nicola.

La posizione del quarto deferito Muschio Schiavone Donato Antonio (Presidente Onorario del Martina 1947) appare tuttavia completamente defilata rispetto a quella degli altri incolpati, meritando una analisi scriminante anche al vaglio delle dichiarazioni rassegnate dal medesimo e delle difese da lui spiegate. Reputa infatti il Tribunale con ragionevole certezza e dopo aver attentamente valutato tre circostanze esimenti, che il deferito non conoscesse affatto le intenzioni illecite degli altri partecipanti, pervenendo in tal senso a un giudizio esterno rispetto alla preparazione della combine. In primo luogo vige agli atti la più totale assenza di intercettazioni dirette o personali di Muschio Schiavone Donato Antonio, il cui ruolo risulta menzionato soltanto nella interlocuzione telefonica degli altri soggetti che richiamano un non identificato "Presidente" attraverso frasi di tipologia varia, non dotate di riscontro o riferimento alcuno. In secondo luogo perché la sua carica di prestigio all'interno del sodalizio sportivo (Presidente Onorario) presuppone che il medesimo fosse un soggetto prestato alla Società Martina 1947 per benemerenze connesse alla persona, piuttosto che per la gestione effettiva della squadra di calcio. In terzo luogo in quanto il deferito ha dichiarato di non dimorare in quei giorni a Martina Franca, per cui giammai avrebbe potuto avallare, adoperarsi o consacrare in seno alla squadra (dirigenza o spogliatoio) la combine organizzata dagli altri tre deferiti (Di Nicola, D’Eboli e Favia), circostanza questa per la quale è stata chiesta l'ammissione di una prova testimoniale a conferma. I motivi testé evidenziati inducono quindi il Tribunale a pronunciare il proscioglimento di Muschio Schiavone Donato Antonio, poiché estraneo ai fatti.

La valutazione della Procura Federale in argomento societario si pone in coerente linea con le emergenze processuali, non evidenziando motivi di contrasto con gli effettivi ruoli svolti da ogni singolo incolpato all'interno della Società di appartenenza. Il tema impone in ogni caso una stringente analisi comportamentale dei tesserati, in raffronto con il sodalizio di riferimento ai fini della comminatoria della sanzione per responsabilità oggettiva. Di Nicola Ercole, all'epoca dei fatti (dicembre 2014) svolgeva concretamente il ruolo di responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Calcio (le dimissioni vennero infatti rassegnate circa due mesi dopo), per cui la Società va sanzionata ex art. 7, co. 2, e art. 4, co, 2 CGS. Il vincolo societario tra D’Eboli Cosimo e la Paganese Calcio non è mai stato posto in discussione, per cui anche quest'ultima va sanzionata in ottemperanza alle medesime norme richiamate.

Per quanto concerne il Martina 1947, occorre puntualizzare che al sodalizio è stata revocata l'affiliazione presso la F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 22/12/16; consegue che l'attuale posizione, in quanto avulsa rispetto all'ambito federale, non consente al Tribunale di giudicare essendo venuto meno il propedeutico requisito dell'affiliazione. Il Tribunale Federale Nazionale delibera pertanto nella maniera che segue: Di Nicola Ercole, D’Eboli Cosimo e Favia Adriano sono giudicati responsabili dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme; Muschio Schiavone Donato Antonio viene prosciolto; L'aquila Calcio 1927 Srl e Paganese Calcio 1926 Srl sono giudicate responsabili oggettivamente dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme; AS Martina 1947 Srl non è più soggetta alla giurisdizione sportiva, in virtù della pronunciata revoca dell'affiliazione alla F.I.G.C.

Le sanzioni risultano trascritte nel dispositivo.

2) GARA Tuttocuoio - GUBBIO del 29/03/2105 - s.s. 2014/2015 - Campionato di Lega Pro Girone C - risultato finale 1 - 0

Di Nicola Ercole (all'epoca dei fatti non più tesserato per L'Aquila Calcio 1927 per aver rassegnato le dimissioni nel febbraio 2015) ha tentato di combinare anche questa partita attraverso i buoni uffici di Solidoro Massimiliano (collaboratore tecnico del Savona FBC), colloquiando con lui e provando ad alterare il risultato della gara attraverso una fitta serie di telefonate che avevano lo scopo, se pure velato attraverso l'adozione di un linguaggio convenzionale e criptico, di agevolare un approccio diretto tra dirigenti e giocatori di entrambi i sodalizi. Le intercettazioni rese dalla Procura Federale documentano appieno ogni circostanza fattuale, per cui la colpevolezza dei soggetti è inequivocabile in relazione alla organizzazione della combine che tuttavia, all'atto pratico, non sortì esito. Sempre in punto di fatto, è opportuno constatare parallelamente che i due deferiti hanno chiaramente agito per ottenere vantaggi personali, posto che la gara in esame è stata giocata tra squadre di nessun interesse dei due soggetti, neppure correlato, circostanza questa avvalorata dalla struttura delle indagini secondo le quali il Solidoro viene individuato quale uomo di riferimento, in Liguria, di un personaggio straniero definito come scommettitore. In questo contesto si innesca la figura di Bagnoli Andrea (Procuratore sportivo e Dirigente di fatto del Tuttocuoio S. Miniato), che omise di denunciare l'illecito nonostante avesse assunto piena e diretta cognizione del tentativo di combine organizzato dai primi due. L'intero impianto accusatorio è chiaro e circostanziato nella maniera in cui si evince dalle prove in atti e dal deferimento, per cui la posizione sostanziale e giuridica dei tre incolpati conduce pacificamente al giudizio di colpevolezza in capo a Di Nicola Ercole e Solidoro Massimiliano ex art. 7, co. 1, 2 CGS; e in capo al Bagnoli Andrea ex art. 7, co. 7 CGS.

La valutazione della Procura Federale in argomento societario evidenzia però alcuni elementi di contrasto con gli effettivi ruoli svolti da ogni singolo incolpato all'interno del sodalizio di riferimento. Questo tema impone una stringente analisi comportamentale ai fini del coinvolgimento delle Società per la comminatoria della responsabilità oggettiva. Di Nicola Ercole, all'epoca (marzo 2015) non svolgeva il ruolo di responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Calcio (le dimissioni vennero infatti rassegnate nel febbraio 2015), per cui la Società non va sanzionata per aver cessato, in epoca antecedente al fatto in esame, ogni rapporto con l'ex tesserato.

Solidoro Massimiliano viene descritto in deferimento quale collaboratore tecnico del Savona FBC, come in effetti risulta dal censimento Federale se bene le difese neghino l'ingerenza di qualsivoglia rapporto societario. Ma il tesseramento è evincibile per tabulas e né può essere taciuto il concetto colpevolista secondo il quale il tenore delle telefonate a lui intercettate lascino chiaramente intendere una fattiva collaborazione, quantomeno un interesse personale alla perpetrazione della combine, per cui se è vero che il Solidoro Massimiliano è certamente responsabile del tentativo di combine, è parallelamente vero che tale sua attività si riverberi oggettivamente nel contesto societario di appartenenza in funzione del tesseramento in corso, per cui il Savona FBC va sanzionata.

Bagnoli Andrea viene individuato dalla Procura Federale come "Procuratore Sportivo e Dirigente di fatto della Tuttocuoio", tuttavia le difese rassegnate dal sodalizio riferiscono che il Bagnoli non ha mai avuto rapporti con la Società, non essendo stato inquadrato nei ruoli poiché svolgeva l'autonoma attività di Procuratore sportivo. Per tale ragione necessita una attenta collocazione giuridica riferita alla concreta correlazione tra soggetto e sodalizio ai fini del rinvenimento della responsabilità oggettiva. Ritiene il Tribunale che la specie non possa integrare la violazione in parola, in quanto pur in presenza di un chiaro comportamento illecito votato alla omessa denuncia del tentativo di combine, tale attività non può essere ascritta alla Società.

Il profilo soggettivo mostra infatti che il deferito non è inserito nel contesto societario del Tuttocuoio; quello oggettivo evidenzia come la mancata conclusione della combine riferita alla gara non ebbe minimamente a intaccare la sfera del Tuttocuoio, che rimase pertanto completamente estraneo.

Il Tribunale Federale Nazionale delibera pertanto nella maniera che segue: Di Nicola Ercole e Solidoro Massimiliano sono giudicati responsabili dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme ex art. 7, co. 1, 2 CGS; Bagnoli Andrea è giudicato responsabile ex art. 7, co. 7 CGS. L'aquila Calcio 1927 Srl e AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl vengono prosciolte; Savona FBC Srl è giudicata responsabile oggettivamente dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme ex art. 7, co. 2 e 4 co. 2 CGS. Le sanzioni risultano trascritte nel dispositivo.

3) GARA Pistoiese - l’AQUILA del 12/04/2015 - s.s. 2014/2015 - Campionato di Lega Pro Girone C - risultato finale 3 - 1

Di Nicola Ercole, unitamente ad altri soggetti, si è prodigato attivamente al fine di combinare anche il risultato della gara in esame, mediante due distinti tentativi operati con interlocutori differenti.

Il primo tentativo risulta svolto attraverso i buoni uffici di Ascari Eugenio (all’epoca Agente di calciatori), Matteini Davide (all’epoca calciatore per la SSDARL Atletico San Paolo Padova, oggi SSDARL Vigontina San Paolo FC) e Romeo Alessandro (all’epoca calciatore della US Pistoiese 1921 Srl), colloquiando con i medesimi e chiedendo loro di alterare il risultato mediante una fitta serie di telefonate, messaggi e incontri che avevano lo scopo, se pure velato attraverso l'adozione di un linguaggio convenzionale e criptico, di agevolare un approccio diretto tra dirigenti e giocatori di entrambi i sodalizi. Le intercettazioni rese dalla Procura Federale documentano appieno ogni circostanza fattuale, per cui la colpevolezza dei soggetti è inequivocabile in relazione alla organizzazione della combine e al corrispettivo per l’alterazione (un contratto biennale per il calciatore Romeo della US Pistoiese 1921 Srl) che tuttavia, all'atto pratico, non sortirono esiti. Il tentativo risulta ulteriormente confermato al di là di ogni ragionevole dubbio, dalla conversazione intercorsa in data 16.4.2015, cioè dopo lo svolgimento della partita, nella quale il calciatore della Pistoiese Romeo riceve rassicurazioni in merito al promesso aiuto professionale a cura del Di Nicola, nonostante la partita non avesse sortito l'auspicato esito secondo il pianificato illecito.

Traslando quindi il perpetrato tentativo in correlazione con le norme contestate, si perviene pacificamente al giudizio di colpevolezza in capo a Di Nicola Ercole, Ascari Eugenio, Matteini Davide e Romeo Alessandro nella misura trascritta in deferimento, con la richiamata aggravante riferita a Di Nicola, Ascari e Matteini.

La posizione degli altri due deferiti Grillo Simone (Agente di calciatori e nello specifico di Romeo Alessandro) e Falasco Nicola (all’epoca calciatore della US Pistoiese 1921) merita una analisi scriminate poiché le rispettive posizioni appaiono completamente defilate e improvate rispetto al tentativo di combine. Infatti vige agli atti la più totale assenza di intercettazioni dirette o personali dalle quali si possa anche solo desumere o ipotizzare la conoscenza dell'illecito.

Il Falasco viene menzionato in una sola interlocuzione telefonica, laddove il Matteini afferma la potenziale disponibilità del predetto a partecipare al tentativo di combine, chiarendo tuttavia che lo stesso avrebbe affermato di non essere in grado di alterare la partita. Non sussistono altri riscontri in capo al Falasco.

Il Grillo non era a conoscenza del tentativo poiché dal deferimento e dalle indagini emerge che gli interventi e i colloqui telefonici appaiono finalizzati esclusivamente a intavolare una trattativa per il trasferimento del suo assistito (il giocatore della Pistoiese Romeo) alla Società L'Aquila Calcio 1927, senza alcun riferimento personale a eventuali tentativi di combine. Si aggiunga che secondo quanto affermato nelle difese rassegnate dal Grillo, questi risulterebbe neppure indagato nel parallelo procedimento penale.

I motivi testé evidenziati inducono quindi il Tribunale a pronunciare il proscioglimento di Falasco Nicola e Grillo Simone, in quanto estranei ai fatti. Il secondo tentativo di combine, sempre in relazione alla gara, è stato perpetrato da Cianciolo Giuseppe (all’epoca direttore sportivo per US Poggibonsi Srl) il quale affermando di agire nell’interesse di soggetti legati alla Pistoiese, trattava con il Di Nicola Ercole un corrispettivo dedicato alla vittoria della compagine toscana. Anche in questo caso le intercettazioni rese dalla Procura Federale documentano appieno ogni circostanza fattuale, per cui la colpevolezza dei soggetti è inequivocabile in relazione alla organizzazione del tentativo di combine e al corrispettivo per l’alterazione (una cospicua somma di denaro) che tuttavia, all'atto pratico, non sortì esito. Tra l’altro il tentativo di combine è stato confermato dallo stesso Cianciolo Giuseppe che ha ammesso i fatti contestati.

A questo proposito è opportuno puntualizzare che la eccezione svolta dalla difesa in relazione alla omessa applicazione dell'art. 24 CGS non può trovare accoglimento, in quanto la Procura Federale non ha formulato alcuna proposta in tal senso, vanificando ogni possibile accesso dell'invocato precetto attenuante. Traslando quindi il perpetrato tentativo in correlazione con le norme contestate, si perviene pacificamente al giudizio di colpevolezza in capo a Cianciolo Giuseppe e Di Nicola Ercole, nella misura trascritta in deferimento, con la richiamata aggravante riferita a Di Nicola.

Le valutazioni svolte dalla Procura Federale in argomento di responsabilità oggettiva non appaiono coerenti con le emergenze processuali, in quanto incompatibili con gli effettivi ruoli svolti da Di Nicola Ercole e Matteini Davide all'interno della Società di appartenenza. Il tema impone una stringente analisi comportamentale dei tesserati, in raffronto con il sodalizio di ciascuno ai fini della comminatoria della sanzione. Di Nicola Ercole, all'epoca dei fatti, non svolgeva più concretamente il ruolo di responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Calcio avendo rassegnato le dimissioni il 21.2.2015. Conseguentemente anche alla luce dei consolidati orientamenti della giustizia sportiva, secondo i quali le Società non rispondono per gli illeciti commessi dopo le dimissioni dei propri tesserati (Corte Federale di Appello, SS. U.U. C.U. del 26.2.2016, n. 116; precedentemente si v. anche, C.U. del 9.9.2015, n. 19), L’Aquila Calcio 1927 Srl non deve essere sanzionato. Il Vigontina San Paolo FC SSDARL non merita sanzione, in quanto sulla scorta di quanto accertato in seno al precedente specifico richiamato dalle difese della Società (Corte Federale di Appello, SS.UU. C.U. 8.9.2015), il vincolo societario tra il sodalizio e il calciatore Matteini Davide si era interrotto il 25.1.2015, a seguito delle sue dimissioni.

Si rigetta tuttavia la domanda di condanna alla rifusione delle spese legali in capo alla F.I.G.C. poiché inconferente e infondata in relazione alla tipologia e alle risultanze del procedimento.

Il vincolo societario tra Romeo Alessandro e la US Pistoiese 1921 Srl non è mai stato posto in discussione, per cui quest'ultima deve essere sanzionata in ottemperanza agli art. 7, co. 2, e art. 4, co, 2 CGS.

La US Poggibonsi Srl deve essere sanzionata in ottemperanza agli art. 7 co. 2, e art. 4 co. 2 CGS non essendo in discussione il rapporto in essere all’epoca dei fatti tra la Società e il Cianciolo Giuseppe. Il Tribunale Federale Nazionale delibera pertanto nella maniera che segue:

Di Nicola Ercole, Ascari Eugenio, Matteini Davide, Romeo Alessandro e Cianciolo Giuseppe sono giudicati responsabili dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme;

Falasco Nicola e Grillo Simone sono prosciolti;

la US Pistoiese 1921 Srl e LA US Poggibonsi Srl sono giudicate responsabili oggettivamente dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme; L’Aquila Calcio 1927 Srl e la SSDARL Vigontina San Paolo FC sono prosciolte.

Le sanzioni risultano trascritte nel dispositivo.

4) GARA GUBBIO - Santarcangelo del 19/4/2015 - s.s. 2014/2015 - Campionato di Lega Pro Girone B

Il contenuto delle intercettazioni acquisite, analiticamente indicate nel deferimento, sono valutabili quali presupposti di colpevolezza finalizzati al rinvenimento del concorso votato alla organizzazione e attuazione della contestata combine, se bene con alcune riserve di cui si dirà oltre.

Nelle trascritte conversazioni si rinviene la prova dell’incontro avvenuto il 17.4.2015 presso un parcheggio antistante una sala bingo, tra Carluccio e Solazzo (da un lato) e il calciatore Falconieri (dall’altro). Detto incontro costituisce il momento clou della combine poiché l’oggetto della interlocuzione è unicamente finalizzato alla proposta di alterazione del risultato della gara (con un pareggio) e all’adesione al piano del Falconieri che peraltro conferma la partecipazione al consesso sia nell’interrogatorio reso all’A.G. di Catanzaro, e sia nell'audizione dinanzi alla Procura Federale. A tal riguardo preme puntualizzare che la versione scriminante fornita dal deferito Falconieri risulta inattendibile: da un lato non appare credibile che a due giorni dalla gara egli avesse accettato di incontrare “d’urgenza” soggetti sconosciuti, uno dei quali millantava – a suo dire – un comune trascorso calcistico, al mero fine di intrattenere una conversazione ovvero reperire i biglietti per la gara medesima; dall’altro tale prospettazione non supera il chiaro contenuto dei commenti all’incontro intercettati tra Carluccio e P.R., nonchè l’ulteriore attività posta in essere al fine di organizzare un ulteriore incontro per il giorno successivo, a scommesse in atto. La difesa è quindi da giudicare scollegata dal contesto probatorio a maggior ragione ove si consideri che il Carluccio e P.R. non nutrivano alcuna ragione di mentirsi reciprocamente, al telefono, su una vicenda così delicata. Persino la tranquillità mostrata da tutti gli interlocutori sullo scontato esito alterato della partita, elude ogni plausibile dubbio in ordine alla programmazione del risultato finale in un pareggio. Infine, le conversazioni tra il Ciardi e il Di Lauro, dalle quali si rileva una ulteriore certezza della combine e il coinvolgimento del calciatore Falconieri con la precisa indicazione di una ingente somma di denaro, si pongono quale corollario dell’impianto accusatorio al punto da ritenere sussistenti non soltanto gli atti diretti ad alterare la gara, ma anche la violazione del divieto di agevolare le scommesse altrui (principio questo contestato ex art. 6 co. 1 CGS, appunto a Ciardi e Di Lauro).

Ulteriori prove ascrivibili all'assunto accusatorio risiedono nei contatti intercorsi tra Ciardi Daniele e Di Nicola Ercole; tra Carluccio Massimiliano con un terzo; che confermano definitivamente come l’aggiustamento della gara fosse ormai a conoscenza di tutti gli interlocutori, compreso Ulizio Mauro il cui coinvolgimento telefonico è palmare. Per tale ragione si conviene con la incolpazione resa dalla Procura Federale in merito alla contestazione a Ciardi Daniele, Di Lauro Fabio, Di Nicola Ercole e Ulizio Mauro per omessa denuncia dell'illecito, di comune conoscenza, ex art. 7 co. 7 CGS.

Venendo al commento delle singole posizioni non soggette a sanzione, il Tribunale osserva quanto segue.

Non sussiste prova di responsabilità in capo al deferito Nardi Michele, il cui nominativo appare unicamente in una intercettazione tra Carluccio e P.R. dal contenuto alquanto equivoco (cfr. telefonata 19.4.2015, ore 16.00): neppure i due interlocutori che fino ad allora avevano parlato solo di “difensori”, sono infatti certi che il calciatore “reclutato” per la combine fosse l’odierno deferito che, nella realtà, non rivestiva il ruolo di “difensore centrale”, essendo invero il portiere del Santarcangelo. Si impone dunque il proscioglimento.

Per Solazzo Marcello, nonostante il pacifico coinvolgimento nei fatti, va rilevato che lo stesso è deferito quale “calciatore svincolato”, come tale non soggetto alla giurisdizione di questo Tribunale. In assenza di prova del compimento di una effettiva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS, viene quindi emessa pronuncia di non doversi procedere per difetto di giurisdizione.

La posizione di Carluccio Massimiliano è stata oggetto di stralcio, per cui non giudicabile in questa sede.

Le valutazioni rese dalla Procura Federale in argomento di responsabilità oggettiva non appaiono coerenti con le emergenze processuali, in quanto incompatibili con gli effettivi ruoli svolti dai deferiti all'interno della Società di appartenenza. Il tema impone una stringente analisi comportamentale dei tesserati, in raffronto con il sodalizio di ciascuno ai fini della comminatoria della sanzione.

La effettiva responsabilità di Falconieri Vito (calciatore tesserato) e di Ciardi Daniele (soggetto rilevante ex art. 1bis, comma 5, CGS), coinvolge oggettivamente il Santarcangelo Calcio Srl.

Di Nicola Ercole, all'epoca dei fatti, non svolgeva più concretamente il ruolo di responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Calcio avendo rassegnato le dimissioni il 21.2.2015. Alla luce dei consolidati orientamenti della giustizia sportiva, secondo i quali le Società non rispondono per gli illeciti commessi dopo le dimissioni dei propri tesserati (Corte Federale di Appello, SS. U.U., C.U. del 26.2.2016, n. 116; precedentemente si v. anche, C.U. del 9.9.2015, n. 19), L’Aquila Calcio 1927 Srl va dunque prosciolta.

Per l'Aurora Pro Patria non si rinvengono in atti, né risultano indicati nel deferimento, elementi di fatto idonei a fondare la sussistenza in capo a Ulizio (e neppure a Carluccio, la cui posizione è stata stralciata) del legame “di fatto” nella misura in cui enunciata dalla Procura Federale nelle rispettive incolpazioni: “socio occulto e dirigente di fatto”, il primo; “socio occulto e direttore di fatto” il secondo. Consegue il proscioglimento del sodalizio.

Il Tribunale Federale Nazionale delibera pertanto nella maniera che segue:

Falconieri Vito è giudicato responsabile dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme (art. 7 co. 1, 2 e 5 CGS, con l'aggravante di cui all'art. 7 co. 6 CGS);

Ulizio Mauro, Ciardi Daniele, Di Lauro Fabio e Di Nicola Ercole sono giudicati responsabili dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme ex art. 7 co. 7;

Ciardi Daniele e Di Lauro Fabio anche ex art. 6 co. 1 CGS;

Nardi Michele viene prosciolto;

la posizione di Carluccio Massimiliano è oggetto di stralcio; per la posizione di Solazzo Marcello viene emessa pronuncia di non doversi procedere per difetto di giurisdizione di questo Tribunale;

Santarcangelo Calcio Srl è giudicata responsabile oggettivamente dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme;

L’Aquila Calcio 1927 Srl e Aurora Pro Patria 1919 Srl sono prosciolte.

Le sanzioni risultano trascritte nel dispositivo.

5) GARA Vigor Lamezia – CASERTANA del 25/04/2015 - s.s. 2014/2015 - Campionato di Lega Pro Girone C - risultato finale 1 - 2

L'articolata indagine oggetto del deferimento evidenzia, in questa gara, che Bellini Felice (all'epoca soggetto operante nell’ambito della Vigor Lamezia) ha partecipato attivamente e in concorso con altri soggetti a una combine votata alla scommessa sportiva, prodigandosi anche per reperire investitori capaci di finanziarle. In particolare, Bellini Felice ha alterato la partita scommettendo sull'esito certo della stessa, attraverso i buoni uffici di Arpaia Claudio (all’epoca Presidente della Vigor Lamezia) e altri soggetti non tesserati, colloquiando con loro per programmare la sconfitta sul campo del Vigor Lamezia mediante una fitta serie di telefonate, messaggi e incontri che avevano lo scopo, se pure velato attraverso l'adozione di un linguaggio convenzionale e criptico, di agevolare l'illecito. Risulta ulteriormente agli atti che il medesimo Bellini comunicò anticipatamente a Casapulla Salvatore (dirigente del Barletta Calcio) il risultato della combine, onde consentirgli di effettuare una scommessa sicura. Le indagini rese dalla Procura Federale documentano appieno ogni circostanza fattuale, per cui la colpevolezza dei soggetti è inequivocabile in relazione alla organizzazione della combine che all'atto pratico, sortì l’esito programmato.

Traslando quindi il perpetrato comportamento in correlazione con le norme contestate, si perviene pacificamente al giudizio di colpevolezza in capo ad Arpaia Claudio (art. 7 co. 1 e 2 CGS con l'aggravante di cui all'art. 7 co. 6 CGS), Casapulla Salvatore (art. 7 co. 7, e art. 6 co. 1 e 5 CGS) e Bellini Felice (art. 7 co. 1 e 2, art. 6 co. 1 e 5 CGS), nella misura trascritta in deferimento.

Le valutazioni svolte dalla Procura Federale in argomento di responsabilità oggettiva appaiono coerenti con le emergenze processuali, limitatamente alla posizione di Arpaia Claudio, poiché compatibile con il ruolo svolto dallo stesso all'interno della Società di appartenenza; mentre la posizione di Bellini Felice impone una stringente analisi sulla effettiva contezza del tesserato all'interno del sodalizio. Bellini Felice ha infatti dichiarato nell’audizione del 27.10.2015 che all'epoca dei fatti non svolgeva formali rapporti lavorativi con il Vigor Lamezia e che il contratto (al quale non è stata mai data esecuzione) aveva efficacia a partire dalla successiva data del 1.7.2015 (per la stagione sportiva 2015/2016). La Vigor Lamezia conferma ogni circostanza, riferendo che l'incolpato, all’epoca dei fatti, non era tesserato.

Conseguentemente la Vigor Lamezia Srl viene sanzionata ex art. 7 co. 2, e art. 4 co. 1 CGS, per responsabilità diretta, riferita alla sola posizione del Presidente Arpaia Claudio, con le aggravanti di cui all’art. 7 co. 6 CGS per la effettiva alterazione e per la pluralità di illeciti.

La responsabilità oggettiva non viene estesa alla Società per la posizione di Bellini Felice, in virtù delle ragioni esimenti sopra esplicate.

Per quanto concerne la SS Barletta Calcio, occorre puntualizzare che al sodalizio è stata revocata l'affiliazione presso la F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale 33/A del 21/7/2016; consegue che l'attuale posizione non consente al Tribunale di procedere nella emissione del provvedimento, essendo venuto meno il propedeutico requisito dell'affiliazione.

Il Tribunale Federale Nazionale delibera pertanto nella maniera che segue:

Arpaia Claudio, Bellini Felice e Casapulla Salvatore sono giudicati responsabili dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme;

la Vigor Lamezia Srl è giudicata direttamente responsabile dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme; nei confronti della SS Barletta Calcio, non doversi procedere per revoca dell'affiliazione presso la F.I.G.C.

Le sanzioni risultano trascritte nel dispositivo.

6) GARA SANTARCANGELO – ASCOLI del 25/4/2015 – s.s. 2014/2015 – Campionato di Lega Pro Girone B

Il contenuto delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini dell’Autorità Giudiziaria e trasmesse unitamente al deferimento della Procura Federale, consentono di ritenere che tutti i soggetti indicati nella incolpazione per illecito elevata in relazione alla gara in esame, abbiano partecipato all’organizzazione e alla realizzazione della contestata combine, riuscendo nell’intento. Cosicché deve ritenersi sussistente tanto la violazione di cui all’art. 7 co. 1 e 2 CGS, quanto l’aggravante ex art. 7 co. 6 CGS per il conseguimento del risultato e per la pluralità di illeciti, ma in capo ai soli deferiti Ulizio Mauro, Di Lauro Fabio e Falconieri Vito (quest'ultimo senza la previsione dell'aggravante, poiché non contestata). Infatti, nella odierna sede, la posizione di Carluccio Massimiliano (oggetto di stralcio) va commentata in via incidentale e per meri per scopi probatori non essendo conferente ai fini del giudizio; mentre per Solazzo Marcello, nonostante il pacifico coinvolgimento nei fatti, il suo status di “calciatore svincolato” elude la giurisdizione di questo Tribunale in assenza della prova concreta concernente il compimento di una effettiva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS, peraltro neppure richiamata in deferimento. Nei confronti del medesimo viene quindi emessa pronuncia di non doversi procedere per difetto di giurisdizione.

Nel generale contesto vanno inserite anche le posizioni colpevoli di Ciardi Daniele e Di Nicola Ercole per omessa denuncia della combine e per aver effettuato scommesse sulla medesima partita, ai sensi degli art.li 7 co. 7, e 6 co. 1 CGS.

Con riguardo alle proiezioni personali soggettive (integralmente intese), il Tribunale osserva quanto segue.

Per Ulizio Mauro vale la pena di richiamare a conforto dell’ipotesi accusatoria, il contenuto delle telefonate dallo stesso intrattenute con i sodali, in particolare con Carluccio e con T.D.; e quelle intervenute tra Carluccio e P.R., dalle quali si evince il diretto coinvolgimento nella fase organizzativa dell’illecito e l'interessamento per la chiusura dell’accordo e per il reperimento dei finanziatori. Non appare di converso attendibile la versione offerta dal deferito in sede di audizione, laddove si limita a confinare la propria attività alla possibile scommessa da suggerire a soggetti stranieri, suggerimento non effettivamente veicolato. Oltre tutto detta prospettazione viene radicalmente smentita dal tenore delle conversazioni in atti, non ultima quella intervenuta tra il deferito e il Carluccio a gara in corso, che tradisce la piena consapevolezza dell’accordo illecito.

Analogo ruolo attivo nella realizzazione dell’accordo è pacificamente rinvenibile dai colloqui svolti da Carluccio e Di Lauro; e tra Di Lauro con Di Nicola e Ciardi, il cui contesto assume peculiare rilievo per la definita conferma alla completa adesione al piano illecito. Del resto lo stesso Ulizio, in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, indica Di Lauro quale interlocutore che aveva confermato l'alterazione della gara.

Il comportamento illecito di Falconieri Vito viene confermato dai documenti a suffragio del deferimento e dalle conversazioni intercettate, ove emerge la sua colpevolezza votata a determinare l’esito della gara, risultando assorbente anche nel corso delle telefonate tra Carluccio e P.R., nonché dallo scambio di SMS dallo stesso intrattenuto per la organizzazione dell’incontro, con il primo, in prossimità della gara. A tal proposito, gli argomenti difensivi reiterati nelle memorie in atti non vengono affatto condivisi: benché il calciatore fosse infortunato, la sua fattiva compartecipazione ha influito sul risultato della gara, atteso che il coinvolgimento dei propri compagni di squadra nell’alterazione del risultato prescinde dalla effettiva partecipazione al gioco; così come la ulteriore tesi dell’utilizzo del telefono cellulare, da parte di terze persone, nei giorni precedenti alla gara, non appare decisivo a superare il tenore schiacciante delle conversazioni intervenute tra i sodali che vedono nel Falconieri il protagonista diretto dell’accordo illecito, fulcro e al contempo garanzia dell’accordo per l’alterazione del risultato.

Le telefonate in atti, specificamente richiamate nel deferimento, in particolare quelle intervenute tra il Ciardi e il Di Lauro (anche a gara in corso) e tra quest’ultimo e il Di Nicola, consentono di affermare senza dubbio la responsabilità di Ciardi Daniele e di Di Nicola Ercole per la violazione di cui all’art. 7, comma 7, CGS: resi partecipi dal Di Lauro dell’esito della gara che si sarebbe disputata, gli stessi hanno infatti omesso di rivolgersi ai competenti organi federali; anzi, le intercettazioni confermano persino che i due, poiché a conoscenza dell’esito della gara, abbiano effettuato scommesse.

In argomento societario e ai fini della comminatoria della responsabilità oggettiva, la valutazione conferita dalla Procura Federale evidenzia alcuni elementi di contrasto con gli effettivi ruoli svolti da ogni singolo incolpato all'interno del sodalizio di riferimento. Questo tema impone una stringente analisi.

Dalle rispettive responsabilità del Falconieri (tesserato) e del Ciardi (ex art. 1 bis co. 5), discende quella oggettiva della Società Santarcangelo Calcio Srl.

Per l'Aurora Pro Patria non si rinvengono in atti, né risultano indicati nel deferimento, elementi di fatto idonei a fondare la sussistenza in capo a Ulizio (e neppure a Carluccio, la cui posizione è stata stralciata) del legame “di fatto” nella misura in cui enunciata dalla Procura Federale nelle rispettive incolpazioni: “socio occulto e dirigente di fatto”, il primo; “socio occulto e direttore di fatto” il secondo. Consegue il proscioglimento del sodalizio.

Per L’Aquila Calcio, DI Nicola Ercole all'epoca dei fatti (aprile 2015) non svolgeva il ruolo di responsabile dell'area tecnica (le dimissioni vennero infatti rassegnate nel febbraio 2015), per cui la Società non va sanzionata per aver cessato, in epoca antecedente al fatto in esame, ogni rapporto con l'ex tesserato (cfr. C.U. 19/CFA). Consegue il proscioglimento del sodalizio.

Il Tribunale Federale Nazionale delibera pertanto nella maniera che segue:

Ulizio Mauro, Di Lauro Fabio e Falconieri Vito sono giudicati responsabili dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme (art. 7 co. 1 e 2 CGS, con l'aggravante di cui all'art. 7 co. 6 CGS limitatamente alle posizioni Ulizio e Di Lauro);

Ciardi Daniele e Di Nicola Ercole sono giudicati responsabili dei fatti ascritti il relazione alle contestate norme ex art. 7 co. 7, e 6 co. 1 CGS;

La posizione di Carluccio Massimiliano è oggetto di stralcio;

per la posizione di Solazzo Marcello viene emessa pronuncia di non doversi procedere per difetto di giurisdizione di questo Tribunale (cfr. supra);

Santarcangelo Calcio Srl è giudicata responsabile oggettivamente dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme;

L’Aquila Calcio 1927 Srl e Aurora Pro Patria 1919 Srl sono prosciolte.

Le sanzioni risultano trascritte nel dispositivo.

7) GARA SALERNITANA - BARLETTA del 25/4/2015 – s.s. 2014/2015 – Campionato di Lega Pro Girone C

Le conversazioni captate nel corso delle indagini dell’Autorità Giudiziaria e trasmesse unitamente al deferimento della Procura Federale, consentono di ritenere che tutti i soggetti indicati nella incolpazione per illecito elevata in relazione alla gara in esame, abbiano partecipato all’organizzazione e alla realizzazione della contestata combine, riuscendo nell’intento. Cosicché deve ritenersi sussistente tanto la violazione di cui all’art. 7 co. 1 e 2 CGS, quanto l’aggravante ex art. 7 co. 6 CGS per il conseguimento del risultato e per la pluralità di illeciti, ma in capo ai soli deferiti Ulizio Mauro, Casapulla Salvatore e Bellini Felice. Infatti, in questa sede, la posizione degli altri incolpati in concorso: Carluccio Massimiliano (oggetto di stralcio) e Perpignano Giuseppe (soggetto a precedente decisione) va commentata in via incidentale e per meri per scopi probatori, non essendo conferente ai fini del giudizio; mentre per Solazzo Marcello, nonostante il pacifico coinvolgimento nei fatti, il suo status di “calciatore svincolato” elude la giurisdizione di questo Tribunale in assenza della prova concreta concernente il compimento di una effettiva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS, peraltro neppure richiamata in deferimento. Nei confronti del medesimo viene quindi emessa pronuncia di non doversi procedere per difetto di giurisdizione.

Con riguardo alle posizioni soggettive (integralmente intese) e riferite alla combine, il Tribunale osserva quanto segue.

Il ruolo attivo di Ulizio e Carluccio emerge plasticamente dalle conversazioni intervenute tra gli stessi e in quelle da essi intrattenute con gli altri soggetti coinvolti nell’indagine penale, votate all’alterazione della gara, alla ricerca di finanziatori per la combine, all’incontro con il presidente della Società Barletta Calcio Srl per la proposta di “aggiustamento” del risultato, alla individuazione del “prezzo” dell’illecito, addirittura alla doglianza per alcuni soldi falsi ricevuti da un soggetto straniero. Di converso, la versione scriminate fornita dall’Ulizio (esito della partita da lui previsto unicamente a seguito della lettura delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal presidente del Barletta) si reputa assolutamente inattendibile in punto di merito poiché le conversazioni di cui il deferito è protagonista, analiticamente riportate in deferimento e con peculiare riguardo a quelle intercorse con Carluccio (che lo informa dell’incontro avvenuto con Perpignano), smentiscono categoricamente le tesi difensive.

Il tenore delle conversazioni intervenute tra Bellini e Casapulla consente di ritenere provata non soltanto la partecipazione all’illecito del dirigente del Barletta (Casapulla), pienamente informato della proposta di alterazione del risultato e direttamente attivo all’interno dello spogliatoio, ma anche il contributo fornito dal Bellini nella organizzazione.

Le dichiarazioni di estraneità ai fatti rassegnate del Casapulla, reiterate nella memoria in atti, sono dunque smentite dalle intercettazioni effettuate dall’A.G.

Sempre dalle conversazioni trascritte in atti, in particolare dalla telefonata Di Lauro-Bellini riportata nel deferimento, è tratta la prova piena della conoscenza dell’alterazione della gara da parte del Di Lauro che ha tuttavia omesso di informare gli organi federali. Consegue la responsabilità del medesimo per la violazione ascrittagli ex art. 7, co. 7 CGS.

In argomento societario e ai fini della comminatoria della responsabilità oggettiva, la valutazione conferita dalla Procura Federale evidenzia alcuni elementi di contrasto con gli effettivi ruoli svolti da ogni singolo incolpato all'interno del sodalizio di riferimento.

Questo tema impone una stringente analisi. La cessazione di ogni legame formale con la Aurora Pro Patria 1919 Srl da parte di Ulizio e Carluccio, all'epoca dei fatti, non consente di ritenere sussistente la responsabilità oggettiva della Società in virtù delle ragioni già esplicate.

Quanto alla Vigor Lamezia Srl, non risulta pienamente provata, in quel preciso tempo, la sussistenza del rapporto “di fatto” indicato nell’incolpazione in capo al Bellini, che ha infatti dichiarato (audizione del 27.10.2015) che all'epoca non svolgeva formali rapporti lavorativi con il Vigor Lamezia e che il contratto (al quale non è stata mai data esecuzione) aveva efficacia a partire dalla successiva data del 1.7.2015 (per la stagione sportiva 2015/2016).

La Vigor Lamezia conferma ogni circostanza, riferendo che l'incolpato, all’epoca, non era tesserato. Consegue che la Vigor Lamezia Srl va prosciolta dall’addebito.

Il Tribunale Federale Nazionale delibera pertanto nella maniera che segue:

Ulizio Mauro, Casapulla Salvatore e Bellini Felice sono giudicati responsabili dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme (art. 7 co. 1 e 2 CGS, con l'aggravante di cui all'art. 7 co. 6 CGS limitatamente alle posizioni Ulizio e Bellini);

Di Lauro Fabio è giudicato responsabile dei fatti ascritti il relazione alla norma contestata ex art. 7 co. 7 CGS;

La posizione di Carluccio Massimiliano è oggetto di stralcio, la posizione di Perpignano Giuseppe risulta già giudicata da una precedente decisione;

per la posizione di Solazzo Marcello viene emessa pronuncia di non doversi procedere per difetto di giurisdizione di questo Tribunale (cfr. supra);

Aurora Pro Patria 1919 Srl e Vigor Lamezia Srl sono prosciolte;

si conferma infine che la SS Barletta Calcio Srl, in virtù della intervenuta revoca all'affiliazione alla F.I.G.C., non è più soggetta alla giurisdizione sportiva.

Le sanzioni risultano trascritte nel dispositivo.

8) GARA L’AQUILA – GROSSETO del 2/05/2015 - s.s. 2014/2015 - Campionato di Lega Pro Girone C - risultato finale 0 – 1

Di Nicola Ercole ha tentato di combinare la gara in esame al fine di effettuare una scommessa sportiva sicura sul risultato alterato, attraverso i buoni uffici di Di Lauro Fabio (all’epoca Allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C., non tesserato), Di Chio Marco (all’epoca Allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C., non tesserato) e Matteini Davide (all’epoca calciatore per la SSDARL Atletico San Paolo Padova, oggi SSDARL Vigontina San Paolo FC), colloquiando con i medesimi e chiedendo loro di aggiustare l'esito della partita attraverso una fitta serie di telefonate, messaggi e incontri che avevano lo scopo, se pure velato attraverso l'adozione di un linguaggio convenzionale e criptico, di agevolare un approccio diretto tra dirigenti e giocatori di entrambi i sodalizi. Le intercettazioni rese dalla Procura Federale documentano appieno ogni circostanza fattuale, per cui la colpevolezza dei soggetti è inequivocabile in relazione al tentativo di combine che tuttavia, all'atto pratico, non sortì esito.

Traslando quindi il perpetrato comportamento in correlazione con le norme contestate, si perviene pacificamente al giudizio di colpevolezza in capo a Di Nicola Ercole, Di Lauro Fabio, Matteini Davide e Di Chio Marco nella misura trascritta in deferimento, con la richiamata aggravante riferita ai primi tre (Di Nicola, Di Lauro e Matteini).

Le valutazioni svolte dalla Procura Federale in argomento di responsabilità oggettiva non appaiono coerenti con le emergenze processuali, in quanto incompatibili con gli effettivi ruoli svolti da Di Nicola Ercole e Matteini Davide all'interno della Società di appartenenza.

Il tema impone una stringente analisi comportamentale dei tesserati, in raffronto con il sodalizio di ciascuno ai fini della comminatoria della sanzione.

Di Nicola Ercole, all'epoca dei fatti non svolgeva più concretamente il ruolo di responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Calcio avendo rassegnato le dimissioni il 21.2.2015. Conseguentemente anche alla luce dei consolidati orientamenti della giustizia sportiva, secondo i quali le Società non rispondono per gli illeciti commessi dopo le dimissioni dei propri tesserati (Corte Federale di Appello, SS.UU., C.U. del 26.2.2016, n. 116; precedentemente si v. anche, C.U. del 9.9.2015, n. 19), L’Aquila Calcio 1927 Srl non deve essere sanzionata ex art. 7, co. 2, e art. 4, co, 2 CGS.

Il Vigontina San Paolo FC SSDARL non merita sanzione, in quanto sulla scorta di quanto accertato in seno al precedente specifico richiamato dalle difese della Società (Corte Federale di Appello, SS.UU. C.U. 8.9.2015), il vincolo societario tra il sodalizio e il calciatore Matteini Davide si era interrotto il 25.1.2015, a seguito delle sue dimissioni. Si rigetta la domanda di condanna alla rifusione delle spese legali in capo alla F.I.G.C. poiché inconferente e infondata in relazione alla tipologia e alle risultanze del procedimento.

Il Tribunale Federale Nazionale delibera pertanto nella maniera che segue:

Di Nicola Ercole, Di Lauro Fabio, Matteini Davide e Di Chio Marco sono giudicati responsabili dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme;

L’Aquila Calcio 1927 Srl e la SSDARL Vigontina San Paolo FC sono prosciolte.

Le sanzioni risultano trascritte nel dispositivo.

9) GARA JUVE STABIA – Vigor Lamezia del 3/5/2015 - s.s. 2014/2015 - Campionato di Lega Pro Girone C - risultato finale 4 - 2

Bellini Felice (all'epoca soggetto operante nell'ambito della Vigor Lamezia), Arpaia Claudio (all’epoca Presidente della Vigor Lamezia), Maglia Fabrizio (all’epoca Direttore Sportivo della Vigor Lamezia) in concorso tra loro e unitamente ad altri soggetti non tesserati, hanno posto in essere mediante l'adozione di un linguaggio convenzionale e criptico, atti diretti ad alterare il risultato della gara in esame, adoperandosi in una fitta serie di telefonate, messaggi e incontri. Le intercettazioni rese dalla Procura Federale documentano appieno ogni circostanza fattuale, per cui la colpevolezza dei soggetti è inequivocabile in relazione alla organizzazione della combine. Traslando quindi il perpetrato tentativo in correlazione con le norme contestate, si perviene pacificamente al giudizio di colpevolezza in capo ad Arpaia Claudio, Bellini Felice e Maglia Fabrizio nella misura trascritta in deferimento, con la richiamata aggravante riferita ai medesimi.

Le valutazioni svolte dalla Procura Federale in argomento di responsabilità oggettiva appaiono coerenti con le emergenze processuali, limitatamente alle posizioni di Arpaia Claudio e Maglia Fabrizio, poiché compatibili con i ruoli svolti dagli stessi all'interno della Società di appartenenza. La posizione di Bellini Felice impone una stringente analisi sulla effettiva contezza del tesserato all'interno del sodalizio. Bellini Felice, ha infatti dichiarato nell’audizione del 27.10.2015 che all'epoca dei fatti non svolgeva formali rapporti lavorativi con il Vigor Lamezia e che il contratto (al quale non è stata mai data esecuzione) aveva efficacia a partire dalla successiva data del 1.7.2015 (per la stagione sportiva 2015/2016). La Vigor Lamezia conferma ogni circostanza, riferendo che l'incolpato, all’epoca dei fatti, non era tesserato.

Conseguentemente la Vigor Lamezia Srl viene sanzionata ex art. 7 co. 2, e art. 4 co. 1 CGS, per responsabilità diretta, riferita alla posizione del Presidente Arpaia Claudio; ex art. 7 co. 2, e art. 4, co. 2 CGS per responsabilità oggettiva riferita alla posizione del Direttore Sportivo Maglia Fabrizio, con le aggravanti di cui all’art. 7 co. 6 CGS per la pluralità di illeciti.

La responsabilità oggettiva non viene estesa alla Società per la posizione di Bellini Felice per le ragioni esimenti sopra esplicate. Il Tribunale Federale Nazionale delibera pertanto nella maniera che segue: Arpaia Claudio, Bellini Felice e Maglia Fabrizio sono giudicati responsabili dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme; la Vigor Lamezia Srl è giudicata direttamente e oggettivamente responsabile dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme, con riferimento alle condotte rispettivamente dell’Arpaia e del Maglia.

Le sanzioni risultano trascritte nel dispositivo.

P Q M

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere le seguenti sanzioni.

1) Sig. Arpaia Claudio: inibizione di 1 anno e 6 mesi + preclusione ed € 30.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859bispf14- 15;

2) Sig. Ascari Eugenio: inibizione di 6 mesi ed € 10.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15;

3) Sig. Bagnoli Andrea: inibizione di 6 mesi ed € 30.000,00 di ammenda;

4) Sig. Bellini Felice: inibizione di 1 anno e 10 mesi + preclusione ed € 45.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15 e 859bispf14-15;

5) Sig. Casapulla Salvatore: inibizione di 5 anni ed € 95.000,00 di ammenda;

7) Sig. Cianciolo Giuseppe: inibizione di 3 anni ed € 30.000,00 di ammenda;

8) Sig. Ciardi Daniele: inibizione di 10 mesi ed € 40.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15;

9) Sig. D’Eboli Cosimo: inibizione di 3 anni e 6 mesi ed € 60.000,00 di ammenda;

10) Sig. Di Chio Marco: squalifica di anni 3 e mesi 6 ed € 50.000,00 di ammenda;

11) Sig. Di Lauro Fabio: inibizione di 1 anno e 7 mesi + preclusione ed € 50.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15, 859bispf14-15 e 1048pf14-15.

12) Sig. Di Nicola Ercole: inibizione di 2 anni e 7 mesi ed € 70.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15, 859bispf14- 15 e 1048pf14-15.

13) Sig. Falasco Nicola: prosciolto;

14) Sig. Falconieri Vito: squalifica di 4 anni ed € 70.000,00 di ammenda.

15) Sig. Favia Adriano: inibizione di 3 anni ed € 50.000,00 di ammenda.

16) Sig. Grillo Simone: prosciolto;

17) Sig. Maglia Fabrizio: inibizione di anni 3 ed € 10.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15 e 859bispf14-15;

18) Sig. Matteini Davide: squalifica di 1 anno ed € 20.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 1048pf14-15.

19) Sig. Muschio-Schiavone Donato Antonio: prosciolto;

20) Sig. Nardi Michele: prosciolto;

22) Sig. Romeo Alessandro: squalifica di 3 anni ed € 50.000,00 di ammenda.

23) Sig. Solazzo Marcello: non doversi procedere;

24) Sig. Solidoro Massimiliano: inibizione di 6 mesi ed € 10.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15;

25) Sig. Ulizio Mauro: inibizione di 1 anno e 2 mesi + preclusione ed € 30.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15;

26) Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl: prosciolta;

27) Società AS Martina Franca 1947 Srl: non doversi procedere per revoca dell'affiliazione alla FIGC del sodalizio;

28) Società Aurora Pro Patria 1919 Srl: prosciolta;

29) Società L’Aquila Calcio 1927 Srl: 1 punto di penalizzazione ed € 10.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15, 859bispf14-15 e 1048pf14-15;

30) Società Paganese Calcio 1926 Srl: 1 punto di penalizzazione;

31) Società Santarcangelo Calcio Srl: 2 punti di penalizzazione ed € 35.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15.

32) Società Savona FBC Srl: € 30.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all'esito del procedimento 859pf14-15 e 1048pf14-15;

33) Società SSDARL Vigontina San Paolo FC (già SSDARL Luparense San Paolo FC già SSDARL Atletico San Paolo Padova): prosciolta;

34) Società US Pistoiese 1921 Srl: 1 punto di penalizzazione; 35) Società US Poggibonsi Srl: 1 punto di penalizzazione; 36) Società Vigor Lamezia Srl: 5 punti di penalizzazione ed € 30.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15 e 859bispf14- 15.

 

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