F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 92/TFN-SD del 09 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIER PAOLO GHERLONE (all’epoca dei fatti Presidente della Società Asti Calcio FC), Società ASTI CALCIO FC – (nota n. 10837/438 pf16-17 GP/MB/gb del 3.04.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIER PAOLO GHERLONE (all’epoca dei fatti Presidente della Società Asti Calcio FC), Società ASTI CALCIO FC - (nota n. 10837/438 pf16-17 GP/MB/gb del 3.04.2017).

Il deferimento

Con atto del 3 aprile 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Pier Paolo Gherlone, all’epoca dei fatti Presidente della Società SD Asti Calcio Srl (ora Asti Calcio FC) per rispondere della “violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in riferimento a quanto stabilito dalla lega in accordo con la A.I.A., al punto 14, C.U. n. 1, alla voce “Allenatori” stagione sportiva 2014/2015” e la Società SD Asti Calcio Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del CGS.

Il deferimento è stato proposto sulla base della nota del Presidente del Collegio arbitrale della LND, in data 19 maggio 2017, con la quale è stato segnalato il superamento del limite massimo del compenso previsto per gli allenatori delle squadre dilettantistiche.

L’allenatore Roberto Bianchi, dopo aver ammesso la propria responsabilità, è addivenuto ad un patteggiamento ex art. 32, comma sexies, CGS.

Il dibattimento

All’udienza del 31 maggio 2017 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale nel riportarsi all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento con le seguenti richieste sanzionatorie:

- inibizione di mesi 3 (tre) a carico del Sig. Pier Paolo Gherlone;

- ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00) a carico della Società Asti Calcio FC;

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dagli atti depositati dalla Procura federale, ed in particolare dall’accordo economico, risulta inequivocabilmente che la Società e l’allenatore del settore tecnico Roberto Bianchi hanno violato i limiti massimi del compenso previsto per gli allenatori al punto 14 del C.U. n. 1 per la stagione sportiva 2014/2015, prevedendo un compenso di euro 4.000,00 senza rispettare il limite massimo euro 2.500,00.

Ne consegue, pertanto, la responsabilità del Presidente, nonché della Società deferita. Sanzioni congrue sono da ritenersi quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Pier Paolo Gherlone, inibizione di mesi 2 (due);

- per la Società Asti Calcio FC, l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

 

 

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