F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 92/TFN-SD del 09 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EWANSIHA EMMANUEL TOM (Calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società SSD Chieti Calcio arl, attualmente tesserato per la Società ASD Spoltore Calcio) – (nota n. 9502/449 pf16-17 GP/AA/mg del 07.03.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EWANSIHA EMMANUEL TOM (Calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società SSD Chieti Calcio arl, attualmente tesserato per la Società ASD Spoltore Calcio) - (nota n. 9502/449 pf16-17 GP/AA/mg del 07.03.2017).

Il deferimento

Con atto del 7 marzo 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Ewansiha Emmanuel Tom per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, per aver disputato, quando era ancora tesserato per la SSD Chieti Calcio a r.l., alcuni allenamenti e due gare amichevoli con la SS Sambenedettese a r.l. (contro il Cascia il 24.7.16 e contro il Trastevere il 28.7.16).

La Procura ha ritenuto di svolgere il deferimento all’esito di attività di indagine compendiata nel medesimo deferimento.

Essa riferisce, altresì, che la Società Sambenedettese ed il Segretario sportivo della medesima, Sig. Nazareno Marchionni, sono addivenuti a definizione della sanzione ex art. 32 sexies del CGS.

Il patteggiamento

Alla riunione del 31 maggio 2017, di rinvio di quella del 27 aprile 2017 a causa del legittimo impedimento del difensore del deferito, é comparso il rappresentante della Procura Federale (Avv. Di Leginio) e, per il Sig. Ewansiha Emmanuel Tom, l’Avv. Di Blasio, munita di delega, i quali prima dell’apertura del dibattimento hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Ewansiha Emmanuel Tom sanzione base squalifica di mesi 2 (due) diminuita di 1/3, sanzione finale squalifica di giorni 40 (quaranta);

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento: Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Ewansiha Emmanuel Tom, a mezzo del proprio difensore Avv. Di Blasio, munita di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di giorni 40 (quaranta) a carico del Sig. Ewansiha Emmanuel Tom.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

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