F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 85/TFN-SD del 11 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANIELLO APICELLA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Prato Calcio a 5), Società ASD PRATO CALCIO A 5 – (nota n. 9807/840 pf16-17 GP/blp del 13.03.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANIELLO APICELLA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Prato Calcio a 5), Società ASD PRATO CALCIO A 5 – (nota n. 9807/840 pf16-17 GP/blp del 13.03.2017).

Il deferimento

Con atto del 13.3.2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Apicella Aniello, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante legale della ASD Prato Calcio a 5, “per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS, per avere lo stesso a mezzo di un comunicato ufficiale pubblicato sul sito web della Società da lui rappresentata, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Divisione Calcio a 5 della Lega nazionale Dilettanti, nonché di riflesso anche quella propria dell’istituzione Federale nel suo complesso considerata, mettendo in dubbio l’aggiudicazione dell’organizzazione della “Final Eight” della Coppa Italia di serie A2 Calcio a 5, fino a richiedere la pubblicazione dell’offerta risultata aggiudicataria, adombrando anche sospetti in merito agli accoppiamenti nel tabellone della Coppa Italia di Serie B ed ipotizzando condizionamenti di natura elettorale con riferimento allo schieramento delle Società della Regione Toscana”.

La Procura ha deferito la ASD Prato Calcio a 5 per responsabilità oggettiva.

Il deferimento è stato proposto sulla base della segnalazione della Divisione Calcio a 5 del 9 febbraio 2017, con la quale la richiamata Divisione ha trasmesso il predetto comunicato ufficiale della ASD Prato del 9 febbraio 2017.

Il dibattimento

All’udienza del 5 maggio 2017 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il quale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento con le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Apicella Aniello: inibizione di mesi 3 (tre);

- per la Società ASD Prato Calcio a 5: ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00);

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

In primo luogo occorre riportare, con maggiore completezza rispetto a quanto contenuto nell’atto di deferimento, le dichiarazioni risultanti dal comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Società, per una complessiva ed adeguata valutazione delle espressioni in esso contenute: “la nostra offerta di organizzare la Final Eight all’ExtraForum è stata rifiutata [segue descrizione dell’offerta, che per brevità si dà per riportata]…Ora siccome tutto questo è stato superato da un’altra offerta, significa evidentemente che tale offerta è stata fantastica ed ancora migliore della nostra. Ci complimentiamo. Ci complimentiamo e chiediamo ufficialmente alla Divisione che questa offerta vincente venga pubblicata, proprio come abbiamo fatto con la nostra, in nome della già ricordata trasparenza. Siamo certi che la Divisione non avrà difficoltà nel portare a conoscenza di tutti le offerte ricevute. Esse potranno anche servire da punto di riferimento e termine di paragone per chi volesse candidarsi ad eventuali organizzazioni future. Tutto il calcio a 5, e la Toscana in particolare, merita questo segnale di trasparenza. La nostra Regione tra l’altro, che in campagna elettorale si era schierata quasi all’unanimità in un certo senso, con le sue squadre è andata notoriamente incontro ad un destino beffardo negli accoppiamenti della Coppa Italia di serie B. Verrebbe quasi da pensare male, ma poi si farebbe peccato e noi non siamo certo così.”. Ciò detto, con le riportate espressioni, conformemente a quanto affermato dalla Procura, la ASD Prato Calcio a 5 ha effettivamente superato i limiti del diritto di critica, ledendo la reputazione della Divisione, e di riflesso dell’intera Federazione.

Sotto un primo aspetto la predetta Associazione sportiva, previa formulazione di formali e non  creduti  complimenti,  ha,  invero,  adombrato,  neanche  troppo  velatamente,  un comportamento non corretto della Divisione laddove, pur non avendo alcuna conoscenza dell’offerta risultata vincitrice, ha richiesto un’ostensione addirittura pubblica della predetta proposta, per il solo fatto che questa era stata preferita a quella presentata dalla stessa ASD Prato, e ritenuta dalla deferita, con giudizio autoreferenziale, molto vantaggiosa .

Sotto altro aspetto il superamento del diritto di critica sussiste, inoltre, anche nella parte in cui, come esposto nel deferimento, la ASD Prato ha prospettato, seguito da espressione di presa di distanza meramente formale ma in realtà dal contenuto insinuante e suggestionante, un condizionamento degli abbinamenti riguardanti le squadre toscane nella Coppa Italia di serie B in ragione dello schieramento elettorale della Regione.

Ne consegue la responsabilità del Presidente e legale rappresentante della ASD, a cui debbono ricondursi i contenuti delle pubblicazioni risultanti dal sito web della medesima, e, per responsabilità oggettiva, quella della stessa deferita.

Sanzioni congrue sono da ritenersi quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) nei confronti del Sig. Apicella Aniello e quella dell’ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00) nei confronti della Società ASD Prato Calcio a 5.

 

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