F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 78/TFN-SD del 26 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO FEDELI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl), ANDREA FEDELI (all’epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl), MASSIMO COLLINA (Revisore Unico della Società SS Sambenedettese arl), Società SS SAMBENEDETTESE arl – (nota n. 11052/993 pf16-17 GP/GC/blp del 7.04.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO FEDELI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della  Società SS Sambenedettese arl),  ANDREA FEDELI (all’epoca dei fatti Direttore  Generale e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl),  MASSIMO COLLINA (Revisore Unico della Società SS Sambenedettese arl), Società  SS SAMBENEDETTESE arl - (nota n. 11052/993 pf16-17 GP/GC/blp del 7.04.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 7.4.2017, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare, i Sig.ri Fedeli Franco, Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della SS Sambenedettese a rl e Fedeli Andrea, Direttore Generale e legale rappresentante p.t. della SS Sambenedettese a rl, Collina Massimo, Revisore Unico della SS Sambenedettese a rl per rispondere:

- i Sig.ri Fedeli Franco e Fedeli Andrea, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 febbraio 2017, gli emolumenti dovuti al tesserato Federico Sandro per la mensilità di dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- i Sig.ri Fedeli Franco e Collina Massimo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 8, comma 1 del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2017, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società SS Sambenedettese a rl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dai Sig.ri Fedeli Franco, Fedeli Andrea e Collina Massimo;

- la Società SS Sambenedettese a rl, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2017, gli emolumenti dovuti al tesserato Federico Sandro per la mensilità di dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

Le memorie difensive

Nei termini di rito il difensore della Società SS Sambenedettese a rl e dei Sig.ri Fedeli Franco, Fedeli Andrea e Collina Massimo ha fatto pervenire memoria difensiva dalla quale è emerso quanto segue.

A seguito del provvedimento di sospensione, disposto il 27 dicembre 2016, e del successivo esonero, avvenuto il 13 febbraio 2017, del Direttore Sportivo Federico Sandro da parte della Società SS Sambenedettese a rl, quest’ultima ha ritenuto di versare al Sig. Federico gli emolumenti relativi ai mesi di dicembre e di Gennaio attraverso la corresponsione di assegni bancari, tratti sul conto dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps ai tesserati.

Pertanto, in data 14 febbraio 2017 venivano inviati a mezzo raccomandata al Sig. Federico  i cedolini elaborati per i mesi di dicembre e Gennaio unitamente agli assegni bancari a saldo delle relative spettanze.

La raccomandata non veniva consegnata, né ritirata dal Sig. Federico come risulta dalla certificazione di compiuta giacenza allegata alla memoria difensiva.

In data 16 febbraio 2017 la Società, convinta che il pagamento nei confronti del Sig. Federico fosse andato a buon fine e, quindi, di aver corrisposto nei termini quanto dovuto, depositava presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta dal Sig. Franco Fedeli e dal Sig. Massimo Collina attestante l’avvenuto integrale pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di novembre e dicembre 2016.

La Società SS Sambenedettese a rl avendo appreso della mancata ricezione della raccomandata da parte del Sig. Sandro, in data 26 febbraio 2017 provvedeva ad accreditare le somme mediante bonifico bancario.

Il dibattimento

Alla odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, i quali si sono riportati al deferimento, chiedendone l’accoglimento e formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- Fedeli Franco: inibizione di mesi 3 (tre);

- Fedeli Andrea: inibizione di mesi 3 (tre);

- Collina Massimo: inibizione di mesi 2 (due);

- Società SS Sambenedettese a rl: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

È altresì comparso il legale della Società e dei Sig.ri Fedeli Franco, Fedeli Andrea e Collina Massimo, il quale si è riportato alla memoria difensiva ed alle conclusioni nella stessa rassegnate.

I motivi della decisione

Il deferimento non merita accoglimento.

Il procedimento trae origine dalla nota del 08.03.2017,  n. 2829.04/GC/cc  con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale quanto emerso nella riunione del 07/03/2017 dall’esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva riscontrato per la Società SS Sambenedettese a rl il tardivo pagamento, avvenuto in data 23 febbraio 2017, quindi oltre il termine del 16 febbraio 2017, degli emolumenti dovuti al tesserato Federico Sandro per la mensilità di dicembre 2016 così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF. Si segnalava, altresì, che la Società in data 16 febbraio 2017, aveva depositato presso la Co.Vi.So.C una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore unico, con la quale attestava l’avvenuto pagamento degli emolumenti.

Ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del terzo bimestre (1° novembre – 31 dicembre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

Pertanto, trattandosi del terzo bimestre, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16 febbraio 2017.

Orbene, alla luce della documentazione in atti si può affermare l’irrilevanza ai fini disciplinari delle condotte contestate ai deferiti.

Infatti, dagli atti del procedimento, risulta come la Società abbia provveduto nei termini sanciti dalla normativa federale all’invio a mezzo raccomandata degli emolumenti dovuti al Direttore Sportivo esonerato ed abbia effettuato tempestivamente la relativa comunicazione all’organismo di vigilanza.

Ritiene, pertanto, questo Collegio non potersi attribuire alla Società una responsabilità per fatti alla stessa in nessun modo riconducibili come la mancata ricezione della raccomandata da parte del Sig. Sandro ed il conseguente mancato incasso delle spettanze.

In ragione di ciò ed alla luce dei fatti emersi all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità disciplinare dei Sig.ri Fedeli Franco, Fedeli Andrea e Collina Massimo non può ritenersi provata.

Dei comportamenti ascritti ai rappresentanti legali ed al Revisore Unico non risponde, conseguentemente, la Società SS Sambenedettese a rl né a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, né a titolo di responsabilità propria.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, accerta l’assenza di responsabilità disciplinare in capo ai Sig.ri Fedeli Franco, Fedeli Andrea, Collina Massimo ed alla Società SS Sambenedettese a rl e per l’effetto:

- proscioglie il Sig. Fedeli Franco;

- proscioglie il Sig. Fedeli Andrea;

- proscioglie il Sig. Collina Massimo;

- proscioglie la Società SS Sambenedettese a rl.

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