F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 78/TFN-SD del 26 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID MIANI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società US Ancona 1905 Srl), GIANFRANCO MANCINI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società US Ancona 1905 Srl), Società US ANCONA 1905 Srl – (nota n. 10964/976 pf16-17 GC/GP/ac del 06.04.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID MIANI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della  Società US Ancona 1905 Srl), GIANFRANCO MANCINI (all’epoca dei fatti  Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società US Ancona 1905  Srl), Società US ANCONA 1905 Srl - (nota n.  10964/976 pf16-17 GC/GP/ac del  06.04.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 6.4.2017, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare, i Sig.ri David Miani, Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società US Ancona 1905 Srl e Gianfranco Mancini, Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società US Ancona 1905 Srl, per rispondere:

- i Sig.ri David Miani e Gianfranco Mancini , della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 febbraio 2017, gli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società US Ancona 1905 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del  CGS, per  il  comportamento posto in essere dai Sig.ri  David Miani  e Gianfranco Mancini;

- la Società US Ancona 1905 Srl, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale e il procuratore speciale del deferito, hanno depositato accordo ai sensi dell’art. 23, CGS.

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. David Miani, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per David Miani, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione della inibizione di mesi 2 (due) nei confronti del Sig. David Miani.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Gianfranco Mancini e della Società US Ancona 1905 Srl.

Il dibattimento

Alla odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, i quali si sono riportati al deferimento, chiedendone l’accoglimento e formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- Gianfranco Mancini: inibizione di mesi 3 (tre);

- Società US Ancona 1905 Srl: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

È altresì comparso il legale della Società, il quale si è rimesso alle decisioni del Tribunale.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 08.03.2017,  n. 2823.04/GC/cc  con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale quanto emerso nella riunione del 07/03/2017 dall’esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva riscontrato per la Società US Ancona 1905 Srl il mancato pagamento e la mancata documentazione alla Co.Vi.So.C. degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016 così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF da effettuarsi entro il termine del 16 febbraio 2017.

Ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del terzo bimestre (1° novembre – 31 dicembre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Pertanto, trattandosi del terzo bimestre, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16 febbraio 2017.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas le contestazioni mosse ai deferiti.

Infatti, dagli atti del procedimento, risulta sia il mancato pagamento nei termini fissati degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016 previsto e sanzionato dall’art. 10, comma 3 CGS ed anche l’omessa trasmissione entro il 16 febbraio 2017 della relativa documentazione alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., come previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF e sanzionato dall’art. 90, comma 2 NOIF. Tale ultima disposizione, infatti, prevede che: “La violazione, da parte della Società e dei  suoi dirigenti, dell’obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall’art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l’ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le Società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico”.

In ragione di ciò ed alla luce dei fatti emersi all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del Sig. Gianfranco Mancini legale rappresentante p.t. della Società, può ritenersi provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Gianfranco Mancini risponde, altresì, la Società US Ancona 1905 Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, nonché ex art. 10, comma 3, del CGS e 90, comma 2 delle NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) nei confronti del Sig. David Miani.

Infligge, altresì, le seguenti sanzioni:

- per Gianfranco Mancini, inibizione di mesi 3 (tre);

- per la Società US Ancona 1905 Srl, 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

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