F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 77/TFN-SD del 19 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD CATANZARO PANAREA SOCCER – (nota n. 7038/124 pf14-15 AM/ma del 18.1.2016).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD CATANZARO PANAREA SOCCER - (nota n. 7038/124 pf14-15 AM/ma del 18.1.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

visto il deferimento in oggetto della Società in epigrafe ed atteso che con Com. Uff. n. 67/TFN-SD – s.s. 15/16 era stata applicata sanzione concordata tra le parti ai sensi dell’art. 23, comma 1 CGS;

vista la comunicazione datata 23 Gennaio 2017, con la quale l’ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 67/TFN-SD – s.s. 15/16 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00), concordata tra la Società ASD Catanzaro Panarea Soccer e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;

visto il Com. Uff. n. 60/TFN – Sez. Disciplinare – s.s. 16/17 con cui in applicazione dell’art. 23, comma 2 del CGS, ha revocato la suddetta decisione nei confronti della Società ASD Catanzaro Panarea Soccer e fissato la discussione del relativo procedimento alla data odierna;

preso atto che alla riunione odierna la Procura Federale ha concluso per l’applicazione della seguente sanzione:

- ammenda di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00). Nessuno è comparso per la Società deferita.

riconosciuta per tabulas la responsabilità diretta della Società per la violazione dell’art. 10, comma 3 del CGS da parte del suo legale rappresentante;

infligge alla ASD Catanzaro Panarea Soccer la sanzione dell’ammenda di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00).

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