F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 92/TFN-SD del 09 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPAOLO POZZO (Socio e “Patron” della Società Udinese Calcio Spa), Società UDINESE CALCIO Spa – (nota n. 10666/881 pf16-17 GP/blp del 30.3.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPAOLO POZZO (Socio e “Patron” della Società Udinese Calcio Spa), Società UDINESE CALCIO Spa - (nota n. 10666/881 pf16-17 GP/blp del 30.3.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 881pf16-17, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot.10666/881pf16-16/GP/blp del 30 marzo 2016:

- il Sig. Pozzo Giampaolo, nella qualità di socio e “patron” della Udinese Calcio Spa per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 5 e dell’art. 5, comma 1 del CGS, per avere lo stesso, a mezzo di un intervista rilasciata al canale telematico Udinese TV e riportata dai quotidiani sportivi nazionali, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale del Sig. Pairetto Luca e del Sig. Saia Francesco Paolo, rispettivamente arbitro ed addizionale della gara Lazio-Udinese disputata in data 26 febbraio 2017, adombrando dubbi sulla loro imparzialità, nonché lesive dell’intera classe arbitrale e dell’istituzione Federale nel suo complesso considerata;

- La Società Udinese Calcio Spa per la violazione di cui all’art. 4, comma 2 e dell’art. 5, comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni e comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo socio e “patron”, Sig. Pozzo Giampaolo.

Le memorie difensive

É pervenuta una memoria difensiva dell’Udinese Calcio Spa con il patrocinio dell’Avv. Rolando Favella, con la quale è stata eccepita l’assenza di giurisdizione nei confronti di Gianfranco Pozzo che non è tesserato, né ricopre alcuna carica rilevante per l’Ordinamento Federale idonea ad attrarre lo stesso nella giurisdizione del Giudice sportivo.

Il dibattimento

All’odierna udienza si è costituito anche il Sig. Pozzo Giampaolo, con il patrocinio dell’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, esclusivamente per evidenziare la nullità insanabile delle notifiche sia dell’avviso di conclusioni indagini, sia del deferimento, che di tutti gli atti successivi in quanto il Pozzo non ha mai ricevuto formale notizia degli stessi. Infatti è stato evidenziato che le notifiche sono state effettuate presso la sede dell’Udinese Calcio Spa, che non ha proceduto trasmettere alcun atto al Pozzo.

Il rappresentante della Procura Federale si è riportato all’atto di deferimento e ne ha chiesto l’integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- ammenda di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) ciascuno per Pozzo e per la Società Udinese Calcio Spa;

L’Avv. Favella per Udinese Calcio Spa si è riportato alle memorie difensive ritualmente depositate.

I motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l’eccezione preliminare formulata dalla difesa del Pozzo in relazione alla nullità insanabile delle notifiche effettuate dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Giampaolo Pozzo.

Va premesso, al riguardo che il Pozzo è stato deferito dalla Procura Federale per effetto dell’art. 1 bis, comma 5 CGS, nella sua qualità di socio e “patron” della Società Udinese Calcio.

Senza entrare nel merito della assoggettabilità o meno del Pozzo, nel caso concreto, al sindacato del Giudice sportivo, il Collegio evidenzia che le notifiche al deferito sono state tutte effettuate presso la sede della Società, applicando, nella fattispecie, quanto previsto dall’art. 38, comma 8, lett. b) del CGS che prevede che le notifiche e le comunicazioni possano essere effettuate “presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento”. Nello stesso comma, altresì, si aggiunge che “La Società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato”.

Reputa il Collegio che il tenore letterale di tale norma – la quale, nel riguardare la disciplina delle notifiche personali con finalità atta a garantire il corretto esercizio di diritto di difesa, non può essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica - induce a ritenere, sul piano semantico, non disgiunto dalla sua lettura in chiave sistematica, che tale forma di notifica sia possibile e valida esclusivamente nei casi in cui e in ragione dell’esistenza di un vincolo “sportivo” di appartenenza tra il soggetto e la Società, idoneo a legare la Società- soggetto giuridico al deferito-persona fisica cui far ricadere gli effetti della notifica effettuata presso la sede societaria.

Se nei confronti dei dirigenti il rapporto di immedesimazione organica fra gli stessi e la Società appare idoneo a far sussistere tale legame, nei confronti degli altri soggetti (inclusi i soci), tale “vincolo di appartenenza” non può che derivare dal tesseramento il quale soltanto farebbe scattare, sul piano eziologico, il successivo obbligo per la Società di comunicare l’avvenuta notifica al proprio tesserato o comunque far ritenere idonea la notifica per tal via eseguita.

Tale legame di appartenenza non sembra rinvenirsi nelle categorie residuali dei soggetti convenibili innanzi al Giudice sportivo, come ad esempio il socio, soprattutto se la quota di partecipazione alla Società è risibile (nel caso di specie il Pozzo detiene solo lo 0,84% delle azioni della Udinese Calcio Spa).

Ragionando a contrario, ne deriverebbe che il mero socio di minoranza potrebbe ritrovarsi convenuto in giudizio senza sapere alcunché, giacché l’obbligo di comunicazione da parte della Società, ove venissero effettuate le notifiche e/o le comunicazioni, sussisterebbe a rigore di norma esclusivamente nei confronti dei tesserati; tale evenienza finirebbe per provare troppo, nel senso che resterebbe nella libera, autoreferenziale ed incontrollata disponibilità delle Società stabilire quando, come e a chi consegnare la comunicazione: ciò che minerebbe la certezza dei rapporti ed il diritto di difesa.

Ritiene, pertanto, il Collegio che, in assenza di elementi in ordine al ruolo di dirigente del Pozzo, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell’art. 38, comma 8, lett. c) del CGS e non presso la sede della Società di cui, allo stato, il Pozzo risulta essere socio per una quota di scarsa rilevanza.

Né l’avvenuta costituzione in giudizio è idonea a sanare i vizi della notifica: vuoi perché la costituzione c’è stata al solo fine di contestare la notifica stessa (il difensore del Sig. Pozzo ha precisato di essere venuto a conoscenza della contestazione tramite i mass media); vuoi perché la nullità/inesistenza della stessa – quale giudizio di disvalore ordinamentale del rito seguito - rende in via tranciante inammissibile ab origine l’odierno deferimento, travolgendo gli atti a partire dalla fase di comunicazione di conclusione delle indagini.

Da tale assunto ne deriva l’inammissibilità del deferimento anche nei confronti dell’Udinese Calcio Spa giacché, nel caso di specie, l’accertamento della sussistenza della responsabilità oggettiva presuppone il previo accertamento della responsabilità diretta in capo al suo legale rappresentante: nesso di imputabilità soggettiva che, come sopra motivato, va escluso nella fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il deferimento.

 

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