F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 95/TFN-SD del 21 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO ORIGO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Polisportiva Sarnese), Società SSD POLISPORTIVA SARNESE – (nota n. 11204/594 pf16-17 AS/GP/ac dell’11.04.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO ORIGO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Polisportiva Sarnese), Società SSD POLISPORTIVA SARNESE - (nota n. 11204/594 pf16-17 AS/GP/ac dell’11.04.2017).

Il deferimento

La Procura Federale con atto datato 11 aprile 2017 ha deferito a questo Tribunale il Sig. Francesco Origo, nella qualità di Presidente della SSD Polisportiva Sarnese, al quale ha contestato la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A6) del C.U. della LND – Dipartimento Interregionale n. 167 del 18.06.2015, recante disposizioni per la iscrizione al campionato di Serie D stagione sportiva 2015/2016, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00 della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società, mancando di adottare idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente; è stata altresì deferita la Società SSD Polisportiva Sarnese ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS stante l’inadempimento ascritto al proprio legale rappresentante.

Siffatto deferimento aveva tratto le mosse dalla comunicazione della Co.Vi.So.D del 14 aprile 2016, che aveva evidenziato il mancato deposito da parte della Società della descritta documentazione.

La memoria difensiva

Il Sig. Francesco Origo ha fatto pervenire a questo Tribunale per sé e per la Società una memoria difensiva, sottoscritta dall’Avv. Antonella Matrisciano, munita di mandato, con la quale ha chiesto il proscioglimento, deducendo che in data 24.6.2015 aveva provveduto per atto notarile a trasformare la Società da associazione sportiva dilettantistica in Società a responsabilità limitata e che non aveva potuto trasmettere nei termini previsti dalla normativa il certificato di vigenza della Società perché l’iscrizione della neo costituita Società nel registro delle imprese presso la CCIAA di Salerno all’epoca non era stata ancora meccanizzata.

Ha aggiunto che solo in data 14 luglio 2015 era stato possibile estrarre il documento, che egli aveva provveduto ad inviare immediatamente al competente Dipartimento, ma a mezzo fax e non secondo le modalità on-line, essendo ormai precluso l’invio telematico degli atti. Con il che appariva di tutta evidenza che l’inosservanza del termine era stata causata in via esclusiva dall’oggettiva impossibilità di allegare la visura attestante la vigenza della Società.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Giua e Pinto), la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’applicazione della sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del Sig. Francesco Origo e dell’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) a carico della Società SSD Polisportiva Sarnese Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

La normativa che si è richiamata, contenente gli adempimenti per la iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2015/2016, prevede che le Società devono formalizzare nel periodo compreso tra il 6 luglio ed il 10 luglio 2015 ore 18.00 l’iscrizione al campionato secondo le modalità on-line, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al campionato e della modulistica allegata, sotto comminatoria, decorso il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00, della mancata accettazione di alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.

Viene altresì precisato dalla suddetta normativa che l’adempimento di cui sopra deve essere comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da 1 a 11, che tuttavia possono essere trasmessi in un secondo momento rispetto alla richiesta di iscrizione e cioè entro e non oltre le ore 17.00 del 22 luglio 2015.

In caso di mancato rispetto del primo dei due termini (10 luglio) la Società è considerata comunque inadempiente e l’inadempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva con l’ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

Nel caso in esame, risulta documentalmente provato e peraltro non contestato che la Società deferita non ha provveduto a trasmettere al competente Dipartimento la visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (punto A6), sicché la Società va sanzionata per tale inadempimento con l’ammenda di € 1.000,00 (mille).

Per quel che concerne la posizione dell’Origo, Presidente della Società e come tale responsabile della violazione di cui trattasi, la sanzione va ricercata nell’ambito dell’art. 19 CGS e può essere applicata in conformità del chiesto, che corrisponde al sedimentato orientamento di questo Tribunale (inibizione di gg. 30 per un solo inadempimento).

La tesi difensiva dei deferiti non può trovare accoglimento; il ritardo rispetto al termine di trasmissione dell’atto dell’acquisizione della visura camerale della Società, pur determinato dalla mancata tempestiva meccanizzazione da parte della CCIAA, non costituisce né esimente, né attenuante del mancato rispetto del termine, che ha carattere di perentorietà, desumibile dalla natura di illecito disciplinare, prevista dalla normativa

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Francesco Origo, nella qualità, l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla SSD Polisportiva Sarnese (ora SSD Polisportiva Sarnese 1926 a r.l.) l’ammenda di € 1.000,00 (mille).

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