F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 77/TFN-SD del 19 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO POESIO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSD Imolese) – (nota n. 6670/153 pf16-17 GP/AA/mg del 21.12.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO POESIO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSD Imolese) - (nota n. 6670/153 pf16-17 GP/AA/mg del 21.12.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 21.12.2016, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale,  Sezione Disciplinare il Sig. Claudio Poesio, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 CGS, nonché degli artt. 94 ter e 106 NOIF, perché in concorso con i tesserati Poggi Fiorella e Spagnoli Lorenzo, nei cui confronti si è proceduto separatamente ai sensi dell’art. 32 sexies CGS, concordava e sottoscriveva un accordo economico con la Società SSD Imolese, nel quale veniva omessa l’indicazione delle somme che il calciatore avrebbe effettivamente percepito, sia a titolo di rimborso chilometrico sia per il canone di locazione dell’abitazione.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale e il procuratore speciale del deferito, hanno depositato accordo ai sensi dell’art. 23, CGS.

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Claudio Poesio, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per Claudio Poesio, sanzione della squalifica di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno  essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzione della squalifica di giorni 40 (quaranta) nei confronti del Sig. Claudio Poesio.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

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