F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/TFN-SD del 03 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZAINA ANDREA (a ll’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Virtus Palombara), Società A.S.D. VIRTUS PALOMBARA – (nota n. 7804/318 pf16-17 AS/GP/ac del 26.01.2017)

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZAINA ANDREA (a ll’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Virtus Palombara), Società A.S.D. VIRTUS PALOMBARA – (nota n. 7804/318 pf16-17 AS/GP/ac del 26.01.2017) Il deferimento Con provvedimento n. 7804/318 pf16-17/AS/GP/ac 26.01.2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Sig. Zaina Andrea, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. VIRTUS PALOMBARA per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto A8) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la documentazione attestante la dichiarazione di disponibilità del campo - la società A.S.D. VIRTUS PALOMBARA, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. I patteggiamenti In data odierna, prima dello svolgimento dell’udienza, sono state presentate le istanze di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per tutti i deferiti. Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Andrea Zaina e la Società A.S.D. Virtus Palombara, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per Andrea Zaina, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società A.S.D. Virtus Palombara, sanzione della ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 200,00 (Euro duecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per Andrea Zaina, inibizione giorni 20 (venti); - per la Società A.S.D. Virtus Palombara, ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

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