F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MINOPOLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Città di Gragnano – già Pol. Libertas Stabia), Società ASD CITTÀ DI GRAGNANO – già Pol. Libertas Stabia – (nota n. 10049/601 pf16-17 AS/GP/ac del 16.03.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MINOPOLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD  Città di Gragnano – già Pol. Libertas Stabia), Società ASD CITTÀ DI GRAGNANO –  già Pol. Libertas Stabia - (nota n. 10049/601 pf16-17 AS/GP/ac del 16.03.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che la Procura Federale, con atto del  16 marzo 2017, ha deferito il Signor Francesco Minopoli nella sua qualità – all’epoca dei fatti – di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Città di Gragnano, per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10, comma 3-bis, CGS, in relazione ai punti A9) e A11) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con irrogazione, al Signor Francesco Minopoli, della sanzione dell’inibizione per giorni 40 (quaranta) e alla Società dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00); rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire – entro i termini – memorie difensive, rinunciando,  di fatto, in  questo modo,  al diritto  di  difesa e  al  conseguente  onere  di allegazione di fatti distinti e diversi rispetto a quelli posti a fondamento della propria richiesta dalla Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS;   ritenute congrue le richieste formulate dalla Procura Federale;

P.Q.M.

Infligge al Sig. Francesco Minopoli l’inibizione di giorni 40 (quaranta) e alla Società ASD Città di Gragnano dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

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