F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 78/TFN-SD del 26 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO SPALLETTA (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), SIMONE BALDASSARRE SIVIERI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl – (nota n. 10746/975 pf 16-17 GC/GP/ac del 31.3.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO SPALLETTA (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), SIMONE BALDASSARRE SIVIERI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), ANDREA CACOPARDO (Revisore Unico della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl – (nota n. 10745/992 pf 16-17 GC/GP/ac del 31.3.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO SPALLETTA (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e legale rappresentante della  Società SS Maceratese Srl), SIMONE BALDASSARRE SIVIERI (all’epoca dei fatti  Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl),  Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 10746/975 pf 16-17 GC/GP/ac del 31.3.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO SPALLETTA (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e legale rappresentante della  Società SS Maceratese Srl), SIMONE BALDASSARRE SIVIERI (all’epoca dei fatti  Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl),  ANDREA CACOPARDO (Revisore Unico della Società SS Maceratese Srl), Società  SS MACERATESE Srl - (nota n. 10745/992 pf 16-17 GC/GP/ac del 31.3.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con due distinti atti, entrambi datati 31 marzo 2017, prot. 10745/992 pf 16-17/GC/GP/ac e prot. 10746/975 pf 16-17/GC/GP/ac, ha deferito a questo Tribunale:

1°) con il primo atto, i Sigg.ri Filippo Spalletta, Presidente del Consiglio d’amministrazione della Società SS Maceratese Srl e Simone Baldassarre Sivieri, Amministratore delegato della Società SS Maceratese Srl, per rispondere entrambi della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS in relazione all’art. 85 lettera c paragrafo IV NOIF, a motivo del mancato pagamento entro il 16 febbraio 2017 degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento di detti emolumenti; la Società SS Maceratese Srl a titolo di responsabilità diretta e di responsabilità propria ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 10 comma 3 CGS, per tutti con applicazione della recidiva prevista dall’art. 21 comma 1 CGS per le medesime violazioni già ascritte alla Società nell’ambito del deferimento n. 159 pf 16-17, di cui ai provvedimenti sanzionatori pubblicati sul CU n. 34/TFN del 24.11.2016 e n. 95/CFA del 25.01.2017;

2°) con il secondo atto, gli stessi Sigg.ri Filippo Spalletta e Simone Baldassarre Sivieri, nelle qualità di cui sopra, per rispondere entrambi della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS in relazione all’art. 85 lettera c paragrafo V NOIF, a motivo del mancato versamento entro il 16 febbraio 2017 delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi sopra riportati; nonché il medesimo Sig. Filippo Spalletta ed il Sig. Andrea Cacopardo, quest’ultimo nella qualità di revisore unico della Società SS Maceratese Srl, per rispondere entrambi della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 8 comma 1 CGS per aver depositato in data 16 febbraio 2017 presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze ritenute non vere (e cioè che tutti gli adempimenti oggetto dell’odierno deferimento erano stati puntualmente assolti), in uno alla Società SS Maceratese Srl a titolo di responsabilità diretta e di responsabilità propria ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 10 comma 3 CGS, anche in questo caso con applicazione della recidiva prevista dall’art. 21 comma 1 CGS per le medesime violazioni già ascritte alla Società nell’ambito del deferimento e dei provvedimenti sanzionatori sopra richiamati.

Prima dell’apertura del dibattimento, il Sig. Simone Baldassarre Sivieri ha fatto pervenire a questo Tribunale una propria dichiarazione scritta attestante l’avvenuto pagamento alla data del 16 febbraio 2017 dei contributi previdenziali in misura ridotta, con esito favorevole da parte dell’Inps, comunicato il 3 marzo successivo e di averne dato notizia alla Co.Vi.So.C; ha prodotto gli estratti dal fascicolo elettronico delle aziende esistente presso l’Inps relativo alla richiesta rivolta all’istituto di sospensione del pagamento dei contributi in forza della legge 229/2016, di conversione del decreto legge n. 189/2016, sugli eventi sismici che avevano colpito il territorio di appartenenza della Società il 26 e 30 ottobre 2016.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Dott.ri  Chinè e Scarpa), la quale ha chiesto la riunione dei due deferimenti ed il loro accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: Filippo Spalletta inibizione mesi 5 (cinque); Simone Baldassarre Sivieri inibizione mesi 4 (quattro); Andrea Cacopardo inibizione mesi 2 (due); Società SS Maceratese punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di Lega Pro in corso, oltre ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00), quanto ad € 1.000,00 (Euro mille/00) per la recidiva e quanto ad € 3.000,00 (Euro tremila/00) per le dichiarazione non veridica. Per i deferiti sono comparsi il Direttore Generale della Società Sig. Stefano Caira ed il difensore Avv. Gabriele Cofanelli, il quale ha esibito la documentazione già prodotta attestante la richiesta di rateizzazione del pagamento dei contributi rivolta all’Inps; ha concluso affinché fosse comminata ai deferiti una sanzione minima, che tenga conto delle difficoltà economiche della Società.

La decisione

Il Tribunale osserva quanto segue.

Risulta dagli atti del deferimento che la Società si è resa colpevole degli inadempimenti che le sono stati contestati. Tale colpevolezza peraltro è stata ammessa dalla stessa deferita, la quale, nel mentre non ha in alcun modo contestato il mancato pagamento degli emolumenti, dall’altra si è limitata ad invocare il favore della normativa dettata per le zone terremotate del Centro Italia, che tuttavia non giustifica la circostanza dell’ulteriore mancato versamento delle intere ritenute Irpef e di parte dei dovuti contributi previdenziali nei termini dettati dall’ordinamento federale.

Entrambi i deferimenti vanno pertanto accolti, in una alle sanzioni richieste, che costituiscono espressione della pena derivata dall’applicazione degli artt. 18 comma 1 lett. g e 21 CGS.

Questo Tribunale, nel contempo, ben conosce che l’art. 90 NOIF prevede che le Società della LICP, in caso di violazione degli artt. 80 e 85 NOIF, sono suscettibili di essere ulteriormente sanzionate con l’ammenda non inferiore ad € 10.000,00 e che tale norma è stata applicata d’ufficio in casi analoghi all’attuale; tuttavia ritiene di non comminare siffatta sanzione alla Società deferita, atteso lo stato di grave difficoltà nel quale essa è stata costretta ad operare a motivo degli eventi sismici che si sono verificati e che, nell’ottica della normativa NOIF, costituiscono grave motivo di disapplicazione della sanzione ivi prevista.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

dispone la riunione dei due deferimenti in epigrafe indicati; accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge, per  come motivate, al  Sig. Filippo Spalletta la inibizione di  mesi  5 (cinque); al Sig. Simone Baldassarre Sivieri la inibizione di mesi 4 (quattro); al Sig. Andrea Cacopardo la inibizione di mesi 2 (due); alla Società SS Maceratese punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di Lega Pro in corso, nonché l’ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00).

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