F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 77/TFN-SD del 19 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD SANGIORGESE C/5 – (nota n. 9690/947 pf14-15 LG/mf del 17.3.2016).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD SANGIORGESE C/5 - (nota n. 9690/947 pf14-15 LG/mf del 17.3.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

visto il deferimento in oggetto della Società in epigrafe ed atteso che con Com. Uff. n. 77/TFN-SD – s.s. 15/16 era stata applicata sanzione concordata tra le parti ai sensi dell’art. 23, comma 1 CGS;

vista la comunicazione datata 23 Gennaio 2017, con la quale l’ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 77/TFN-SD – s.s. 15/16 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00), concordata tra la Società ASD Sangiorgese Calcio a 5 e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;

visto il Com. Uff. n. 60/TFN – Sez. Disciplinare – s.s. 16/17 con cui in applicazione dell’art. 23, comma 2 del CGS, ha revocato la suddetta decisione nei confronti della Società ASD Sangiorgese Calcio a 5 e fissato la discussione del relativo procedimento alla  data odierna;

preso atto che alla riunione odierna la Procura Federale ha concluso per l’applicazione della seguente sanzione:

- ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00). Nessuno è comparso per la Società deferita.

riconosciuta per tabulas la responsabilità diretta della Società per la violazione dell’art. 10, comma 3 del CGS da parte del suo legale rappresentante;

infligge alla ASD Sangiorgese Calcio a 5 la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

 

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