F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 95/TFN-SD del 21 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACR Messina Calcio), Società ACR MESSINA CALCIO – (nota n. 11637/208 pf16-17 AS/GP/ac del 21.04.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACR Messina Calcio), Società ACR MESSINA CALCIO - (nota n. 11637/208 pf16-17 AS/GP/ac del 21.04.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 21 aprile 2017 (11637/208 pf16-17 AS/GP/ac), ha deferito a questo Tribunale il Sig. Pietro Lo Monaco, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACR Messina Calcio, a cui veniva contestata la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai punti A9) e A10) del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, n. 167/2015, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00, rispettivamente della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco rilasciata dall’ente proprietario (A9) e della comunicazione della Lega Pro e della CO.VI.SOC, attestante la inesistenza di situazioni debitorie nei confronti della F.I.G.C. e dei tesserati, delle Leghe e di altre Società affiliate comprensive di vertenze da deliberare ovvero l’ammontare di eventuali situazioni debitorie esistenti (A10) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione dei predetti incombenti; ha altresì deferito la Società ACR Messina Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, stante la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il mancato deposito nei termini prescritti dalla normativa Federale della documentazione relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2015/2016 da parte della Società deferita veniva segnalato dalla Co.Vi.So.D. con nota del 26 aprile 2016. La Procura, ai fini del deferimento, ha rilevato come il predetto Comunicato Ufficiale preveda espressamente che “l’inosservanza del medesimo termine, per l’invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”.

Il dibattimento

Alla riunione del 15 giugno 2017, è comparsa la Procura Federale che ha insistito per l’accoglimento del deferimento e per l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del Sig. Pietro Lo Monaco la inibizione di giorni 40 (quaranta) di cui giorni 30 (trenta) per il primo inadempimento e giorni 10 (dieci) per il successivo.

- a carico della Società ACR Messina Calcio l’ammenda di € 2.000,00 (euro duemila). Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato memorie difensive.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2015/2016, prevedeva a pena di decadenza che le Società dovessero formalizzare la domanda di iscrizione al campionato nel periodo compreso dal 6 luglio 2015 al 10 luglio 2015 ore 18.00 e che tale domanda doveva essere accompagnata dalla documentazione indicata nei punti da A1) a A11) del C.U.

L’inosservanza del termine ultimo del 10 luglio 2015 ore 18.00, in caso di mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, come rilevato in sede di deferimento, costituisce illecito disciplinare sanzionato con l’ammenda a carico della Società di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento.

Nel caso in esame, risultano non contestati gli inadempimenti della Società deferita, che non ha trasmesso entro il suddetto termine al Dipartimento Interregionale la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco e la dichiarazione di inesistenza di situazioni debitorie ovvero  l’ammontare  di  eventuali  situazioni  debitorie  esistenti  con  relativa  fideiussione bancaria (previsti rispettivamente ai punti A9 e A10 del C.U. n. 167/2015 LND-Dipartimento Interregionale).

Alla luce dei pacifici riscontri documentali, il deferimento merita di essere accolto, ritenendosi congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale sia nei confronti della Società che del legale rappresentante p.t.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Pietro Lo Monaco, inibizione di giorni 40 (quaranta);

- per la Società ACR Messina Calcio, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

 

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