F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 85/TFN-SD del 11 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PORRO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società Como Calcio Srl), Società COMO CALCIO Srl – (nota n. 7810/336 pf16-17 AS/GP/ac del 26.1.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  PIETRO PORRO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società Como Calcio Srl), Società COMO CALCIO Srl – (nota n. 7810/336 pf16-17 AS/GP/ac del 26.1.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 26 Gennaio 2017 (prot. 7810/336pf16-17/AS/GP/ac), ha deferito a questo Tribunale il Sig. Pietro Porro, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Como Calcio Srl, a cui ha contestato la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione al Titolo II° dei Criteri Infrastrutturali Lettera A punto 3 del CU

n. 368/A/ del 26.04.2016, a motivo del deposito oltre il termine del 20.06.2016, previsto dalla normativa Federale, della dichiarazione di disponibilità dell’impianto di giuoco denominato

P. Fortunati di Pavia, della licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa a detto impianto e del nulla osta del Prefetto di Pavia, nonché la Società Como Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS stante il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Si legge nella parte motiva del deferimento che la Società di cui trattasi, partecipante al Campionato Lega Pro, dopo aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi FIGC l’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività della stagione sportiva 2016/2017 in un impianto non ubicato nel proprio Comune, bensì ubicato in Pavia, non allegava a tale istanza, nei termini indicati, la documentazione richiesta, come sopra specificata.

Era infatti accaduto che la Società, anziché nel termine del 20.06.2016, depositava detta documentazione in tre date separate e precisamente il 5.7.2016, il 6.7.2016 e l’8.7.2016.

Si legge altresì nel deferimento che la Società Como Calcio Srl era stata dichiarata fallita dal competente Tribunale territoriale il 23 luglio 2016.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv. Perugini), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle sanzioni della inibizione di giorni 50 (cinquanta) a carico del Porro e dell’ammenda di € 30.000,00 (euro trentamila) a carico della Società.

Sono comparsi per la Società Calcio Como Srl l’Avv. Michele Cozzone in sostituzione dell’Avv. Eduardo Chiacchio, nonché il Curatore del fallimento della Società Calcio Como Srl assistito dallo stesso Avv. Cozzone, il quale ha eccepito l’improcedibilità del deferimento perché azionato nei confronti della Società fallita, anziché nei confronti della Curatela fallimentare e, per questo motivo, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio, tesi peraltro ribadita dalla Curatela, sentita di persona.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. L’eccezione di improcedibilità del deferimento è infondata.

La Società Calcio Como Srl nell’attuale stagione sportiva 2016/2017 milita nel Campionato Lega Pro e, come già è stato statuito da questo Tribunale in fattispecie per certi versi analoga (decisione 30.3./4.4.2017 CU 72/TFN Sez. Disciplinare), essa soggiace all’Ordinamento sportivo, la cui autonomia nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e nella definizione dei giudizi da parte degli organi di giustizia sportiva è fatta salva, indipendentemente dai procedimenti (art. 1 comma 3 CGS). Costituisce corollario di detta autonomia il principio del rispetto delle norme e dei provvedimenti federali in capo ai soggetti indicati nell’art. 1 comma 1 CGS e delle competenze esclusive degli organi di giustizia sportiva a giudicare le questioni di carattere tecnico e disciplinare che investono la posizione dei tesserati (art. 16 CGS).

Pertanto, trattandosi nel caso in esame di Società attiva, è indubbio che essa abbia titolo di rispondere direttamente degli addebiti che le vengono contestati, ove questi ricadano nella sfera dell’Ordinamento Federale.

Nel merito il deferimento è fondato.

Risulta documentalmente provata e comunque non contestata la circostanza del mancato rispetto da parte della Società deferita dei termini previsti dalla normativa richiamata, per cui essa soggiace alla sanzione pecuniaria chiesta dalla Procura Federale, che va comunque ridotta rispetto al domandato, trattandosi nella sostanza di un solo inadempimento, ancorché consumato in date diverse, e non di tre separati inadempimenti, come sembra desumersi dalla suddetta richiesta.

Riducendosi la sanzione a carico della Società, appare equo ridurre anche quella invocata per il Porro.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare rigetta l’istanza di improcedibilità del deferimento, che accoglie, infliggendo al Sig. Pietro Porro, nella qualità, l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società Como Calcio Srl l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

 

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