F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 77/TFN-SD del 19 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD FUTSAL TERNANA – (nota n. 12952/292 pf15-16 MS/vdb del 13.5.2016).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD FUTSAL TERNANA - (nota n. 12952/292 pf15-16 MS/vdb del 13.5.2016).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
visto il deferimento in epigrafe ed atteso che con Com. Uff. n. 6/TFN-SD – 16/17 era stata applicata sanzione concordata tra le parti ai sensi dell’art. 23, comma 1 CGS;
vista la comunicazione datata 23 Gennaio 2017, con la quale l’ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 6/TFN-SD – 16/17 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), concordata tra la Società ASD Futsal Ternana e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;
visto il Com. Uff. n. 60/TFN – Sez. Disciplinare – s.s. 16/17 con cui in applicazione dell’art. 23, comma 2 del CGS, ha revocato la suddetta decisione nei confronti della Società ASD Futsal Ternana e fissato la discussione del relativo procedimento alla data odierna;
letta la breve memoria in cui la Società in questione riconosce la violazione contestata adducendo giustificazioni comunque non esimenti;
preso atto che alla riunione odierna la Procura Federale ha concluso per l’applicazione della seguente sanzione:
- ammenda di e 7.400,00 (Euro settemilaquattrocento/00).
Nessuno è comparso per la Società deferita.
riconosciuta per tabulas la responsabilità diretta della Società per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS da parte del suo legale rappresentante;
tenuto conto della violazione contestata e della sanzione a suo tempo concordata ma non ottemperata, si ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo.
infligge alla ASD Futsal Ternana la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).
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