F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 84/TFN-SD del 09 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA ROGG (all’epoca dei fatti Direttore Generale dotato di poteri di rappresentanza della Società ACF Fiorentina Spa), Società ACF FIORENTINA Spa – (nota n. 9763/89 pf16- 17 AS/GP/blp del 10.3.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA ROGG (all’epoca dei fatti Direttore Generale dotato di poteri di rappresentanza della Società ACF Fiorentina Spa), Società ACF FIORENTINA Spa - (nota n. 9763/89 pf16- 17 AS/GP/blp del 10.3.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 9763/89pf16-17/GP/blp del 10 marzo 2017, i Sigg.ri:

1) Andrea Rogg, all’epoca dei fatti Direttore Generale dotato di poteri di rappresentanza della ACF Fiorentina Spa per rispondere:

a. - della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver apposto in calce al contratto di prestazione sportiva n. 1470/A tra la Società dallo stesso rappresentata ed il calciatore Choe Song Hyok, stipulato in data 1.3.2016, la data fittizia del 31.5.2016;

b. - della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, per essersi avvalso dell’opera del procuratore sportivo Sig. Silvio Pagliari, in occasione della stipula del contratto tra la Società dallo stesso rappresentata ed il calciatore Choe Song Hyok, in forza di mandato sottoscritto in data 1.3.2016, sul quale è stata apposta la data fittizia dell’1.7.2016 e che non è stato depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della F.I.G.C.;

2) la Società ACF Fiorentina Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Andrea Rogg.

Le memorie difensive

Nei termini prescritti sono pervenute le memorie difensive dei deferiti entrambi difesi dall’ Avv. Prof. Massimo Coccia, dall’Avv. Mario Vigna e dall’Avv. Alessandro Coni.

Il dibattimento

All'udienza del 5 maggio la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento e ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Rogg Andrea: inibizione di mesi 3 (tre) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

- per ACF Fiorentina Spa: ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).

L'Avv. Mario Vigna in rappresentanza di entrambi i deferiti ha insistito nell'accoglimento dei motivi formulati nelle memorie difensive.

I motivi della decisione

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalle difese dei convenuti con riferimento, alla violazione dei termini previsti dall'art. 32 ter comma 4, del CGS da parte della Procura Federale ed alla loro supposta natura perentoria. Il Collegio, pur apprezzando le pregevoli argomentazioni esposte nella memoria difensiva e ulteriormente sviluppate nel corso della discussione orale dalla difesa deferiti, ritiene la predetta eccezione infondata alla luce del recente pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI a Sezioni Unite (Prot. n. 00212/17 del 8.3.2017 e Decisione n. 25 del 7.4.2017) che ha ritenuto tali termini ordinatori.

Nel merito, il Tribunale Federale, esaminati gli atti e sentite le parti in udienza ritiene infondato il presente deferimento.

Al riguardo, va evidenziato che la difesa ha sottolineato che, con riferimento alle ipotesi di illecito formulate al punto a), le vicende in questione sono giá state puntualmente esaminate da altra Sezione di questo Tribunale, vale a dire la Sezione Tesseramenti, con la decisione pubblicata in data 12 ottobre 2016 (comunicato n. 8/TFN) confermata anche dalla Corte Federale d'Appello - IV Sezione (C.U. n. 91/CFA del 19 Gennaio 2017 e dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia del CONI (decisione n. 31 del 27 febbraio 2017).

Se é vero che il giudizio definito con le predette pronunce aveva ad oggetto la mera validità giuridica del contratto stipulato fra la Fiorentina ed il calciatore Choe Song Hyok e non giá presunti illeciti conseguenti alla presunta postdatazione del contratto, é altrettanto vero che la pronuncia del Tribunale Federale ha affrontato anche tale ultimo aspetto, giungendo alla conclusione che "É pur vero che la Fiorentina A.C. ha sostenuto che la data del 31 maggio 2016 é stata opposta concordemente e che tale sottoscrizione ed indicazione é avvenuta in data 1 marzo 2016, ma tale affermazione, negata sia dal calciatore nel suo ricorso per l'annullamento dello svincolo quale "giovane di serie", sia del di lui delegati a rappresentarlo nella vertenza instauratasi, é rimasta prima di prova".

Orbene, in assenza di ulteriori e nuovi elementi a supporto, non vi é motivo per discostarsi da tale considerazione.

Ma v'é di piú.

Anche la stessa Procura Federale sembrerebbe essere consapevole della carenza di adeguato supporto probatorio al riguardo, giacché nella Relazione di chiusura dell'attivitá inquirente trasmessa al Procuratore Federale, datata 17 novembre 2016, ed a seguito della quale, poi, é stata effettuata, in data 5 dicembre 2016, la comunicazione di chiusura indagini, viene testualmente affermato, a pag. 32, a conclusione del complesso esame della documentazione  oggetto  di  indagine  che  "Si  ritiene,  a  tal  riguardo,  e  salva  diversa valutazione delle SS.VV., che la Societá non sia riuscita a dimostrare inequivocabilmente l'asserita postdatazione del contratto".

Con riferimento al secondo motivo di deferimento, si evidenzia che l'art. 5 del Regolamento Procuratori Sportivi richiede, a pena di inefficacia, che il mandato venga depositato presso la FIGC entro venti giorni.

Orbene, a prescindere dalla irrilevanza della presunta postdatazione del mandato stesso (che in quanto non ritualmente depositato non ha prodotto alcun effetto giuridico consequenziale nell'Ordinamento sportivo e, pertanto é inidoneo anche a ledere gli interessi giuridicamente protetti dall'Ordinamento sportivo stesso), é opportuno evidenziare che, nel corso delle indagini é emerso che il deposito é stato omesso proprio per evitare, a seguito di ulteriori e piú compiuti approfondimenti da parte della Societá, che tale mandato acquisisse efficacia; non si comprende, pertanto, quale possa essere la condotta censurabile, dal momento che non viene contestata neanche la circostanza il Pagliari abbia comunque reso le sue prestazioni nei confronti della Fiorentina Calcio (risulta, infatti, che avrebbe dovuto occuparsi della stipula del primo rinnovo del contratto da professionista).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare; rigettata l'eccezione preliminare, dispone il proscioglimento del Sig. Andrea Rogg e della Società ACF Fiorentina Spa.

 

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