F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 95/TFN-SD del 21 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO CAROSI (all’epoca dei fatti dirigente della Società SSD Cynthia 1920 Srl), GIACINTO BERTUCCI (Presidente della Società SSD Cynthia 1920 Srl), Società SSD CYNTHIA 1920 Srl – (nota n. 11528/527 pf16-17 GP/GT/ag del 19.04.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  DARIO CAROSI (all’epoca dei fatti dirigente della Società SSD Cynthia 1920 Srl), GIACINTO BERTUCCI (Presidente della Società SSD Cynthia 1920 Srl), Società SSD CYNTHIA 1920 Srl - (nota n. 11528/527 pf16-17 GP/GT/ag del 19.04.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 19 aprile 2017 (11528/527 pf16-17 GP/GT/ag), ha deferito a questo Tribunale:

- il Sig. Dario Carosi, nella stagione 2016/2017 dirigente delegato dal Presidente della Società SSD Cynthia 1920, Sig. Bertucci Giacinto (al momento dei fatti sottoposto a provvedimento inibitorio), per avere omesso un preciso dovere di controllo sulla regolarità formativa dell’accordo  economico del 01/08/2016 sottoscritto dal tecnico Sig. Romolo Santolamazza con la Società SSD Cynthia 1920, non sorvegliando adeguatamente che la firma sul contratto fosse stata apposta personalmente dal tecnico, essendo la stessa risultata, in sede istruttoria, palesemente apocrifa e, comunque, non riferibile al Sig. Santolamazza Romolo; il tutto in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS;

- il Sig. Bertucci Giacinto, Presidente della Società SSD Cynthia 1920, nella stagione 2016/2017, per avere scientemente permesso o, comunque, non impedito, nella sua qualità, la violazione ascrivibile al Sig. Santolamazza Romolo, consistita nello svolgere, nel corso della stagione sportiva 2016/2017, attività tecnica quale allenatore della prima squadra, almeno sino al 04/10/2016, in favore della Società SSD Cynthia 1920 Srl, partecipante al Campionato Nazionale di Serie D, non in costanza di tesseramento con detta Società; il tutto contravvenendo al dettato di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF;

- la Società SSD Cynthia 1920, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, per le condotte ascrivibili rispettivamente al suo Presidente e al suo tecnico, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS

Con esposto depositato presso la Procura Federale il 21/10/2016 prot. n. 4282, il Sig. Romolo Santolamazza denunciava la dirigenza ed il legale rappresentante p.t. della Società SSD Cynthia 1920 in relazione all’accordo economico del 01/08/2016 intervenuto tra le parti per la conduzione della prima squadra per la stagione sportiva 2016/2017.

Il tecnico rappresentava di non aver mai sottoscritto alcun contratto con la Società per l’assunzione di tale incarico e, in particolare, disconosceva la firma apposta sul modulo prestampato di “Accordo tipo a titolo gratuito fra Società aderenti alla lega nazionale dilettanti e allenatori dilettanti” datato 01/08/2016 e depositato presso le competenti sedi della LND.

Il denunciante nel contestare la natura apocrifa della sottoscrizione apposta sul contratto ne respingeva altresì il contenuto, affermando di non aver mai prestato consenso a svolgere l’attività a titolo gratuito e di aver raggiunto con la Società ulteriori e diversi accordi di natura economica pattuendosi un compenso complessivo pari ad € 10.000,00 da corrispondere in 10 mensilità. Il Sig. Santolamazza riferiva di aver più volte inutilmente chiesto alla Società il rilascio di copia del contratto e, pertanto, di aver acquisito detta copia dopo l’esonero comunicatogli in data 04/10/2016, allorquando aveva richiesto al Comitato Interregionale della LND i documenti depositati dalla Società in relazione alla sua figura di responsabile tecnico della prima squadra.

La Procura, al termine di articolata attività di indagine, in sede di deferimento ha confermato la natura apocrifa della sottoscrizione del tecnico Romolo Santolamazza apposta in calce all’accordo economico intervenuto con la Società SSD Cynthia 1920 e questo in base alle dichiarazioni rese dal diretto interessato nonché attraverso la comparazione con altre scritture provenienti dal tecnico acquisite agli atti.

Tuttavia, le numerose testimonianze acquisite in sede di audizione sono risultate sul punto “contrastanti e inconciliabili” e, quindi, inidonee a fornire elementi certi per individuare il soggetto che ha materialmente apposto la firma sul documento. Parimenti non è stato possibile raggiungere prova certa sul reale contenuto degli accordi economici intervenuti tra la Società ed il tecnico, ovvero la natura a titolo oneroso o gratuito della prestazione.

Viene, perciò, contestato al Sig. Dario Carosi, che sottoscriveva il contratto per la Società SSD Cynthia 1920 nella qualità di dirigente delegato dal Presidente nel periodo di interesse, di non aver esercitato il potere di controllo sulla regolarità formale e sostanziale degli atti posti in essere in nome e per conto della Società e, quindi, vigilato adeguatamente sulla corretta formazione dell’accordo economico datato 01.08.2016.

Per quanto concerne, invece, l’attività tecnica svolta dal Sig. Santolamazza nella stagione sportiva 2016/2017, in favore della Società SSD Cynthia 1920 quale allenatore della prima squadra partecipante al Campionato Nazionale di serie D, attività svolta non in costanza di tesseramento con la Società, per il Sig. Santolamazza si procede dinanzi alla Sezione Disciplinare per il Settore Tecnico.

E’ chiamato a rispondere in questa sede il Sig. Bertucci Giacinto, Presidente della Società SSD Cynthia 1920, per aver permesso o, comunque, non impedito lo svolgimento dell’attività tecnica da parte di soggetto non tesserato.

Il dibattimento

Alla riunione del 15.06.2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Carosi Dario;

- inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Bertucci Giacinto;

- per la Società SSD Cynthia 1920, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Sono presenti i deferiti Sig. Bertucci e Sig. Carosi, i quali respingono gli addebiti mossi affermando, in particolare in merito alla sottoscrizione apposta dal Carosi sul prestampato di accordo oggetto di indagine, che si tratterebbe di un timbro recante la firma del Sig. Carosi ed utilizzato dalla segreteria della Società per la sottoscrizione degli atti in sua assenza.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Nel caso in esame, il Sig. Carosi ha ammesso nel corso dell’udienza di non essere stato presente al momento della sottoscrizione dell’accordo con l’allenatore Santolamazza e che la firma sotto lo stesso apposta non sarebbe autografa ma, bensì, una riproduzione ottenuta con un timbro depositato presso la segreteria della Società.

Le dichiarazioni rese dal dirigente delegato nel periodo di interesse denotano una significativa superficialità nella gestione amministrativa della SSD Cynthia 1920 e nel compimento di atti idonei a produrre effetti giuridici nel sistema Federale di appartenenza. Tali dichiarazioni, pertanto, determinano la responsabilità disciplinare del Sig. Carosi per aver omesso di vigilare sulla regolarità formativa dell’atto posto in essere in nome e per conto della SSD Cynthia 1920.

In merito alle contestazioni mosse al Sig. Bertucci per aver permesso o, comunque, non impedito al Sig. Santolamazza lo svolgimento dell’attività tecnica come allenatore della prima squadra della Società SSD Cynthia 1920, stagione sportiva 2016/2017, in violazione dell’Ordinamento Federale non essendo quest’ultimo tesserato per la Società, si tratta di addebiti provati per tabulas (lo stesso deferito nel corso del dibattimento non ha eccepito nulla a riguardo).

Risulta, quindi, confermata la responsabilità disciplinare del Sig. Bertucci per aver agito in violazione del dettato di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF.

Da tutto quanto sopra dedotto e argomentato deriva, altresì, la responsabilità diretta e oggettiva della Società SSD Cynthia 1920 per le condotte ascrivibili rispettivamente al Presidente e al tecnico, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Signor Dario Carosi, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 2 (due), al Sig. Giacinto Bertucci, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società SSD Cynthia 1920, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).

 

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