F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società GSD DIL. FALASCHE – (nota n. 13199/250 pf15-16 FDL/gb del 17.5.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società GSD DIL. FALASCHE - (nota n. 13199/250 pf15-16 FDL/gb del 17.5.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

visto il deferimento in oggetto della Società GSD Dil. Falasche e atteso che, con Com. Uff. n. 9/TFN-SD – 16/17, è stata applicata sanzione concordata tra le parti ai sensi dell’art. 23, comma 1 CGS;

vista la comunicazione datata 23 Gennaio 2017 con cui l’ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 9/TFN-SD – 16/17 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00), concordata tra la Società GSD Dil. Falasche e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;

visto il Com. Uff. n. 60/TFN – Sez. Disciplinare – 16/17 con cui, in applicazione dell’art. 23, comma 2, CGS, ha revocato la suddetta decisione nei confronti della Società GSD Dil. Falasche e ha fissato la discussione del relativo procedimento alla data odierna;

preso atto che alla riunione odierna la Procura federale ha concluso per l’irrogazione della seguente sanzione: ammenda di € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00).

P.Q.M.

Riconosciuta  per  tabulas  la  responsabilità  diretta  e  oggettiva  della  Società  per  la violazione dell’art. 1-bis, CGS, da parte del suo legale rappresentante e di un tesserato; infligge  alla GSD  Dil.  Falasche  la                    sanzione dell’ammendadi  €  1.400,00  (Euro millequattrocento/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it