F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 95/TFN-SD del 21 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI FRESCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Virtusvecomp Verona), Società SSD ARL VIRTUSVECOMP VERONA – (nota n. 11205/600 pf16-17 AS/GP/ac dell’11.4.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  LUIGI FRESCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Virtusvecomp Verona), Società SSD ARL VIRTUSVECOMP VERONA - (nota n. 11205/600 pf16-17 AS/GP/ac dell’11.4.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 11 aprile 2017 (11205/600 pf16-17 AS/GP/ac), ha deferito a questo Tribunale il Sig. Luigi Fresco, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSDARL Virtusvecomp Verona, a cui veniva contestata la violazione dell’art.

10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A2) del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, n. 167/2015, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00 di copia del verbale dell’assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2015/2016 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente; ha altresì deferito la Società AC SSDARL Virtusvecomp Verona a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, stante la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il mancato deposito nei termini prescritti dalla normativa Federale della documentazione relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2015/2016 da parte della Società deferita veniva segnalato dalla Co.Vi.So.D. con nota del 26 aprile 2016. La Procura, ai fini del deferimento, ha rilevato come il predetto Comunicato Ufficiale preveda espressamente che “l’inosservanza del medesimo termine, per l’invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”.

Il dibattimento

Alla riunione del 15 giugno 2017, è comparsa la Procura Federale che ha insistito per l’accoglimento del deferimento e per l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del Sig. Luigi Fresco la inibizione di giorni 30 (trenta)

- a carico della Società AC SSDARL Virtusvecomp Verona l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato memorie difensive.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2015/2016, prevedeva a pena di decadenza che le Società dovessero formalizzare la domanda di iscrizione al campionato nel periodo compreso dal 6 luglio 2015 al 10 luglio 2015 ore 18.00 e che tale domanda doveva essere accompagnata dalla documentazione indicata nei punti da A1) a A11) del C.U.

L’inosservanza del termine ultimo del 10 luglio 2015 ore 18.00, in caso di mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, come rilevato in sede di deferimento, costituisce illecito disciplinare sanzionato con l’ammenda a carico della Società di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento.

Nel caso in esame, risulta non contestato l’inadempimento della Società deferita, che non ha trasmesso entro il suddetto termine al Dipartimento Interregionale copia del verbale di assemblea cariche sociali (previsto al punto A2 del C.U. n. 167/2015 LND-Dipartimento Interregionale).

Alla luce dei pacifici riscontri documentali, il deferimento merita di essere accolto, ritenendosi congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale sia nei confronti della Società che del legale rappresentante p.t.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Luigi Fresco, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la Società AC SSDARL Virtusvecomp Verona, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it