F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 77/TFN-SD del 19 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società US LECCE Spa – (nota n. 1350/1071pf14-15/AM/SP/ma del 28.7.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società US LECCE Spa - (nota n. 1350/1071pf14-15/AM/SP/ma del 28.7.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

visto il deferimento in epigrafe ed atteso che con Com. Uff. n. 19/TFN-SD – s.s. 16/17 era stata applicata sanzione concordata tra le parti ai sensi dell’art. 23, comma 1 CGS;

vista la comunicazione datata 23 Gennaio 2017, con la quale l’ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 19/TFN-SD – s.s. 16/17 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 4.200,00 (Euro quattromiladuecento/00), concordata tra la Società US Lecce Spa e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale Federale nel citato comunicato;

visto il Com. Uff. n. 60/TFN – Sez. Disciplinare – s.s. 16/17 con cui in applicazione dell’art. 23, comma 2 del CGS, ha revocato la suddetta decisione nei confronti della Società US Lecce Spa e fissato la discussione del relativo procedimento alla data odierna;

letta la memoria in cui la Società in questione dichiara:

- in via preliminare la intervenuta prescrizione dell’illecito contestato essendo i fatti alla base del deferimento circoscritti nell’ambito temporale della stagione sportiva 2011-2012 e prevedendo l’art. 18, 4 comma del CGS che “i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. In egual termine si prescrivono, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche”;

- che la fattispecie contestata è stata oggetto di una sostanziale abolitio criminis; la inapplicabilità del Regolamento agenti agli odierni deferiti;

- che, a tutto voler concedere, non sono rinvenibili elementi atti a comprovare la concreta sussistenza di un conflitto di interessi in quanto lo scarno materiale probatorio non prova, oltre ogni ragionevole dubbio, la violazione degli addebiti contestati;

Conclude chiedendo il proscioglimento da ogni addebito; in subordine di comminare la sanzione dell’ammonizione.

Il dibattimento

Alla udienza del 13.4.2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, si è riportato all’atto di deferimento, ha contestato le eccezioni e deduzioni formulate dalla difesa dei deferiti, e ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- la Società US Lecce Spa, ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00).

È altresì comparso in sostituzione dell’Avv. Zinnari, l’Avv. Nuzzo, la quale si è riportata alle deduzioni ed eccezioni formulate nella memoria difensiva, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Il suddetto difensore ha evidenziato la violazione dell’art. 32 ter CGS anche alla luce della Sentenza del Collegio di Garanzia n. 23 anno 2017.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Preliminarmente va rilevato che le argomentazioni difensive esposte dalla deferita devono essere disattese.

Non  può  trovare  accoglimento  l’eccezione  di  prescrizione,  in  quanto  la  infrazione disciplinare contestata si prescrive nel termine di cui all’art. 25, comma 1 lett. b del CGS. Inoltre, il recente provvedimento delle S.S. U.U. del Collegio di Garanzia del Coni (Prot. n. 00212/17 del 8.3.2017 e Decisione n. 25 del 7.4.2017), sulla qualificazione del termine ex art.  32  ter  CGS  induce  questo  Tribunale  a  disattendere  le  contestazioni  mosse  dal difensore sulla asserita improcedibilità dell’azione disciplinare.

L’art. 1 bis, comma 1 del CGS prevede che i tesserati siano tenuti “all’osservanza delle norme e degli atti federali” e pertanto questo Tribunale, secondo un consolidato orientamento, ritiene che la Società possa essere sanzionata in conseguenza di violazione anche delle norme previste dal Regolamento Agenti Figc.

Dalla documentazione agli atti e dalle audizioni rese nel corso del procedimento, è accertato la responsabilità oggettiva della Società US Lecce Spa, in quanto il Legale rappresentante della stessa si è avvalso dell’opera professionale dell’Agente Pasqualin nel contratto sottoscritto tra il sodalizio sportivo e il calciatore Rodney Strasser, quest’ultimo assistito, in assenza di formale mandato conferito, dal Sig. Andrea D'Amico. La Procura ha altresì dimostrato che il Sig. D’Amico e il Sig. Luca Pasqualin sono entrambi soci della P.D.P. Srl, società avente ad oggetto l'attività di agenti di calciatori alla quale entrambi conferiscono i proventi derivanti dalla loro attività e tale situazione determina anche il contestato conflitto di interessi.

Il Tribunale ritiene congrua e rispondente alla finalità afflittiva, anche in considerazione del mancato adempimento del menzionato accordo ex art. 23 CGS, la sanzione chiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale nazionale, Sezione disciplinare infligge alla Società US Lecce Spa, la sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00).

 

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