F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 95/TFN-SD del 21 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO AMATO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri), Società ASD DUE TORRI – (nota n. 11213/657 pf16-17 GP/AA/mg dell’11.04.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  CARLO AMATO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri), Società ASD DUE TORRI - (nota n. 11213/657 pf16-17 GP/AA/mg dell’11.04.2017).

Il deferimento

La Commissione Accordi Economici della LND, con decisione pubblicata sul C.U. n. 135 del 19.10.2015, accoglieva il reclamo del calciatore Alessio Lo Nigro, tesserato con la Società ASD Due Torri e condannava detta Società a pagare al ricorrente la somma di € 3.950,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto dall’accordo economico sottoscritto dalle parti per la stagione sportiva 2013/2014 di € 9.000,00, che la Società aveva solo parzialmente onorato.

Tale decisione, impugnata dalla Società, veniva confermata dalla Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale, che poneva a carico della reclamante le spese del procedimento (decisione in C.U. 9/TFN Sez. Vertenze Economiche 17.12.2015).

La Società, per quanto informata dalla Segreteria del Dipartimento Interregionale (comunicazione 26.10.2015 prot. 454.8/MdA/cc/Segr. e comunicazione 11.01.2016 prot. 666.81/MdA/cc/Segr. entrambe trasmesse a mezzo fax) che il termine ultimo per la presentazione della liberatoria con allegato documento di identità del calciatore, datati e firmati dallo stesso, era di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, non si rendeva adempiente all’obbligo di pagamento nel termine di cui all’art. 94 ter NOIF, sicché la Procura Federale, informata dalla stessa Segreteria con nota del 20.6.2016, deferiva a questo Tribunale il Sig. Carlo Amato, nella qualità di Presidente della Società ASD Due Torri, al quale contestava la violazione degli artt. 1/bis comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF e 8 commi 9 e 10 CGS, per non aver pagato al calciatore Alessio Lo Nigro le somme che erano state accertate nel contenzioso che si è sopra descritto. Veniva altresì deferita la Società ASD Due Torri ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, dovendo essa rispondere della violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Giua e Pinto), la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento, in una alle sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Carlo Amato e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica a carico della Società, da scontarsi secondo il principio della maggiore afflittività, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Recita l’art. 94 ter comma 11 secondo cpv. NOIF che “… il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di impugnazione al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’organo d’appello”.

Dagli atti del deferimento risulta che le comunicazioni di cui trattasi (intendendosi per tali quella relativa alla decisione della Commissione Accordi Economici e l’altra relativa alla decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche) sono state tempestivamente inviate alla Società e da quest’ultima puntualmente ricevute, mentre non vi è traccia dell’avvenuto adempimento della Società.

Va al riguardo precisato che il termine dei 30 (trenta) giorni previsto dalla norma ha natura inderogabile e che non cancella né attenua l’illecito la circostanza che il pagamento sia avvenuto dopo la scadenza del termine, circostanza questa che comunque non si rinviene nel caso in esame.

In applicazione di questi principi il deferimento deve essere accolto, al pari delle sanzioni richieste, che costituiscono il minimo edittale dei commi 9 e 10 art. 8 CGS (cfr. Commissione Disciplinare Nazionale C.U. 16.02.2012 n. 63).

La penalizzazione del punto in classifica per la Società ASD Due Torri va applicato con riferimento alla stagione sportiva 2017/2018, risultando la Società esclusa dal campionato 2016/2017 a motivo della sua rinuncia a più gare ufficiali.

Nulla a titolo di ammenda, non essendo sanzione prevista dalla normativa richiamata nel deferimento.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Carlo Amato, nella qualità, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Due Torri la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel campionato di prima squadra della prossima stagione sportiva 2017/2018.

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