F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 92/TFN-SD del 09 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PACE ROSARIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della ASD Nissa Futsal), Società ASD NISSA FUTSAL – (nota n. 8132/317 pf16-17 AS/GP/ac del 2.2.2017).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  PACE ROSARIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della ASD Nissa Futsal), Società ASD NISSA FUTSAL - (nota n. 8132/317 pf16-17 AS/GP/ac del 2.2.2017).

Il deferimento

Con nota del 2 febbraio 2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Rosario Pace, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Nissa Futsal e la Società ASD Nissa Futsal per rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al punto A4) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la documentazione attestante il pagamento dell’importo pari ad € 5.050,00 a titolo di iscrizione, come prescritto al punto A4) del C.U. n. 800 del 18/06/2015; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. Il procedimento calendarizzato per la seduta del 30 marzo 2017, subiva un primo rinvio per impedimento oggettivo documentato dell’avv. Lo Giudice difensore del deferito (CU n. 71/TFN sezione disciplinare – 2016/2017) ed un secondo rinvio, sempre per le medesime ragioni alla seduta del 5 maggio 2017 (CU n. 83/TFN sezione disciplinare – 2016/2017).

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

In data 31 maggio 2017 alle ore 13.05 è tuttavia pervenuto un fax dell’Avv. Salvatore Lo Giudice, difensore del deferito, indirizzato unicamente a questo tribunale con la quale si chiedeva “un brevissimo differimento dell’udienza avendo concordato con il proprio assistito di depositare istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 28 e 48 CGS ed anche al fine di concordare l’entità della sanzione con la Procura Federale”.

Il dibattimento

Alla riunione del 31 maggio 2017 il rappresentante della Procura Federale si è opposto alla richiesta di rinvio in quanto non risulta pervenuta al suo Ufficio, alla data del dibattimento, alcuna istanza di patteggiamento. Il rappresentante si riporta per il resto all’atto di deferimento e chiede irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Pace Rosario;

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la Società ASD Nissa Futsal. Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Preliminarmente, va rilevata l’irritualità dell’istanza di rinvio, (che peraltro ha scontato l’opposizione della Procura federale), in quanto l’applicazione di sanzione su richiesta delle parti andava, ex art. 23 CGS, concordata con la Procura federale e sottoposta all’esame del Tribunale prima del dibattimento.

Nel merito, il procedimento trae origine dalla nota del 18 luglio 2016 con cui la Co.Vi.So.D. ha trasmesso alla Procura Federale la comunicazione di mancata ottemperanza, da parte della Società deferita, all’obbligo di inoltrare, entro il termine del 10 luglio 2015, la documentazione attestante il pagamento dell’importo pari ad € 5.050,00 a titolo di iscrizione, come prescritto al punto A4) del C.U. n. 800 del 18/06/2015.

Il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del suddetto termine del 10 luglio 2015, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10) e A11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di Euro 300,00, per ciascun inadempimento”; Incombeva dunque sull’incolpato l’onere, non assolto, di provare l’avvenuto invio della menzionata documentazione ovvero l’esistenza di esimenti.

Sennonché, costui nulla ha dedotto né osservato nel termine di 45 giorni concesso dalla Procura Federale con la comunicazione di conclusione delle indagini del 23 novembre 2016, notificato lo stesso giorno, cui ha fatto seguito la comunicazione del deferimento datata 2 febbraio 2017 e notificato nella stessa data.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Pace Rosario risponde, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS anche la Società ASD Nissa Futsal.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Pace Rosario, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la Società AS.D. Nissa Futsal, ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

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