F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 69/TFN-SD del 27 Marzo 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IACOPINO LEONARDO + altri – (nota n. 4750/773 pf15-16 FDL/gb del 3.11.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IACOPINO LEONARDO + altri - (nota n. 4750/773 pf15-16 FDL/gb del 3.11.2016).

Il deferimento Il Procuratore Federale, letti gli atti del procedimento disciplinare n. 773 pf 15-16 avente a oggetto: “Partecipazione di calciatori appartenenti a 20 Società del Settore Giovanile e Scolastico di varie Regioni ad un raduno finalizzato a provini, organizzato da Società di scouting “People Soccer – Play Your Talent” l’8.12.2015 e precedentemente un altro presso il campo della Vigor Perconti il 7.06.2015. (Prot. 5623 del 4.12.2015)”;

viste la comunicazione di conclusione delle indagini, le memorie difensive e le audizioni dei soggetti interessati; esaminati gli atti di indagine che constano di documenti personali e federali, Verbali di audizioni dei partecipanti e Relazioni in argomento;

ritenuto che dagli atti custoditi in deferimento e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che sono stati organizzati n. 2 raduni ai quali hanno partecipato giovani calciatori tesserati con Società non operanti nella stessa regione, o in provincia a essa limitrofa; ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dai soggetti indicati in deferimento;

rilevato che nei confronti dei signori Micheli Francesco e Passerelli Sergio in qualità di Tecnici appartenenti al presente procedimento, per le relative violazioni si è proceduto ad autonomo deferimento innanzi alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.;

ritenuto altresì di dover disporre lo stralcio dal presente procedimento della posizione riferita alla Società ASD SS Le Mole Marino, nei cui confronti non è stato notificato l’atto di chiusura indagini per mero errore di dattiloscrittura, per cui si procede con separato atto a nuova notifica;

visto l’art. 32 ter, comma 4, del CGS e la proposta del Procuratore Federale, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. Mastrocicco Michele;

2. Mastrocicco Andrea;

entrambi in qualità di dirigenti della Società di scouting, dunque svolgente attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, non associata alla F.I.G.C., People Soccer, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36 (vecchia formulazione) del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver organizzato il giorno 07/06/2015 in Roma presso il campo della Vigor Perconti, ed il giorno 08/12/2015 in Ciampino presso il Campo della Società A. Fuso, raduni finalizzati a svolgere provini di calciatori minorenni, senza autorizzazione dei competenti organi federali, nonché per aver svolto illegittimamente attività di agente di calciatore;

3. Bianchini Manuel, calciatore della Società ASD Racing Club all’epoca dei fatti;

4. Di Marco Jacopo, calciatore della Società Fondi Calcio all’epoca dei fatti;

5. Di Marco Mathias, calciatore della Polisportiva Spes Valdaso 93 all’epoca dei fatti;

6. Sciscione Angelo, calciatore della Società APD Priverno Calcio all’epoca dei fatti;

7. De Magistris Daniel, calciatore della Società ASD Cassino Calcio 1924 all’epoca dei fatti;

8. Iuliano Gaetano, calciatore della Polisportiva Sporting Club S. Antonio all’epoca dei fatti;

9. Sig. Bouhamed Mourad, calciatore della ASD CG Aurora Montaione all’epoca dei fatti;

10. Boumarouan Radouan, calciatore della ASD CG Aurora Montaione all’epoca dei fatti;

11. Besmir Koceku, calciatore della ASD CG Aurora Montaione all’epoca dei fatti;

12. Colelli Gianmarco, calciatore della Società ASD Fortitudo Calcio Roma FC all’epoca dei fatti;

13. Mazzola Simone, calciatore della ASD Fortitudo Calcio Roma FC all’epoca dei fatti;

14. Pierpaolo Simone, calciatore della SSDARL Calcio San Cesareo all’epoca dei fatti;

15. D’Alò Alessandro, calciatore della ASD Fara San Martino 1968 all’epoca dei fatti;

16. Reggina Alessio, calciatore della AS Fiumicino Calcio 1926 all’epoca dei fatti;

17. Lal Silviu Daniel, calciatore della ASD JFC Civita Castellana all’epoca dei fatti;

18. Birzò Valerio, calciatore della ASD Atletico 2000 all’epoca dei fatti;

19. Castro Fernandez Andy David, calciatore della ASD Vallerano Calcio a 5 all’epoca dei fatti;

20. Limbovici Manlio, calciatore della Polisportiva D Fregene all’epoca dei fatti;

21. Guerra Andrea, calciatore della ASD FC Massimina all’epoca dei fatti;

22. Cilli Federico, calciatore della ASD SS Le Mole Marino all’epoca dei fatti;

23. Pirrocco Igor, calciatore della SSD Pol De Rossi a rl all’epoca dei fatti;

24. Savaiano Simone, calciatore della ASD Atletico 2000 all’epoca dei fatti;

25. Carusone Antonio, calciatore della ASD Real Vitulazio all’epoca dei fatti;

26. Ventriglia Luigi,

27. Gentile Angelo Gabriele, calciatore della ASD Real Airola all’epoca dei fatti;

28. Di Mauro Salvatore, calciatore della RD Internapoli Kennedy all’epoca dei fatti;

29. Calvo Luigi, calciatore della Acli Sei Do Kan all’epoca dei fatti;

30. Capozzi Manuel, calciatore della ASD Cesare Ventura all’epoca dei fatti;

31. Clemente Marco (nato il 25/10/01), calciatore della ASD Cesare Ventura all’epoca dei fatti;

32. Pagano Ciro, calciatore della ASD FC Qualiano Calcio all’epoca dei fatti;

33. Aka Jonathan Bempah, calciatore della FC Bulgaro 1996 all’epoca dei fatti;

34. Agbamey Naphtali, calciatore della FC Bulgaro 1996 all’epoca dei fatti;

35. Di Giacomo Simone, calciatore della Pol D Sava all’epoca dei fatti;

36. Sardone Cosimo, calciatore della ASD Gioventù Calcio Cassano all’epoca dei fatti;

37. Giaquinto Luca, calciatore della SS Brindisi all’epoca dei fatti;

38. Bregnocchi Lorenzo, calciatore della ASD Fabiano Cerreto all’epoca dei fatti;

39. Lorenzo De Lorenzo,

40. Lo Pape Seregne, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Avellino Calcio;

41. Iacopino Leonardo, calciatore della ASD Pol. Cinecittà Bettini all’epoca dei fatti;

42. Velenosi Leonardo, calciatore della ASD Atletico 2000 all’epoca dei fatti;

43. Guacci Giancarlo, calciatore della GSD Nuova Tor Tre Teste all’epoca dei fatti;

44. Ubizi Manuel, calciatore della ASD Grifone Monteverde all’epoca dei fatti;

45. Materlian Alessandro, calciatore della ASD OMC Roma all’epoca dei fatti;

46. Anselmi Andrea, calciatore della ASD Racing Club all’epoca dei fatti;

47. Fosci Alessio, calciatore della ASD Racing Club all’epoca dei fatti;

48. Harrach Radi, calciatore della ACD Torconca all’epoca dei fatti;

49. Lunadei Federico, calciatore della ACD Torconca all’epoca dei fatti;

50. Papandrea Matteo, calciatore della ASD Rozzano Calcio all’epoca dei fatti;

51. Fadel Gioele, calciatore della USD Opitergina all’epoca dei fatti;

52. Verdecchia Ferdinando, calciatore della Pol. Spes Valdaso 93 all’epoca dei fatti;

53. Mazzoni Gabriele, calciatore della Società ASD Urbe Tevere Calcio, per la s.s. 14/15, e Società ASD Real Aurelio per la s.s. 15/16;

54. Ciuti Gregorio Maria, calciatore della SSD Porto D’Ascoli Srl all’epoca dei fatti; - tutti i calciatori: per rispondere della violazione del Codice di Giustizia Sportiva ex art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, anche in relazione all’art. 36 (vecchia formulazione) del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato il giorno 07/06/2015 in Roma presso il campo della Società Vigor Perconti; e per aver partecipato il giorno 08/12/2015 in Ciampino presso il Campo A. Fuso (limitatamente ai soli Sig.ri Cilli Federico, Carusone Antonio, Bregnocchi Lorenzo, Iacopino Leonardo, Anselmi Andrea, Fosci Alessio, Fedel Gioele, Mazzoni Gabriele) a raduni finalizzati a svolgere provini di calciatori minorenni, senza autorizzazione dei competenti organi federali;

- ulteriormente, i calciatori:

Clemente Marco (nato il 25/10/01) e Pagano Ciro per non essersi presentati, senza giustificato motivo, all’audizione della Procura Federale, nonostante rituale convocazione a mezzo telegramma;

Lo Pape Seregne per essersi avvalso dei sigg.ri Mastrocicco Michele ed Andrea, soggetti non autorizzati, in qualità di agenti di calciatore, in occasione della stipula del contratto con l’Avellino Calcio;

55. Società US Avellino 1912, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato allenatore della squadra primavera Sig. Micheli Francesco;

56. Società La Selcetta, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato allenatore Sergio Passarelli;

57. Società Fondi Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Di Marco Jacopo;

58. Società ASD Santi Cosma e Damiano, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Di Marco Mathias;

59. Società APD Priverno Calcio, per le violazioni addebitate al proprio calciatore Sciscione Angelo;

60. Società ASD Cassino Calcio 1924, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore De Magistris Daniel;

61. Società Pol. Sporting Club S. Antonio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Iuliano Gaetano;

62. Società ASD CG Aurora Montaione, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati calciatori Bouhamed Morad, Boumarouan Radouan e Besmir Koceku;

63. Società ASD Urbe Tevere Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Mazzoni Gabriele per la s.s. 14/15;

64. Società ASD Real Aurelio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Mazzoni Gabriele per la s.s. 15/16;

65. Società ASD Fortitudo Calcio Roma FC, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati calciatori Colelli Gianmarco, Mazzola Simone;

66. Società SSDARL Calcio San Cesareo, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Pierpaoli Simone;

67. Società ASD Pol. Cinecittà Bettini, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Iacopino Leonardo;

68. Società ASD Fara San Martino 1968, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore D’Alò Alessandro;

69. Società ASD AS Fiumicino Calcio 1926, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Reggina Alessio;

70. Soc ASD JFC Civita Castellana, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Lal Silviu Daniel;

71. Società ASD Atletico 2000, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati calciatori Velenosi Leonardo e Birzò Valerio, Savaiano Simone;

72. Società GSD Nuova Tor Tre Teste, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Guacci Giancarlo;

73. Società ASD Vallerano Calcio a 5, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Castro Fernandez Andy David;

74. Società ASD Grifone Monteverde, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Ubizi Manuel;

75. Società Pol. D. Fregene, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Limbovici Manlio;

76. Società ASD FC Massimina, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Guerra Andrea;

77. Società ASD OMC Roma, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Materlian Alessandro;

78. Società SSD Pol. De Rossi a rl, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Pirrocco Igor;

79. Società ASD Racing Club, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati calciatori Bianchini Manuel, Anselmi Andrea e Fosci Alessio;

80. Società ASD Real Vitulazio Real Aurelio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Carusone Gerardo;

81. Società ASD Real Airola, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Gentile Angelo Gabriele;

82. Società ASD R.D. Internapoli Kennedy, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Di Mauro Salvatore;

83. Società ASD A.C.L.I. Sei Do Kan, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Calvo Luigi;

84. Società ASD Cesare Ventura, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati calciatori Capozzi Manuel e Clemente Marco;

85. Società ASD FC Qualiano Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Pagano Ciro;

86. Società ASD Rozzano Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Papandrea Matteo;

87. Società FC Bulgaro 1996, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati calciatori Aka Jonathan Bempah e Agbamey Naphtali;

88. Società USD Opitergina, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Fadel Gioele;

89. Società Pol D. Sava, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Di Giacomo Simone;

90. Società ASD Gioventù Calcio Cassano, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Sardone Cosimo;

91. Società ASD Fabriano Cerreto, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato calciatore Bregnocchi Lorenzo;

92. Società A.C.D. Torconca, per le violazioni addebitate ai propri calciatori Harrach Radi e Lundei Federico;

93. Società SSD Porto D’Ascoli Srl, per le violazioni addebitate al proprio calciatore;

94. Società Pol. Spes Valdaso 93, per le violazioni addebitate al proprio calciatore Verdecchia Ferdinando;

Le memorie difensive

Nei termini consentiti hanno depositato memorie: Velenosi Leonardo, Fadel Gioele, Verdecchia Ferdinando, Ciuti Gregorio Maria, Mastrocicco Michele, Mastrocicco Andrea, De Magistris Daniel, Carusone Gerardo, Gentile Angelo Gabriele, Capozzi Manuel, Di Giacomo Simone, Bregnocchi Lorenzo, le Società US Avellino 1912 Srl, Fondi Calcio (Unicusano Fondi), ASD Santi Cosma e Damiano, ASD CG Aurora Montaione, ASD Fortitudo Calcio Roma FC, AS Fiumicino Calcio 1926, GSD Nuova Tor Tre Teste, ASD Vallerano Calcio a 5, SSD Pol. De Rossi a rl, ASD Real Vitulazio, RD Internapoli Kennedy, ASD Cesare Ventura, USD Opitergina, ASD Fabriano Cerreto, SSD Porto D’Ascoli Srl, Pol. Spes Valdaso 93.

Con Com. Uff. n. 50/TFN-SD del 31.1.2017, il Tribunale ha disposto lo stralcio delle posizioni Birzò Valerio, Pagano Ciro, e le Società Qualiano Calcio, ASD Gioventù Calcio Cassano e rimesso i relativi atti alla Procura Federale. Ha inoltre rinviato alla riunione odierna, da intendersi quale prima comparizione, senza ulteriori avvisi per tutte le parti e riservando ogni ulteriore provvedimento. Ha inoltre sospeso i termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS dal 27.1.2017.

Il Patteggiamento

Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e i Signori Fadel Gioele, Sciscione Angelo, Iuliano Gaetano, Pierpaoli Simone, Castro Fernandez Andy David, Pirrocco Igor, Carusone Gerardo, Di Giacomo Simone, Mazzoni Giampaolo e le Società Unicusano Fondi (Fondi Calcio), ASD Cassino Calcio hanno depositato un accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rileva la incongruità della sanzioni concordate ex art. 23 CGS e pertanto dichiara la inefficacia degli stessi.

Il dibattimento

Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato al deferimento chiedendone l’integrale accoglimento e rassegnando le richieste sanzionatorie indicate a verbale. Sono altresì comparsi alcuni deferiti personalmente e/o assistiti dai propri difensori, tutti indicati a verbale.

Gli stessi hanno concluso per il proscioglimento e/o per l’irrogazione di una sanzione minima. Chi ha depositato memorie difensive si è riportato alle conclusioni nelle stesse rassegnate.

In particolare la ASD Real Vitulazio dichiarava di non aver ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, nonché del deferimento. La Procura Federale nulla osservava al riguardo.

I motivi

Preme anzitutto motivare la pronuncia di inefficacia dei patteggiamenti concordati tra la Procura Federale e ciascun richiedente. In applicazione del principio ex art. 23 CGS, il Tribunale ha infatti ritenuto non congrua per eccesso la sanzione pattuita tra le parti, reputando in tal senso di non poter ratificare i reciproci consensi e di giudicare ogni singola posizione nel coacervo del procedimento.

Venendo alla trattazione del deferimento, osserva il Tribunale che le risultanze istruttorie mostrano inequivocabilmente e con dovizia di particolari, che i Sig.ri Michele e Andrea Mastrocicco, in qualità di dirigenti del sodalizio “peolple soccer – play your talent” non affiliato o associato alla FIGC, hanno posto in essere comportamenti contrari alla normativa federale, estrinsecatisi in attività di scouting per giovani calciatori e programmazione di raduni finalizzati a svolgere provini di calciatori minorenni non autorizzati dai competenti Organi sportivi, il giorno 07/06/2015 in Roma presso il campo della Vigor Perconti e il giorno 08/12/2015 in Ciampino presso il Campo della società A. Fuso, svolgendo in parallelo la funzione di agenti in favore di alcuni tra i medesimi calciatori. Le indagini svolte a ministero della Procura Federale sono Convergenti verso la veridicità dell’assunto accusatorio e nessuno tra i minori ascoltati ha negato la partecipazione almeno a uno dei raduni svolti, riferendo di aver appreso telematicamente (tramite siti internet) gli estremi organizzativi e di avervi partecipato allo scopo di procurarsi una valida occasione votata a un futuro sportivo nel mondo del calcio. Verificata la contezza dei fatti poichè oggettivamente evincibile in via diretta e per tabulas, il Tribunale ritiene che le condotte dei menzionati Sig.ri Michele e Andrea Mastrocicco sia contrario alla normativa federale non soltanto ove focalizzato in concreto ex se, quanto per le azioni svolte sotto l’egida del sodalizio “people soccer” neppure affiliato o associato alla FIGC. Entrambi i Dirigenti si sono infatti arrogati autonomamente, arbitrariamente e senza titolo una funzione sportiva che non poteva essere liberamente svolta in quanto devoluta alle strutture federali, a maggior ragione verso un target di giovani calciatori meritevoli di maggiore attenzione e tutela. La violazione in deferimento esplica ulteriore portata se comparata con la premura applicata dalla FIGC nelle specifiche credenziali richieste per la organizzazione/realizzazione di attività giovanile, a fronte della quale vengono emanati ciclici Regolamenti del Settore Giovanile e Scolastico, nonché periodici Comunicati Ufficiali che disciplinano diffusamente la materia, ai quali tutti i tesserati (Società e Dirigenti) devono assoluto rispetto. Al contrario la “people soccer”, sconosciuta alla FIGC e destinataria di un diniego all’affiliazione (presupposto pacifico poiché riferito dal Sig. Andrea Mastrocicco e mai smentito dagli interessati) non era abilitata a svolgere la contestata attività per cui i predetti Dirigenti sono meritevoli di sanzione perché un sodalizio di tal genere, fuori dagli schemi federali, non può rendersi promotore e/o organizzatore della attività sportiva giovanile denunciata in deferimento, la cui sottesa ratio non è affatto riconducibile ai principi cardine dell’ordinamento sportivo (lealtà, correttezza e probità), ma finalizzata a scopi di acclarato interesse personale. A prescindere infatti dalla quota di partecipazione agli eventi collocata in € 40/50 per ciascun calciatore (elemento appreso senza contrasti), consta agli atti che i sig.ri Mastrocicco svolgessero anche una parallela attività di Agenti per alcuni giovani, come si evince specificamente dall’episodio riconducibile al calciatore Lo Pape Seregne in occasione delle stipula del contratto con l’Avellino Calcio, e diffusamente per altri minori. In sintesi, il quadro emerso dalle indagini è da giudicare lesivo dei principi sportivi sanciti dall’ordinamento, attraverso la esplicazione di una idea sicuramente popolare e partecipata riferita alla propalazione del mezzo calcistico giovanile e alla organizzazione di eventi, ma completamente avulso dal corretto format federale, anzi completamente estraneo alla Federazione. I Sigg.ri Michele e Andrea Mastrocicco devono quindi rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5 del CGS, anche in relazione all’art. 36 (vecchia formulazione) del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”. La comminata sanzione viene trascritta nel dispositivo.

Il giudizio concernente i calciatori partecipanti ai provini, peraltro tutti già tesserati con propri sodalizi sportivi, merita una approfondita analisi in considerazione della giovane età dei tesserati e della minimale incidenza dell’elemento psicologico ascrivibile alla colpa di ciascun calciatore, poiché maggiormente votata alla comprensibile enfasi adolescenziale, piuttosto che alla effettiva e consapevole vis responsabile in correlazione con la normativa federale. In ragione delle considerazioni testè evidenziate, questo Tribunale non può esimersi dall’applicare alla specie i consolidati principi radicati nel tempo, secondo i quali qualsiasi tesserato che si appresti a svolgere una disciplina sportiva, anche se minorenne, sia tenuto a informarsi preventivamente se detta attività fosse ritualmente riconosciuta dalla Federazione e quindi discernere la opportunità o meno di partecipare. Il tesseramento federale costituisce dunque la linea di netta demarcazione tra lo sport ludico e lo sport gestito dall’Organo istituzionalmente preposto a tale funzione che, in quanto tale, detta le proprie regole alle quali tutti gli affiliati devono uniformarsi. Ritiene pertanto il giudicante che la volontaria dedizione anche a un singolo provino non autorizzato secondo i crismi gerarchici, integri gli estremi della violazione per cui sia meritevole di sanzione secondo i dettami sanciti dalle norme di relazione. Traslando quindi il comportamento dei minori all’interno dei regolamenti federali, tutti i giovani calciatori in deferimento, se bene con minore grado di responsabilità rispetto agli organizzatori, si sono resi colpevoli della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5 del CGS, anche in relazione all’art. 36 (vecchia formulazione) del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”. Le addotte motivazioni scriminanti temperano tuttavia la intensità della sanzione che viene opportunamente ricondotta ai minimi edittali. Sotto il profilo sanzionatorio, non si conviene infatti con il taglio conferito alla Procura Federale che spazia, in sede di conclusioni, da squalifiche per tre/sei gare in ragione della singola partecipazione. Appare sin troppo evidente che la sincerità di ogni singolo minore e la più assoluta buona fede nella assunta determinazione di trascorrere una giornata di sport (questa, in sintesi, è stata la versione resa da tutti i minori deferiti), possano costituire un motivo in più per giustificare l'applicazione della minima sanzione di una giornata di squalifica per ciascun deferito, che va intesa come monito per l'atteggiamento comportamentale da assumere per il futuro, allorchè diverranno professionisti e dovranno ottemperare a regole sicuramente più stringenti e non giustificabili per la giovane età. Per il calciatore Lo Pape Seregne, il Tribunale ritiene di dover adottare un metro leggermente più incisivo, per le ragioni esplicate dalla Procura Federale (cfr. deferimento e dichiarazioni in seno), per cui al medesimo si commina la squalifica di un mese.

Per quanto attiene, infine, alla responsabilità oggettiva contestata alle Società di appartenenza dei giovani calciatori, pur prendendo atto che dalle emergenze processuali si evince che la maggior parte dei sodalizi non fosse a conoscenza della partecipazione dei minori tesserati ai raduni-provini in deferimento, vige l’incontrastato orientamento di questo Tribunale secondo il quale il principio ex art. 4 co. 2 CGS vada applicato a prescindere della conoscenza della violazione perpetrata dal tesserato. Si afferma ciò in quanto le difese svolte dalle Società conclamano la più assoluta misconoscenza degli eventi, che peraltro risulta confermata diffusamente anche dalle audizioni rese dai minorenni, ma tale scriminante non può eludere la corretta applicazione dell’istituto della responsabilità oggettiva che secondo conforme giurisprudenza edita da questo Tribunale, opera in maniera assolutamente autonoma rispetto alla concreta partecipazione del sodalizio, essendo affidata al mero coinvolgimento del tesserato e alla automatica estensione della violazione alla Società. Si reputa comunque parimenti equo e opportuno che nel caso di specie la sanzione vada temperata nella sua minima incidenza punitiva, in considerazione della singolare condotta soggettiva perpetrata dai giovani calciatori (i quali non sempre risultano essere attendibili nella comunicazione di notizie o eventi, anche a causa della giovane e spensierata età), e dalla oggettiva e acclarata misconoscenza delle Società riferite alla partecipazione da giovani calciatori ai raduni-provini. Non ritiene infine il Tribunale di dover operare una sperequazione nella applicazione delle sanzioni, che vengono collocate nell'ammenda di € 200,00 per ciascuna società, a prescindere dal grado o livello di partecipazione agli eventi.

Le Società US Avellino 1912 srl, ASD Aurora Montaione, AS Fiumicino Calcio 1926, RD Internapoli Kennedy, ASD Cesare Ventura, vengono infine prosciolte non rinvenendo in capo a ciascun sodalizio elementi di colpevolezza.

I dispositivi

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

dispone lo stralcio della posizione della Società ASD Real Vitulazio, restituendo gli atti alla Procura Federale. Irroga le seguenti sanzioni: Mastrocicco Michele e Mastrocicco Andrea, mesi 18 di inibizione ciascuno.

Quanto ai calciatori: Bianchini Manuel, Di Marco Jacopo, Di Marco Mathias, Sciscione Angelo, De Magistris Daniel, Iuliano Gaetano, Bouhamed Mourad, Boumarouan Radouan, Besmir Koceku, Colelli Gianmarco, Mazzola Simone, Pierpaoli Simone, D’Alò Alessandro, Reggina Alessio, Lal Silviu Daniel, Castro Fernandez Andy David, Limbovici Manlio, Guerra Andrea, Cilli Federico, Pirrocco Igor, Savaiano Simone, Carusone Gerardo, Ventriglia Luigi, Gentile Angelo Gabriele, Di Mauro Salvatore, Calvo Luigi, Capozzi Manuel, Clemente Marco Aka Jonathan Bempah, Agbamey Naphtali, Di Giacomo Simone, Sardone Cosimo, Giaquinto Luca, Bregnocchi Lorenzo, De Lorenzo Simone Pio, Iacopino Leonardo, Velenosi Leonardo, Guacci Giancarlo, Ubizi Manuel, Materlian Alessandro, Anselmi Andrea, Fosci Alessio, Harrach Radi, Lunadei Federico, Papandrea Matteo, Fadel Gioele, Verdecchia Ferdinando, Mazzoni Gabriele, Ciuti Gregorio Maria,

1 giornata di squalifica da scontare nella stagione sportiva in corso, nel campionato di competenza.

Quanto al calciatore Lo Pape Seregne, 1 mese di squalifica.

Quanto alle Società ASD La Selcetta, Fondi Calcio, ASD Santi Cosma e Damiano, A.P.D. Priverno Calcio, ASD Cassino Calcio 1924, Pol. Sporting Club S. Antonio, ASD Urbe Tevere Calcio, ASD Real Aurelio, ASD Fortitudo Calcio Roma F.C., SSDARL Calcio San Cesareo, ASD Pol. Cinecittà Bettini, ASD Fara San Martino 1968, ASD JFC Civita Castellana, G.S.D. Nuova Tor Tre Teste, ASD Vallerano Calcio a 5, ASD Grifone Monteverde, Pol. D. Fregene, ASD FC Massimina, ASD O.M.C. Roma, SSD Pol. De Rossi a rl, ASD Atletico 2000, ASD Racing Club, ASD Real Airola, ASD A.C.L.I. Sei Do Kan, ASD Rozzano Calcio, F.C. Bulgaro 1996, U.S.D. Opitergina, Pol D. Sava, ASD Fabriano Cerreto, A.C.D. Torconca, SSD Porto D’Ascoli Srl, Pol. Spes Valdaso 93, ammenda di € 200,00 ciascuna.

Proscioglie le Società US Avellino 1912 Srl, ASD Aurora Montaione, AS Fiumicino Calcio 1926, RD Internapoli Kennedy, ASD Cesare Ventura.

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