F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTELLA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Fabrizio Calcio a 5, ora ASD FC5 Corigliano Futsal), Società USD Fabrizio Calcio a 5, ora ASD FC5 CORIGLIANO FUTSAL – (nota n. 10060/773 pf16-17 AS/GP/ac del 16.03.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTELLA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD  Fabrizio Calcio a 5, ora ASD FC5 Corigliano Futsal), Società USD Fabrizio Calcio a 5,  ora ASD FC5 CORIGLIANO FUTSAL  - (nota n. 10060/773 pf16-17 AS/GP/ac del  16.03.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che la Procura Federale, con atto del  16 marzo 2017, ha deferito il Signor Giuseppe Santella, nella sua qualità – all’epoca dei fatti – di Presidente e legale rappresentante della Società USD Fabrizio Calcio a 5 2007 ora ASD FC5 Corigliano Futsal, per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10, comma 3-bis, CGS, in relazione al punto A4) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 del 16 giugno 2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque;

rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2015, la quota di iscrizione pari a Euro 14.000,00;

rilevato che la Procura Federale, alla riunione odierna, ha insistito per l’accoglimento del deferimento con irrogazione, al Signor Giuseppe Santella, della sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);

rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire – nei termini – memorie difensive rinunciando, di  fatto, in questo modo, al  diritto di difesa e al conseguente onere di allegazione di fatti distinti e diversi rispetto a quelli posti a fondamento della propria richiesta dalla Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS;  ritenute congrue le richieste formulate dalla Procura Federale;

P.Q.M.

Infligge al Sig. Giuseppe Santella l’inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD FC5 Corigliano Futsal già USD Fabrizio Calcio a 5 2007 l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

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