F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 91/TFN-SD del 29 Maggio 2017 (motivazioni) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS DELLA SOCIETÀ ASD CASUMARO FC AVVERSO LA DELIBERA DEL CR EMILA ROMAGNA DI CUI AL COM. UFF. N. 42 DEL 3.5.2017 RELATIVAMENTE ALLA CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE C E ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA GARA DI PLAY-OUT CM CONSELICE – BASCA 2002.

IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS DELLA SOCIETÀ ASD CASUMARO FC AVVERSO LA DELIBERA DEL CR EMILA ROMAGNA DI CUI AL COM. UFF. N. 42 DEL 3.5.2017 RELATIVAMENTE ALLA CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE C E ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA GARA DI PLAY-OUT CM CONSELICE – BASCA 2002.

Il ricorso

Con ricorso proposto in data 4 maggio 2017 il Presidente dell’ASD Casumaro FC ha impugnato la delibera della FIGC LND - Comitato Regionale Emilia-Romagna n. 42 del 3 maggio 2017 che ha stilato la classifica finale, all’esito della regular season, del campionato regionale di Promozione, girone C, stagione 2016/2017.

In particolare la delibera viene censurata per violazione dell’art. 51, comma 6 , NOIF in quanto “avrebbe decretato, omessa ogni motivazione, la perdita del diritto della ASD Casumaro FC a mantenere il titolo sportivo per partecipare al campionato di Promozione regionale 2017/2018, senza disputa della gara di play-out, prevista dall’art. 51, comma 6 NOIF, privilegiando la classifica avulsa e collocandola al terz’ultimo posto in classifica”, e quindi disponendo la retrocessione al campionato di I° Categoria.

Con il ricorso si avanzava anche istanza di abbreviazione dei termini e la richiesta di misure cautelari monocratiche provvisorie “inaudita altera parte” finalizzate alla sospensione dello spareggio di play-out, per individuare la quarta retrocessa, da disputarsi il 7 maggio 2017 tra CM Conselice e Basca 2002.

Il Presidente del TFN – Sezione Disciplinare, adottava, in data 5 maggio 2017, il seguente provvedimento: “…. Tenuto conto che il CGS non contempla la possibilità di adottare provvedimento monocratici da parte del Presidente del TFN; considerato che da una prima sommaria delibazione la questione potrebbe sfuggire alla competenza di questo Tribunale; ritenuto opportuno investire della questione il Collegio, concedendo anche il termine abbreviato ai sensi dell’art. 43 bis, 4 comma del CGS

P.Q.M.

Fissa l’udienza del 18 maggio 2017…in cui verrà trattata la sospensiva ed il merito”.

Il dibattimento

Alla riunione del 18 maggio 2017 è comparso l’Avv. Mattia Grassani nell’interesse della Società ricorrente.

Nessuno è comparso per il Comitato Regionale Emilia Romagna LND e per le Società AC CM Conselice e ACD Basca 2002, né alcuna difesa scritta è pervenuta alla segreteria del TFN.

Motivi della decisione

Rilevato che nella particolare fattispecie risulta impugnata dinanzi a questo Tribunale una delibera  emessa  dal  Comitato  Regionale  Emilia  Romagna  -  LND,  con  richiesta  di annullamento della medesima, previa adozione di misure cautelari, nonché di accertamento del diritto della Società istante a disputare lo spareggio con ASC Basca 2002 al fine di individuare la Società avente titolo a partecipare ai play-out contro AC CM Conselice; Considerato in diritto.

La Lega Nazionale Dilettanti non ha previsto nelle proprie Carte Federali (Statuto – Regolamenti) la competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare; sicché, per l’impugnazione delle proprie delibere, non può che essere applicato l’art. 43 bis, 5° comma, che prevede tale giurisdizione per le componenti federali solo “ove previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti”.

Con parere pubblicato dalla Corte Federale d’Appello in data 10 dicembre 2014 (CU 012/CFA) è stato chiarito che, “l’adeguamento delle norme regolamentari della LND sia un obbligo posto a carico dei competenti organi della stessa LDN, sia pur nel rispetto delle rispettive attribuzioni”. Pertanto ai sensi dell’art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva, non sussiste automatico adeguamento alla nuova normativa da parte della LND bensì occorre un espresso adeguamento, che in concreto sul punto non consta sia stato deliberato. (Cfr. anche in termini CU del 27/9/2016 n. 18/TFN – Sezione Disciplinare 2016/2017).

Per le ragioni  che  precedono, deve declinarsi la competenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare sulla questione controversa poiché, in assenza di specifica disposizione normativa, non appartiene a questo Organo giudicante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara la propria incompetenza e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Sig. Tonino Govoni in qualità di Presidente della ASD Casumaro FC.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

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