F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 85/TFN-SD del 11 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PORRO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di amministrazione della Como Calcio Srl dal 26.11.2012 al 21.7.2018 (data del fallimento), nonché Amministratore e socio di riferimento della Como Calcio Srl dall’8 aprile 2013), FLAVIO FOTI (all’epoca dei fatti Consigliere di Amministrazione della Como Calcio Srl dal 26.11.2012 al 21.7.2018 (data del fallimento), nonché Amministratore e socio di riferimento della Como Calcio Srl dall’8 aprile 2013) – (nota n. 9860/181 pf16-17 GP/GC/cc del 13.03.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI: PIETRO PORRO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di amministrazione della Como Calcio Srl dal 26.11.2012 al 21.7.2018 (data del fallimento), nonché Amministratore e socio di riferimento della Como Calcio Srl dall’8 aprile 2013), FLAVIO FOTI (all’epoca dei fatti Consigliere di Amministrazione della Como Calcio Srl dal 26.11.2012 al 21.7.2018 (data del fallimento), nonché Amministratore e socio di riferimento della Como Calcio Srl dall’8 aprile 2013) - (nota n. 9860/181 pf16-17 GP/GC/cc del 13.03.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 13 marzo 2017 (prot. 9860/181pf 16-17/GP/GC/cc), ha deferito a questo Tribunale i Sigg.ri Pietro Porro e Flavio Foti per violazione, contestata ad entrambi, dell’art. 1 bis commi 1 e 5 CGS in relazione agli artt. 21 NOIF e 19 Statuto FIGC, per il fallimento della Società Como Calcio Srl, dichiarato su istanza della Procura della Repubblica di Como dal Tribunale territoriale il 23 luglio 2016 e confermato dalla Corte d’Appello di Milano il 6.12.2016, nella quale Società i deferiti avevano ricoperto le cariche il Porro di Presidente del C.d.A. dal 26.11.2012 al 21.7.2016 e dall’8.4.2013 di amministratore della S3C Srl socia di riferimento della Società, il Foti di consigliere di amministrazione dal 26.11.2012 al 21.7.2016 (data del fallimento) e dall’8.4.2013 di amministratore della socia di riferimento della Società, S3C Srl.

Più in particolare, viene contestato al Porro di aver attuato una gestione anti – economica della Società fino a comportarne il dissesto ed il conseguente fallimento e di non aver posto in essere interventi di ricapitalizzazione che fossero idonei al risanamento della Società; al Foti di aver contribuito con il proprio comportamento alla gestione anti – economica ed al dissesto economico – patrimoniale della Società sino al fallimento e, al pari del Porro, di non aver posto in essere interventi di ricapitalizzazione, suscettibili in qualche modo di risanare la Società.

Si legge tra l’altro nel deferimento che il Tribunale Civile di Como, con ordinanza del 13 aprile 2016, resa nell’ambito di una controversia tra la Società ed un suo ex socio, aveva evidenziato che la Società versava in uno stato di consolidata insolvenza, che la rendeva incapace di soddisfare secondo i parametri di normalità imprenditoriale le esposizioni debitorie; si legge altresì che la Guardia di Finanza, in altro contesto, aveva tra l’altro accertato a carico della Società l’esistenza di decreti ingiuntivi e la pendenza di procedure espropriative, di debiti scaduti e non scaduti verso Equitalia (€ 230.378,30), Inail (€ 281.325,09), Agenzia delle Entrate (€ 583.834,34), Banca MPS (€ 87.899,47 per rate scadute di mutuo, con un debito residuo di € 602.981,75) ed inoltre una anomala operazione di vendita alla controllante della Società, la S3C Srl, del complesso immobiliare di Orsenigo di proprietà della Società.

Si precisa nel deferimento che i controlli esercitati dalla Co.Vi.So.C. nel corso delle ispezioni a carico della Società, effettuate il 18.11.2014, 19.2.2015, 26.5.2015, 17.12.2015 e 29.4.2016, avevano evidenziato numerose criticità; che il curatore del fallimento della Società aveva comunicato all’organo inquirente che lo stato passivo ammontava ad € 1.582.876,02 di crediti in privilegio e ad € 809.151,47 di crediti in chirografo, oltre alla pendenza di insinuazioni tardive di € 130.644,00; che lo stesso curatore aveva dichiarato all’organo inquirente che l’operazione di vendita del compendio immobiliare di Orsenigo dalla Società alla controllante S3C per l’importo complessivo di € 3.300.000,00 non aveva prodotto alcun beneficio alla Società per le modalità e le tempistiche di pagamento e che l’operazione di compravendita del marchio Como 1907 dalla Società alla S3C era per la sua complessità di difficile interpretazione.

Gli scritti difensivi

Risulta dagli atti del deferimento che il Sig. Pietro Porro, dopo aver respinto gli addebiti, ha chiesto alla Procura Federale il patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS con la duplice sanzione della inibizione di mesi 18 (diciotto) e dell’ammenda di € 5.000,00.

Il Sig. Flavio Foti, a mezzo di memoria fatta pervenire alla Procura Federale nei termini al medesimo concessi nella comunicazione di conclusione delle indagini, ha respinto, al pari del Porro, gli addebiti.

Egli ha dedotto di aver impugnato innanzi la Corte d’Appello di Milano la sentenza dichiarativa di Fallimento emessa dal Tribunale di Como e di riservarsi, stante l’avvenuto rigetto del gravame, di proporre ricorso in Cassazione. In merito al deferimento, ha dedotto altresì di non aver provocato con il proprio comportamento il dissesto della Società e che di ciò ne era prova la circostanza che, durante la sua gestione, si era avuto l’apporto di flussi finanziari offerti dai soci riferibili in buona parte ai componenti della Società e della controllante S3C Srl; che vi erano stati ingenti versamenti tra capitale sottoscritto, finanziamento soci e coperture perdite, sponsorizzazioni parti collegate, fideiussioni a garanzia della iscrizione ai campionati di serie B e di Lega Pro; ha precisato che l’operazione di compravendita del marchio Como 1907 dalla Società alla S3C Srl e la sua successiva operazione di retrocessione di detto marchio aveva portato nelle casse della Società il rilevante importo di € 700.000,00 al netto dell’IVA e che la cessione del complesso di Orsenigo era avvenuta ad un prezzo da ritenersi perfettamente congruo rispetto alle condizioni di mercato; ha rivendicato la esistenza di meriti sportivi per la esclusiva gestione del settore giovanile della Società; ha lamentato la erroneità della sentenza dichiarativa di fallimento, che aveva impugnato; ha concluso affinché fosse prosciolto da ogni addebito.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento la Procura Federale (Dott.ri Chinè e Scarpa) ed il Sig. Pietro Porro (rappresentato dal proprio difensore Avv. Nicolò Baldoli) hanno proposto l’applicazione a carico del deferito della sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: sanzione base 27 mesi di inibizione ed € 7.500,00 di ammenda, diminuita in mesi 18 (diciotto) di inibizione ed in € 5.000,00 (Euro cinquemila) di ammenda.

Questo Tribunale, ritenendo congruo il patteggiamento, lo adotta e pronuncia il seguente provvedimento:

Rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Pietro Porro, a mezzo del procuratore speciale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Pietro Porro, sanzioni della inibizione di mesi 27 (ventisette) e ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 18 (diciotto) e ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00)];

Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

Visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del predetto.

Il dibattimento

La riunione è proseguita nei confronti del Sig. Flavio Foti, comparso di persona con l’assistenza dell’Avv. Antonio De Spirito, in sostituzione per delega scritta dell’Avv. Carlo Bresciani.

La Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento in una alla sanzione a carico del deferito della inibizione di mesi 18 (diciotto) e dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); il Foti ha personalmente ripercorso i termini degli scritti difensivi; ha illustrato tutte le iniziative dal medesimo svolte per il potenziamento della Società; ha rivendicato i propri meriti nella gestione del settore giovanile della Società stessa; ha respinto qualsivoglia responsabilità nella causazione del fallimento della Società, di cui ne ha contestato i presupposti ed ha concluso per il proscioglimento, con il supporto del proprio difensore, che ha preannunciato la proposizione del ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

È indubbia la circostanza, in quanto documentalmente provata, che il Foti, a far data dal 20.12.2012 e sino alla dichiarazione di fallimento del 21 luglio 2016, ha svolto nella Società Calcio Como Srl un ruolo di assoluta rilevanza, quale l’essere stato consigliere di amministrazione della Società, nonché amministratore della Srl S3C, ente di riferimento della Calcio Como Srl e detentrice del 99% del capitale sociale della medesima.

È altrettanto indubbia l’ulteriore circostanza che in questo lasso di tempo la crisi della Società si era manifestata con sempre maggiore nitidezza, se solo si consideri che i bilanci d’esercizio 30.06.2014 e 30.06.2015 si erano chiusi in passivo; che nella relazione semestrale al 31.12.2015 si era accertata una perdita di periodo di € 833.000,00; e che, inoltre, il Tribunale di Como, con l’ordinanza che si è sopra richiamata, aveva disposto che la Società liberasse un suo ex socio dalla fideiussione di € 900.000.00 che egli aveva rilasciato in favore della banca MPS sul centro sportivo di Orsenigo.

Muovendo da tali dati e considerandoli nella loro complessità, se da una parte appare arduo addossare al solo Foti la responsabilità della decozione della Società, accertata in Tribunale e confermata in Appello, dall’altra non è ipotizzabile l’estraneità del Foti rispetto alla crisi della Società, se non altro per non aver adottato iniziative utili a ricondurre l’insufficienza della Società entro limiti ragionevoli.

Ed è in quest’ottica che il deferimento deve essere pertanto accolto per violazione delle norme di comportamento di cui all’art. 1 bis CGS, ma con riduzione rispetto al chiesto della sanzione a carico del Foti, da riconsiderarsi secondo equità, in relazione al fatto che comunque il deferito ha dato prova di essersi adoperato, seppur infruttuosamente, ad evitare la decozione della Società, anche attraverso l’impugnativa della sentenza di fallimento, non da ultimo preannunciando il ricorso in Cassazione avverso la statuizione d’appello.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della inibizione di mesi 18 (diciotto) e dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) nei confronti del Sig. Pietro Porro.

Per il resto, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Flavio Foti la inibizione di mesi 10 (dieci) e l’ammenda di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00).

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