F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 74/TFN-SD del 11 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD FOLGORE VEREGRA – (nota n. 8569/445 pf16-17 GP/MB/gb del 13.2.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD FOLGORE VEREGRA - (nota n. 8569/445 pf16-17 GP/MB/gb del 13.2.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 13 febbraio 2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

la Società ASD Folgore Veregra, a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al suo tecnico Sig. Grilli Fabrizio, ai sensi dell’ articolo 4, comma 2, del CGS, per il mancato deposito dell’accordo economico dell’allenatore Grilli Fabrizio da parte della stessa società.

Il dibattimento

Alla odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, i quali si sono riportati all’atto di deferimento, chiedendone l’integrale accoglimento e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a carico della Società ASD Folgore Veregra.

Nessuno è comparso per la società deferita, che peraltro risulta contumace.

I motivi della decisione

Il deferimento appare fondato sulla base delle evidenze documentali e la sanzione richiesta dalla Procura Federale appare congrua.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare irroga la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) nei confronti della Società ASD Folgore Veregra.

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