F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 92/TFN-SD del 09 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO COZZELLA (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Ternana Calcio Spa) – (nota n. 10476/528 pf16-17 GP/GT/ag del 28.3.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO COZZELLA (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Ternana Calcio Spa) - (nota n. 10476/528 pf16-17 GP/GT/ag del 28.3.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 528pf16-17, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 10476/528pf16-16/GP/GT/ag del 28 marzo 2017 il Sig. Cozzella Vittorio per rispondere della violazione dell’art.1 bis, comma 5, in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale, per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, violando il vincolo di giustizia previsto dall’art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto Federale, richiamato anche dall’art. 15 del CGS, non avendo richiesto alcuna autorizzazione ad adire le vie legali nei confronti della Ternana Calcio, in deroga alla clausola compromissoria al fine di ottenere il risarcimento del danno a seguito del licenziamento per giusta causa disposto dalla Ternana Calcio.

Le memorie difensive

Il Cozzella si è costituito nei termini con il patrocinio dell’Avv. Eduardo Chiacchio, depositando  memoria  difensiva  con  la  quale  è  stata  sostenuta  l’infondatezza  del deferimento, nonché, in via pregiudiziale, la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia del Giudice del Lavoro di Terni relativamente alla sollevata questione di difetto di giurisdizione e/o di competenza del Giudice stesso a favore del collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti serie B.

Il dibattimento

All’udienza del 31 maggio 2017 le parti hanno confermato le differenti pretese e la Procura Federale ha richiesto infliggersi la sanzione dell’inibizione di 1 (uno) anno e mesi 2 (due) di inbizione per il Cozzella.

I motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio ritiene di non accogliere la richiesta di sospensione formulata dalla difesa del Cozzella giacché alcun rapporto di pregiudizialità è rinvenibile tra il giudizio civile intrapreso dal deferito e quello sportivo avviato ad iniziativa della Procura federale, siccome il primo avente ad oggetto il “licenziamento per giusta causa”, il secondo la violazione della c.d. clausola compromissoria per essersi rivolto il tesserato all’autorità giudiziaria ordinaria senza previa autorizzazione dell’organo competente.

Nessuna influenza sulle valutazioni di natura disciplinare potrebbe, dunque, esercitare la decisione del Giudice del lavoro, anche laddove ritenuta da questi la propria competenza, ovvero circa la presenza di una condizione giuridica di procedibilità del ricorso proposto.

Nel merito, il deferimento s’appalesa fondato.

Risulta congruamente dimostrata, sulla base delle allegazioni documentali, la violazione degli articoli indicati dalla Procura Federale nell’atto di deferimento.

Va evidenziato, in particolare, che il contratto stipulato fra la Ternana Calcio e il Sig. Cozzella per la prestazione sportiva relativa all’incarico di Direttore sportivo richiama espressamente, all’art. 6, l’osservanza della clausola compromissoria prevista dallo Statuto Federale.

L’art. 30 dello Statuto Federale prevede, a sua volta, la devoluzione al Collegio di Garanzia del CONI delle controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi di categoria ai sensi dell’art. 4 della Legge 81/91.

Con riferimento ai direttori sportivi, l’accordo di categoria - stipulato in data 30 Gennaio 2013 ai sensi dell’art. 4 della cennata L. 81 del 1991 (accordo ratione temporis vigente) - prevede inoltre espressamente, all’art. 10, che tutte le controversie in materia di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto di prestazione di Direttore sportivo sono devolute ad un Collegio Arbitrale, il cui Regolamento di funzionamento è entrato in vigore lo stesso 30 Gennaio 2013.

Ai sensi dell’art. 4 del predetto accordo, anche la fattispecie del “licenziamento senza causa” e delle conseguenti pretese di natura risarcitoria rientra per tabulas nei casi di risoluzione del contratto; pertanto, giusto rinvio dinamico previsto dalla normativa Federale, lo stesso trovava applicazione anche al caso di specie in quanto fonte eterointegrativa del contratto in questione.

Il Collegio ritiene, pertanto, sufficientemente comprovato l’illecito addebitato al Sig. Cozzella. Non rileva, ai fini della presente decisione, la supposta circostanza – sostenuta dalla difesa del deferito - che anche la Ternana Calcio avrebbe violato il cd “vincolo di giustizia” allorquando la Società ha proceduto a licenziare direttamente il Cozzella senza adire le vie federali. L’eventuale illecito potrà, se del caso, essere contestato autonomamente dalla Procura, ma la sua omissione non si pone in rapporto di causalità esimente rispetto alla fattispecie disciplinare di cui hodie è procedimento.

Tenuto conto della natura fondamentale dei diritti che il Cozzella ritiene violati e della peculiare rilevanza degli stessi, espressamente tutelati dalla Carta Costituzionale, il Collegio ritiene possa farsi applicazione della disciplina prevista dall’art. 16 del CGS in materia di valutazione delle circostanze attenuanti e, pertanto, reputa congrua la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, infligge nei confronti del Sig. Cozzella Vittorio, la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro).

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