F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 95/TFN-SD del 21 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO PATTARELLO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Cittadella Srl, attualmente tesserato per la Società Bologna FC 1909 Spa – (nota n. 11446/487 pf16- 17 GP/GT/ag del 18.04.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO  PATTARELLO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Cittadella Srl, attualmente tesserato per la Società Bologna FC 1909 Spa - (nota n. 11446/487 pf16- 17 GP/GT/ag del 18.04.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 18 aprile 2017 (11446/487 pf16-17 GP/GT/ag ), ha deferito a questo Tribunale il Sig. Emiliano Pattarello, all’epoca dei fatti oggetto di contestazione calciatore tesserato per la Società Cittadella, a cui veniva contestata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3 comma 3.1, 5 commi 5.1 e 5.5 e art. 6 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dal 01.04.2015, per aver conferito mandato di rappresentanza datato 16.05.2016 al Sig. Giacomo Guidolin, soggetto all’epoca non iscritto nel registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C.

La mancata iscrizione del Sig. Guidolin nel registro dei procuratori sportivi al momento della sottoscrizione del contratto di rappresentanza con il Sig. Pattarello, in data 16 maggio 2016, veniva segnalata alla Procura Federale dalla Commissione Procuratori Sportivi con nota del 5 ottobre 2016, prot. n. 6976/SS 16-17.

La Procura, ai fini del deferimento, ha rilevato come dagli atti trasmessi dalla Commissione Procuratori Sportivi emerga che il Sig. Giacomo Guidolin alla data del 16 maggio 2016 non era iscritto nel registro dei Procuratori Sportivi, in quanto la precedente iscrizione era giunta a scadenza il 31.12.2015 e la successiva reiscrizione veniva effettuata dallo stesso professionista solo in data 10.06.2016.

La memoria difensiva

Nei termini di rito il difensore del Sig. Pattarello ha fatto pervenire memoria difensiva declinando ogni responsabilità del giocatore per i fatti oggetto di contestazione.

In particolare, il Sig. Pattarello, sedicenne al momento della sottoscrizione del contratto, conferiva mandato al Sig. Guidolin in data 16 maggio 2016 tramite gli esercenti la rappresentanza genitoriale.

La nullità del menzionato negozio veniva dichiarata dalla Commissione Procuratori Sportivi nell’ottobre 2016, allorquando veniva accertato che il Sig. Guidolin, regolarmente iscritto presso l’elenco dei Procuratori Sportivi sino al 31 dicembre 2015, all’epoca del conferimento del mandato non aveva provveduto a rinnovare l’iscrizione. Rinnovo avvenuto in data 10 giugno 2016 attraverso il pagamento della quota amministrativa.

Ai fini di una corretta individuazione delle responsabilità connesse a tale ritardo di iscrizione, la difesa richiama la decisione della Commissione Procuratori Sportivi di cui al C.U. n. 10/PS del 13 marzo 2017. La Commissione, infatti, in quella sede ha accertato come l’errore in cui era incorso il Guidolin sarebbe stato da ascriversi alla Società Football Capital ltd, Società in seno alla quale svolge l’attività di Procuratore Sportivo e che avrebbe tardato ad eseguire il pagamento relativo all’iscrizione annuale 2016 nonostante tale disposizione fosse stata impartita dallo stesso Guidolin il 10.5.2016 (quindi prima di ricevere il mandato da Pattarello). La circostanza veniva comprovata con dichiarazione rilasciata alla Commissione dal responsabile amministrativo di Football Capital ltd con la quale quest’ultimo si assumeva la responsabilità dell’errore.

Tale circostanza, quindi, per la Commissione riconduceva la condotta del Guidolin ad una violazione di lieve gravità, residuando in capo allo stesso esclusivamente l’omesso controllo sulla corretta esecuzione dell’incarico assegnato.

Nel valutare eventuali profili di antidoverosità della condotta del giocatore la difesa sottolinea come si debbano tenere nella dovuta considerazione i seguenti elementi: la giovane età del ragazzo alla sua prima esperienza nei rapporti con un Procuratore Sportivo, il legittimo affidamento sul corretto operato del professionista che gli aveva confermato di essere regolarmente iscritto presso l’Elenco dei Procuratori Sportivi, il tempestivo deposito del contratto di rappresentanza presso la Commissione Federale con pagamento della relativa tassa di registrazione.

Il dibattimento

Alla riunione del 15.06.2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la seguente sanzione:

- a carico del Sig. Pattarello Emiliano l’ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00);

La difesa, dopo aver esposto al Collegio le proprie ragioni, si è riportata alla memoria difensiva ed alle conclusioni nella stessa rassegnate.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Nel caso in esame, i fatti contestati paiono essere di pacifica acquisizione: l’iscrizione nel registro dei Procuratori Sportivi del Sig. Giacomo Guidolin con decorrenza 07.05.2015 veniva a scadenza il 31.12.2015 in attuazione di quanto disposto dalle Norme Transitorie di cui al vigente Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo entrato in vigore il 01.04.2015. La lettera C) di tali disposizioni transitorie sul punto recita: “Gli iscritti al cessato elenco degli agenti di calciatori alla data del 31 marzo 2015 possono richiedere l’iscrizione nel Registro con validità fino al 31 dicembre 2015….”.

L’iscrizione del Sig. Guidolin per l’anno 2016 avveniva successivamente solo in data 10.06.2016 attraverso il pagamento della quota amministrativa all’uopo richiesta, conseguentemente, tra il 31.12.2015 ed il 10.06.2016 lo stesso risultava non iscritto nel menzionato registro.

Se, quindi, nessun dubbio permane sulla nullità del contratto di rappresentanza stipulato in data 16.05.2016 da parte di soggetto che non avrebbe potuto legittimamente spendere la qualifica di Procuratore Sportivo stante la mancata iscrizione nel periodo di interesse, tuttavia, tale ritardo non pare possa essere ascritto in alcun modo al Sig. Pattarello.

Sono condivisibili le conclusioni raggiunte dalla Commissione Procuratori Sportivi con la decisione di cui al C.U. n. 10/PS del 13 marzo 2017.

Ed invero, ai fini dell’irrogazione della sanzione conseguente alla mancata iscrizione la Commissione ha ritenuto di dover apprezzare sia la sussistenza della buona fede che la concomitante negligenza del responsabile amministrativo di Football Capital ltd nell’esecuzione dell’ordine impartito tempestivamente dal Guidolin. Le predette considerazioni, tuttavia, pur attenuando in maniera considerevole la rilevanza disciplinare di quanto accaduto, hanno portato in ogni caso ad affermare la responsabilità del mandatario su cui gravava il preciso obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione dell’incarico assegnato (finalizzare l’iscrizione 2016 mediante il pagamento degli oneri dovuti).

Ad avviso di questo Collegio, nondimeno, tutti i riscontri documentali portano viceversa ad affermare non solo l’assoluta buona fede del Sig. Emiliano Pattarello ma l’assenza di condotte allo stesso ascrivibili in termini di responsabilità disciplinare.

Il rinvio operato in sede di deferimento ad una pluralità di disposizioni contenute nel Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo non consente a ben vedere di individuare un solo obbligo sussistente in capo al calciatore e che si possa assumere da questi violato. Alla luce delle circostanze emerse, infatti, il Sig. Pattarello ha concluso il contratto di rappresentanza con un professionista che, per una serie di circostanze in alcun modo imputabili al calciatore, ha rinnovato con ritardo la propria iscrizione nel registro dei Procuratori Sportivi lasciando scoperto un lasso di circa 6 mesi.

Ricevuta dal Sig. Guidolin la prova dell’avvenuto deposito del contratto di rappresentanza e del pagamento della tassa di registrazione nel termine di 20 giorni dalla stipula presso gli organi  federali  deputati,  il  Sig.  Pattarello  ha  potuto  legittimamente  fondare  il  proprio affidamento sulla regolarità formale e sostanziale dell’intera operazione, non rinvenendosi alcuna disposizione che vincoli il mandante con ulteriori, diversi obblighi di vigilanza e di controllo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie il Sig. Emiliano Pattarello.

 

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