F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 92/TFN-SD del 09 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CEROLINI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Civitanovese SSD a rl), Società US CIVITANOVESE SSD a rl – (nota n. 10478/531 pf16- 17 GP/AA/mg del 27.03.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CEROLINI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Civitanovese SSD a rl), Società US CIVITANOVESE SSD a rl - (nota n. 10478/531 pf16- 17 GP/AA/mg del 27.03.2017).

Il deferimento

Con atto del 27 marzo 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Giuseppe Cerolini, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante legale della Società US Civitanovese SSD a r.l. “per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e alla lettera E) del CU n. 1 dell’1/07/2016 del Dipartimento Interregionale della LND, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la Stagione Sportiva 2016/2017, entro il termine stabilito dalla normativa federale” e la Società US Civitanovese SSD a r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS.

Il deferimento è stato proposto sulla base della segnalazione della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 28 novembre 2016, con la quale il predetto Dipartimento ha  segnalato che  la  Società  in  oggetto  non  ha  provveduto  al  deposito  degli  accordi economici così come stabilito dall’art. 94 ter, NOIF del C.U. n. 1 del 1.07.2016 del Dipartimento Interregionale.

Il dibattimento

All’udienza del 31 maggio 2017 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale nel riportarsi all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento con le seguenti richieste sanzionatorie:

- inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Giuseppe Cerolini;

- ammenda di € 1000,00 (Euro mille/00) a carico della Società US Civitanovese SSD a r.l. Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Da quanto attestato dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 28 novembre 2016, risulta inequivocabilmente che la Società in oggetto non ha provveduto al deposito degli accordi economici così come stabilito dall’art. 94 ter. NOIF del C.U. n.1 del 1.07.2016

Ne consegue, pertanto, la responsabilità del legale rappresentante, nonché della Società rappresentata.

Tenuto conto della vicenda complessiva, del suo sviluppo e delle condotte poste in essere, il tribunale ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Pertanto, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Giuseppe Cerolini, inibizione di mesi 2 (due);

- per la Società US Civitanovese SSD a r.l., l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

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