F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 84/TFN-SD del 09 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO GOVEANI (Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’AS Casale Calcio Srl dal 10 agosto 2012 al 10 Gennaio 2013 nonché socio di riferimento della stessa fino al 31 dicembre 2012), DOMENICO FALANGA (Amministratore Unico dell’AS Casale Calcio Srl dal 11 aprile dal 2013 alla data del fallimento, nonché Amministratore Unico della controllante Casale Comunication & Marketing Srl nello stesso periodo), ANDREA DI STANISLAO (Presidente in ambito federale dell’AS Casale Calcio Srl dal 11 luglio 2013 alla data del fallimento, nonché socio di riferimento della stessa dal 1 Gennaio 2013, titolare del 90% delle quote della Società controllante Casale Comunication & Marketing Srl nello stesso periodo), PAOLO DI STANISLAO (Amministratore di fatto dell’AS Casale Calcio Srl dal 1 Gennaio 2013 alla data di cessazione dell’attività sportiva nonché titolare effettivo del 90% del capitale sociale della controllante Casale Comunication & Marketing Srl nello stesso periodo) – (nota n. 6678/1060 pf15- 16 GP/GT/ag del 21.12.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO GOVEANI (Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’AS Casale Calcio Srl dal 10 agosto 2012 al 10 Gennaio 2013 nonché socio di riferimento della stessa fino al 31 dicembre 2012), DOMENICO FALANGA (Amministratore Unico dell’AS Casale Calcio Srl dal 11 aprile dal 2013 alla data del fallimento, nonché Amministratore Unico della controllante Casale Comunication & Marketing Srl nello stesso periodo), ANDREA DI STANISLAO (Presidente in ambito federale dell’AS Casale Calcio Srl dal 11 luglio 2013 alla data del fallimento, nonché socio di riferimento della stessa dal 1 Gennaio 2013, titolare del 90% delle quote della Società controllante Casale Comunication & Marketing Srl nello stesso periodo), PAOLO DI STANISLAO (Amministratore di fatto dell’AS Casale Calcio Srl dal 1 Gennaio 2013 alla data di cessazione dell’attività sportiva nonché titolare effettivo del 90% del capitale sociale della controllante Casale Comunication & Marketing Srl nello stesso periodo) - (nota n. 6678/1060 pf15- 16 GP/GT/ag del 21.12.2016).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 21 dicembre 2016 (prot. 6678/1060pf/15-16 GP/GT/ag), fatto riferimento alla dichiarazione di fallimento della Associazione Sportiva Casale Calcio Srl (Tribunale di Vercelli, sentenza n. 46 del 23 settembre 2015), ha deferito a questo Tribunale, per violazione dell’art. 1 bis commi 1 e 5 CGS in relazione agli artt. 21 NOIF e 19 Statuto Federale, i Sigg.ri Umberto Goveani, Domenico Falanga, Andrea Di Stanislao e Paolo Di Stanislao, che in detta Società avevano ricoperto a vario titolo cariche sociali nel biennio precedente l’accertata insolvenza.

Più in particolare, erano risultati essere: Umberto Goveani, presidente del C.d.A. della Società dal 10.08.2012 al 10.01.2013 e socio di riferimento della Società sino al 31.12.2012; Domenico Falanga, amministratore unico della Società dall’11.04.2013 sino alla data del fallimento (23.09.2015), nonché nello stesso periodo amministratore unico della Casale Communication & Marketing Srl, la quale il 10.08.2012 aveva assunto il controllo della Società, divenendone socia unica; Andrea Di Stanislao, dall’11.07.2013 alla data del fallimento (23.09.2015) presidente in ambito federale della Società e socio di riferimento della stessa, nonchè titolare del 90% del capitale sociale della Casale Communication & Marketing Srl dal 1°.01.2013; Paolo Di Stanislao, amministratore di fatto della Società dal 1°01.2013 alla data di cessazione dell’attività sportiva della Società (stagione sportiva 2013/2014) e nello stesso periodo titolare effettivo del 90% del capitale sociale della Casale Communication & Marketing Srl.

A quest’ultimo era altresì contestato di aver svolto attività di gestione di fatto della Società, nonostante che egli fosse stato raggiunto da provvedimento di inibizione, comminatogli dagli organi di giustizia sportiva.

Veniva precisato in detto deferimento che in data 10 maggio 2016 la Presidenza Federale, preso atto della dichiarazione di fallimento, aveva deliberato la revoca dell’affiliazione alla FIGC della Società.

Veniva altresì precisato che il bilancio dell’ultimo esercizio di attività della Società, chiuso al 30 giugno 2013, non era stato approvato e che nessun altro bilancio dei successivi esercizi era stato presentato; che la gestione economica della Società afferente la stagione sportiva 2011/2012 si era chiusa in grave perdita e che la situazione non era sostanzialmente mutata nei periodi successivi; che la Co.Vi.So.C., a mezzo delle ispezioni del 24.10.2012 e 25.02.2013, aveva accertato l’esistenza di eccessi di indebitamento, la irregolarità nel pagamento ai tesserati degli stipendi, un debito IVA di € 195.090,50, l’insufficienza di liquidità atta a garantire i pagamenti correnti; che inoltre la Società e chi legalmente la rappresentava erano stati sanzionati dagli organi di giustizia sportiva a ragione di violazioni della normativa (decisioni 18.09.2012; 25.09.2012; 23.05.2013 e 18.07.2013 della Commissione Disciplinare Nazionale FIGC; 19.09.2014 del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare).

Il dibattimento

Occorre premettere che questo Tribunale, con ordinanza pubblicata sul C.U. n. 62/TFN Sezione Disciplinare del 15 marzo 2017, ha fissato il dibattimento alla riunione odierna, di rinvio di quella del 9 marzo 2017, che era stato disposto per consentire alla Procura Federale di depositare agli atti del procedimento la documentazione che, per mero errore materiale, non era stata allegata al deferimento, ancorché acquisita nel corso delle indagini.

Concessa la sospensione dei termini ai sensi dell’art. 34 bis comma quinto CGS e verificato il rituale deposito di detta documentazione, si è dichiarata aperta la discussione alla presenza della Procura Federale (Dott.ri. Chinè e Scarpa), del Sig. Domenico Falanga di persona assistito dal proprio difensore Avv. Michele Cozzone, nonché di quest’ultimo quale difensore costituito del Sig. Paolo Di Stanislao. Nessuno è comparso per i Sigg.ri Umberto Goveani e Andrea Di Stanislao, i quali non hanno depositato scritti a difesa.

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Umberto Goveani (Amministratore e socio fino al 10.01.2013) inibizione di anni 1 (uno) ed ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila); per il Sig. Domenico Falanga (Amministratore unico della Società e della controllante fino alla data del fallimento) inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 18.000,00 (euro diciottomila); per il Sig. Andrea Di Stanislao (Amministratore in ambito federale fino alla data di fallimento) inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 18.000,00 (euro diciottomila); per il Sig. Paolo Di Stanislao (Amministratore di fatto e socio effettivo) inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 18.000,00 (euro diciottomila) ed in più inibizione di ulteriori mesi 6 (sei) per aver svolto attività in seno alla Società nonostante che fosse inibito.

L’Avv. Cozzone si è riportato alle proprie separate memorie difensive, che saranno qui di seguito illustrate, ed ha concluso in via preliminare e pregiudiziale per la declaratoria di improcedibilità, inammissibilità e/o irricevibilità del deferimento per violazione dell’art. 32 ter comma 4 CGS o, in subordine e nel merito, per il proscioglimento di entrambi i deferiti.

Le memorie difensive

I Sigg.ri Di Stanislao e Falanga, a mezzo di due iniziali e speculari memorie, hanno eccepito l’improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32 ter comma 4 CGS, in quanto la Procura Federale aveva esercitato l’azione disciplinare senza rispettare il limite massimo, perentorio ed inderogabile, di trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione di memoria difensiva, che era stato loro indicato nella precedente comunicazione di conclusioni delle indagini del 30 agosto 2014; hanno specificato al riguardo che, se il termine fosse stato rispettato, il deferimento avrebbe dovuto essere promosso entro la data dell’8 novembre 2016, quando invece l’atto era stato attivato il 28 dicembre 2016; hanno infine chiesto il proscioglimento per la totale estraneità ai fatti che gli erano stati contestati.

I deferiti, con successive memorie pervenute a questo Tribunale il 2 maggio 2017, hanno insistito nella richiesta di proscioglimento, ovvero, in subordine, per l’applicazione di sanzioni di modestissime proporzioni nella misura minima di cui all’art. 19 comma 1 CGS.

Più in particolare, il Di Stanislao ha dedotto la non ascrivibilità al predetto del ruolo di amministratore di fatto della Società, contestatogli dalla Procura Federale, in quanto circostanza non esistente e peraltro sfornita di qualsivoglia supporto probatorio suscettibile di confortare la tesi accusatoria; ha precisato al riguardo che nel periodo compreso tra il 1°.01.2013 e la data dell’effettiva cessazione dell’attività sportiva della Società, avvenuta il 30.6.2013, l’unico socio della Società era stata la Casale Comunication & Marketing Srl e la carica di amministratore unico era stata ricoperta dapprima da altra persona e poi, dopo le dimissioni di quest’ultima, dal Falanga; ha insistito nell’affermare la inesistenza di colpa nella decozione della Società, atteso che da anni essa si dibatteva in gravissime difficoltà di carattere finanziario e patrimoniale, dai contenuti irreversibili; ha eccepito l’assoluta impossibilità di aver svolto in seno alla Società il ruolo che gli era stato attribuito nel deferimento per la ragione che egli, in quel periodo, era stato sottoposto a provvedimento di inibizione, impeditivo di qualsiasi attività rilevante per l’ordinamento federale, fatta eccezione per quella puramente amministrativa, da esercitarsi nell’ambito della Società.

Il Falanga, da parte sua, ha dedotto l’assoluta mancanza del benché minimo comportamento scorretto e/o censurabile nella gestione della Società, che fosse possibile contestargli; il periodo estremamente breve (da aprile a maggio 2013), nel quale aveva effettivamente ricoperto in seno alla Società la carica di amministratore, che escludeva di per sé la sua personale responsabilità del fallimento della Società e che, peraltro, era giunto al termine di una crisi economico – finanziaria che si protraeva da tempo; ha aggiunto, al pari di quanto dedotto dallo stesso Di Stanislao, che comunque durante il suo mandato vi era stata una consistente diminuzione dell’indebitamento della Società e della voce negativa concernente il patrimonio netto della Società stessa; ha rimarcato di aver assunto iniziative finalizzate a rimpinguare le esangui casse sociali con il richiamare i precedenti proprietari e gestori della Società ad adempiere alle obbligazioni che avevano contratto nei confronti della Società stessa e di aver assunto in sede giudiziale iniziative volte all’accertamento di un credito della Società nei confronti di una debitrice e di aver contestato l’indebito ed abusivo utilizzo da parte di terzi del marchio della Società; ha rivendicato il fatto di non aver mai subìto provvedimento disciplinari.

Entrambi i deferiti si sono riportati a precedenti e sedimentati princìpi di giustizia sportiva, secondo i quali la FIGC non può, sulla base del solo dato costituito dalla decozione della Società sportiva, incolpare il dirigente per la violazione dell’art. 1 bis commi 1 e 5 CGS, essendo necessario provare l’esistenza di condotte colpose riconducibili alla persona, che non devono essere necessariamente tali da aver determinato il fallimento, ma è sufficiente che siano apprezzabili dal punto di vista sportivo, siccome consistenti in illeciti propriamente sportivi ovvero gestionali.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

In via preliminare deve essere dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Umberto Goveani; costui è risultato irreperibile alla comunicazione di convocazione a comparire alla presente riunione e già in precedenza la notifica del deferimento non gli era stata recapitata ed era rimasta giacente presso l’ufficio postale senza essere mai stata ritirata. Non essendo noto altro indirizzo riconducibile al Goveani, la sua posizione deve essere conseguentemente stralciata.

Risulta infondata l’eccezione pregiudiziale sollevata dai deferiti Falanga e Paolo Di Stanislao sulla improcedibilità, inammissibilità e/o irricevibilità del deferimento per violazione dei termini dell’art. 32 ter comma 4 CGS anche in relazione all’art. 32 quinquies commi 2 e 3 stesso Codice.

La nota questione relativa alla perentorietà/ordinatorietà dei termini richiamata dai deferiti è stata definitivamente risolta dalla pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite del 20 aprile 2017 (il cui testo è stato depositato dalla Procura Federale nel corso della odierna riunione ed acquisito agli atti, nulla opponendo i deferiti), che, chiamato a decidere sulla decorrenza del dies a quo per il deferimento nel caso di comunicazione di conclusione delle indagini notificate a più incolpati ed alla natura, se ordinatoria ovvero perentoria, dei termini nella fase pre – dibattimentale, ha statuito nel primo caso che il termine per procedere al deferimento decorre dall’ultima notifica e, nel secondo caso, che i termini nella fase delle indagini preliminari sono da considerarsi ordinatori e non perentori.

A tale orientamento questo Tribunale deve allo stato uniformarsi, con conseguente rigetto della detta eccezione.

Nel merito il deferimento appare fondato nei limiti che seguono.

Ai sensi dell’art. 21 comma 3 NOIF, possono subire sanzioni di natura disciplinare gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca della affiliazione o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio.

Nel caso in esame è indubitabile che i tre deferiti (Falanga, Andrea Di Stanislao e Paolo Di Stanislao) hanno ricoperto cariche e/o svolto attività nell’ambito della Società nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento; ciò risulta in maniera incontestabile dal raffronto tra la data della sentenza dichiarativa di fallimento (23.09.2015) e le date nelle quali i tre deferiti hanno iniziato a ricoprire nella Società i loro rispettivi ruoli, per come sono stati indicati nel deferimento: il Falanga dall’11.04.2013, l’Andrea Di Stanislao dall’11.07.2013; il Paolo Di Stanislao dal 1°.01.2013.

Siffatto dato temporale, ove combinato con quello afferente il manifestarsi della crisi economico-finanziaria della Società, risalente quanto meno al 2011 (carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31.12.2011), lascia supporre che le persone di cui trattasi non abbiano avuto una diretta ed esclusiva responsabilità nella formazione dell’indebitamento della Società, che, non essendo stato sanato, avrebbe poi determinato la irreversibile incapacità della Società di far fronte alle proprie obbligazioni e la conseguente dichiarazione di insolvenza.

Ne costituisce prova il fatto che i provvedimenti disciplinari che avevano colpito la Società (e che era stato causati, di volta in volta, dal mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità da Gennaio a marzo 2012; dal mancato deposito nei termini del prospetto ricavi/indebitamento calcolato sulla base delle risultanze contabili al 31 marzo 2012; dal mancato pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità da Gennaio a marzo 2012; dal mancato deposito dell’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta di € 300.000,00 e dal mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps afferenti gli emolumenti dovuti ai tesserati; dal mancato deposito della documentazione attestante il ripianamento totale della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31.12.2011 ed il superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter Codice Civile; dal mancato pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2012, nonché di Gennaio e febbraio 2013; dal mancato deposito nei termini per il deposito della fideiussione) non avevano investito gli attuali deferiti, bensì avevano colpito con il provvedimento della inibizione il legale rappresentante della Società, che nella carica li aveva preceduti.

Invero, anche il Paolo Di Stanislao aveva subìto il provvedimento di inibizione, ma per fattispecie diverse e non riconducibili alla Società AS Casale Calcio Srl, bensì a diverso ente.

Inoltre, secondo i controlli di gestione della Co.Vi.So.C., le maggiori criticità si erano verificate nel 2012 sotto la presidenza dell’amministratore delegato Umberto Goveani e nel 2013 sotto l’amministratore unico Matteo Dellera.

Scendendo ad esaminare le posizioni dei singoli deferiti, dagli atti di indagine è risultato che l’Andrea Di Stanislao, figlio di Paolo Di Stanislao, non aveva svolto alcuna personale attività in seno alla Società, essendosi egli limitato a prestare il suo nome al padre Paolo, affinché quest’ultimo potesse di fatto agire, ma in maniera non ufficiale, in quanto inibito (Vincenzo D’Ambrosio, Segretario generale del Casale: “(…) voglio ben precisare che quando mi riferisco alla gestione Di Stanislao intendo il padre Paolo essendo il figlio Andrea una mera testa di legno”).

È altresì risultato dalla stessa fonte di prova (Vincenzo D’Ambrosio) e dalla dichiarazione di Francesco Buglio, già allenatore del Casale, che il Paolo Di Stanislao aveva in realtà svolto compiti di gestione della Società. Ed infatti, nel mentre il Buglio ha dichiarato all’Ufficio Indagini che lo Stanislao svolgeva il ruolo di presidente della Società, il D’Ambrosio ha precisato di essere rimasto colpito che l’attuale deferito, non appena arrivato in Società, senza svincolare alcun altro calciatore già della rosa, aveva tesserato nell’arco di 24 ore undici nuovi calciatori, che però non vennero mai impiegati e che questo particolare dimostrava l’assenza di un qualsivoglia progetto; il Di Stanislao, inoltre, sempre secondo il D’Ambrosio, aveva disposto la interruzione dei pagamenti spettanti ai tesserati ed ai fornitori e che recuperava le sue personali spese di viaggio, incamerando parte degli incassi delle gare ed i piccoli rimborsi Inail di poche centinaia di euro.

Tali prove, che hanno costituito uno dei motivi della incolpazione contenuta nel deferimento, non sono state contestate dal deferito, essendosi egli limitato, attraverso entrambe le memorie ed in particolare con la seconda delle due, a contestare genericamente l’assunto della Procura Federale, senza scendere nel dettaglio delle accuse.

Questo rende il deferito sanzionabile per violazione delle norme di comportamento nell’ambito dell’art. 1 bis CGS, deliberato dal Commissario FIGC il 30.07.2014 ed approvato dalla presidenza CONI il 31.07.2014, escludendosi per quanto si è dedotto la personale responsabilità del Paolo Di Stanislao nella decozione della Società, ma pur tuttavia considerando l’assenza in capo allo stesso Di Stanislao di iniziative volte a fronteggiare utilmente il dissesto della Società, da lui tuttavia non provocato, né sostanzialmente aggravato.

Altrettanto non è sostenibile per la posizione del Falanga.

Costui ha documentalmente provato di aver assunto concrete iniziative finalizzate quanto meno alla riduzione dell’indebitamento della Società.

Sono agli atti, in quanto prodotti dal Falanga, la lettera raccomandata scritta dal deferito, a nome del Di Stanislao, al Goveani, attraverso la quale venivano contestate a quest’ultimo gravi irregolarità nella gestione della Società; il telegramma inviato dal Falanga al sindaco unico della Società di contestazione della omessa quantificazione delle perdite riconducibili alla data del 31.12.2002, che il sindaco unico aveva in precedenza accertato; l’istanza del Falanga rivolta al Giudice della Esecuzione presso il Tribunale di Milano nella procedura n. 1463/2013 di ruolo generale, tendente ad ottenere il riconoscimento del maggior credito della Società di € 329.468,14 a carico del terzo pignorato di detta procedura; la denuncia del Falanga agli organi di giustizia sportiva della indebita appropriazione del marchio della Società da parte della neo costituita FBC Casale ASD, tutte iniziative caratterizzate dall’indubbio connotato di contrasto dell’indebitamento della Società.

Tale fattuale elemento, unito alla mancanza di personale responsabilità del Falanga nella decozione della Società, rende il deferito immune dalla incolpazione che gli è stata ascritta, escludendosi che egli abbia violato le norme di comportamento stabilite dal richiamato art. 1 bis CGC.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, dispone il non luogo a procedere nei confronti del Sig. Umberto Goveani, rigetta l’eccezione di improcedibilità, inammissibilità e/o irricevibilità del deferimento; proscioglie Andrea Di Stanislao e Domenico Falanga dagli addebiti a ciascuno di loro contestati; infligge al Sig. Paolo Di Stanislao la inibizione di mesi 18 (diciotto) e l’ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila).

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