F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 95/TFN-SD del 21 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SSD AVIS PLEIADE POLICORO Srl – (nota n. 11571/1028 pf16-17 GP/blp del 19.04.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SSD AVIS PLEIADE POLICORO Srl - (nota n. 11571/1028 pf16-17 GP/blp del 19.04.2017).

Il deferimento

La Divisione Calcio a 5, con nota protocollata in data 21 marzo 2017 al n. 10253, chiedeva alla Procura Federale di valutare la portata lesiva della dichiarazione rilasciata e divulgata mediante pubblicazione sul social network Facebook dal Sig. Leopoldo Capurso, subentrato alla guida tecnica della Società Calcio a 5 Avis Policoro a partire dal Gennaio 2017, con la quale erano stati mossi dal Capurso giudizi e rilievi lesivi dell’operato del Giudice Sportivo di detta Divisione in relazione ad una decisione adottata dallo stesso organo giudicante nei confronti di detta Società.

Tale sanzione, che era stata preceduta da altra che aveva comminato alla Società la sanzione della disputa a porte chiuse di tutte le gare interne che la Società avrebbe dovuto disputare sino al 30 giugno 2018 (C.U. n. 708 del 3.3.2017), era consistita nell’ulteriore sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (C.U. n. 725 dell’8.3.2017), in quanto, nel corso della gara del 4 marzo 2017, successiva alla prima sanzione, veniva consentito l’accesso nell’impianto di giuoco della Società a circa 150 sostenitori di entrambe le squadre, che si rendevano protagonisti di intemperanze sugli spalti.

Lo scritto attribuito al Capurso era stato del seguente letterale tenore: “ho cercato sempre di accettare tutte le sanzioni nella mia carriera ma qui parliamo di un FALSO STORICO SENZA SENSO!! Questa è una vergogna totale e assoluta senza ombra di dubbio!! Rimango veramente BASITO!!! Spero che ci sia velocemente un cambio di rotta altrimenti sarà durissima accettare simili ingiustizie! A me interessa poco di multe o quant’altro le paga la Società, ma qui ci troviamo di fronte ad UN FALSO COLOSSALE che non riesco a spiegarmi!!”.

La Procura Federale, aperto il procedimento disciplinare n. 1028pf16-17, avente ad oggetto le dichiarazioni rese attraverso un post pubblicato sul social network face book dal Sig. Leopoldo Capurso, allenatore della Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl nei confronti del Giudice Sportivo della Divisione C5, con atto del 19 aprile 2017 deferiva a questo Tribunale la SSD Avis Pleiade Policoro Srl affinché rispondesse della violazione degli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 CGS a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo allenatore e tesserato Sig. Leopoldo Capurso.

Quest’ultimo non era deferito, in quanto aveva composto la propria posizione con l’accordo del 19.4.2017, assunto ai sensi dell’art. 32 sexies CGS.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Giua e Pinto), la quale, in accoglimento del deferimento, ha chiesto comminarsi alla Società deferita la sanzione dell’ammenda di € 900,00 (novecento).

Nessuno è comparso per la Società, né sono pervenuti scritti a sua difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 CGS “ai soggetti dell’Ordinamento Federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di Società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o della FIFA”.

“Le Società – aggiunge la norma al comma 2 – sono responsabili ai sensi dell’art. 4 delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati, nonché dai soggetti di cui all’art. 1 bis comma 5”.

La stessa disciplina si rinviene nell’art. 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI (delibera 30.10.2012 del Consiglio Nazionale CONI).

In concreto, ai fini della effettiva violazione della norma, occorre verificare se le dichiarazioni o gli scritti attribuiti all’incolpato siano o meno riconducibili al diritto di critica e se l’inserimento di tali scritti sul social network Facebook possa essere considerato pubblico, in quanto destinato, per il mezzo o la sua capacità di diffusione, ad essere conosciuto o conoscibile da più persone.

Nel caso in esame, lo scritto del Capurso, che non è stato dal medesimo smentito, non può essere considerato espressione del diritto di critica perché comunque viola l’art. 30 comma 1 Statuto Federale (che obbliga i tesserati, le Società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgo attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’Ordinamento Federale, ad osservare lo Statuto e ogni altra norma Federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata) e perché non reca rispetto alla decisione dell’organo di giustizia sportiva (nella specie la decisione del Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 725 dell’8.3.2017), che anzi definisce preda di un colossale falso storico senza precedenti (Cfr. Commissione Disciplinare Nazionale, C.U. 12.12.2008 n. 44).

Quanto poi al mezzo utilizzato per la comunicazione, non può revocarsi in dubbio che il network Facebook ha in potenza una considerevole diffusione, che, se non limitata dall’utilizzatore ad una ristretta cerchia di amici (e non vi è prova che questo sia stato fatto dal Capurso), costituisce l’aggravante del già richiamato comma 4 art. 5 CGS (Cfr. Commissione Disciplinare Nazionale, C.U. 24.10.2003 n. 29).

Il deferimento va pertanto accolto nel merito, con riduzione della sanzione entro limiti di minore entità, considerata la consistenza della Società e l’attività dalla medesima effettivamente svolta.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

in accoglimento del deferimento, infligge alla Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

 

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