F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 96/TFN-SD del 21 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO BRUNO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società US Latina Calcio Srl), MARCO CRIMI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società US Latina Calcio Srl), PASQUALE MAIETTA (all’epoca dei fatti Amministratore e legale rappresentante della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl – (nota n. 11095/293 pf16-17 GP/GT/mg del 10.4.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO BRUNO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società US Latina Calcio Srl), MARCO CRIMI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società US Latina Calcio Srl), PASQUALE MAIETTA (all’epoca dei fatti Amministratore e legale rappresentante della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 11095/293 pf16-17 GP/GT/mg del 10.4.2017).
Il deferimento
Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 293 pf16-17, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot.11095/293pf16-17/GP/GT/mg del 10 aprile 2017:
- il Sig. Alessandro Bruno, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’US Latina Calcio Srl;
- il Sig. Marco Crimi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’US Latina Calcio Srl;
- il Sig. Pasquale Maietta, all’epoca dei fatti Amministratore e legale rappresentante dell’US Latina Calcio Srl;
- la Società US Latina Calcio Srl; per rispondere:
il Sig. Alessandro Bruno e il Sig. Marco Crimi, all’epoca dei fatti entrambi calciatori tesserati per l’US Latina Calcio Srl, nonchè il Sig. Pasquale Maietta all’epoca dei fatti Amministratore e legale rappresentante dell’US Latina Calcio Srl in ordine alla violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS, ovvero di quei principi di lealtà, probità e correttezza che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva della F.I.G.C., per aver intrattenuto rapporti e contatti personali con Costantino Di Silvio, detto “Cha Cha“, soggetto appartenente alla criminalità organizzata, nella consapevolezza che questi interagiva con i gruppi della tifoseria organizzata del Latina, operando una sorta di protezione della squadra e dei tesserati dell’US Latina Calcio Srl; omettendo di rifiutare l’influenza e la protezione che lo stesso Di Silvio offriva, sia a livello personale, sia con riguardo a situazioni riferibili all’attività sportiva;
- la Società US Latina Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per la condotta, ascrivibile al suo Presidente all’epoca dei fatti, Sig. Pasquale Maietta, per come sopra decritta; nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per quando contestato ai suoi tesserati Sig.ri Alessandro Bruno e Marco Crimi.
Le memorie difensive
É pervenuta memoria difensiva del tesserato Alessandro Bruno con il patrocinio degli Avv.ti Alessandro Calcagno e Silvia Abbo con la quale si è richiesta l’assoluzione da ogni addebito.
Il dibattimento
All’odierna udienza si è costituito il Crimi Marco con il patrocinio dell’Avv. Annalisa Roseti che ha insistito per il rigetto del deferimento e il proscioglimento del proprio assistito.
Il Crimi ha anche reso alcune dichiarazioni spontanee in ordine alla sua specifica posizione. L’Avv. Roseti è altresì comparsa in sostituzione degli Avv.ti Calcagno e Abbo per Alessandro Bruno; la stessa si è riportata alle conclusioni della memoria difensiva ritualmente depositata.
Non si è costituito il Maietta.
La Procura federale, dopo aver rappresentato al Tribunale la circostanza dell’avvenuta revoca dell’affiliazione per la Società US Latina Calcio, ha concluso per il non doversi procedere nei confronti della stessa e ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie nei confronti di:
- Alessandro Bruno e Marco Crimi: 4 (quattro) giornate di squalifica ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali;
- per Pasquale Maietta: inibizione di mesi 6 (sei);
I motivi della decisione
Preliminarmente il Collegio, nel prendere atto dell’avvenuta revoca dell’affiliazione della Società US Latina Calcio, giusto Com. Uff. n. 174/A del 29.5.2017, dispone il non luogo a procedere nei confronti della stessa.
Con riferimento, invece, alla posizione degli altri deferiti il Collegio ritiene parzialmente fondato il deferimento nei termini che seguono.
Le fonti probatorie che emergono dall’esame degli atti non si ritengono sufficienti a supportare le ipotesi formulate dalla Procura relativamente alle posizioni del Crimi e del Bruno.
Infatti la Procura fonda tutto l’impianto accusatorio esclusivamente su due telefonate intercettate sull’utenza del Di Silvio, detto “Cha Cha”, una con il Crimi e l’altra con il Bruno, dalle quali tuttavia non si evince in alcun modo, né che il Di Silvio offrisse una costante protezione dei giocatori dai tifosi, né, tantomeno, che gli stessi avessero richiesto alcun intervento in tal senso al Di Silvio.
Orbene, da tale singolo contatto non sembra possibile dedurre alcun comportamento contrario alle norme del Codice di Giustizia Sportiva soprattutto se si considera che appare di dominio pubblico la circostanza che il Di Silvio fosse un amico del Presidente e frequentasse assiduamente la Società e fosse conosciuto da tutti i giocatori.
Se l’assunto della Procura corrispondesse a verità, allora non è dato comprendere per quale motivo non siano stati deferiti tutti i giocatori del Latina che, evidentemente, avrebbero dovuto essere tutti a conoscenza e pienamente consapevoli del fatto che il Di Silvio offrisse loro protezione, ma esclusivamente il Bruno ed il Crimi per il semplice fatto di aver parlato telefonicamente con il Di Silvio.
Dalle dichiarazioni raccolte in sede di indagine, è emerso anche che i rapporti con la tifoseria non fossero tali dal richiedere una specifica protezione per i calciatori.
Con riferimento alla posizione del Maietta, invece, il deferimento appare meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Dagli atti emerge chiaramente l’estrema vicinanza del Maietta al Di Silvio in ragione del rapporto di amicizia che legava i due soggetti. Ciò premesso, dalle dichiarazioni fornite dai tesserati nel corso delle indagini è emerso che lo stesso risultava essere un assiduo frequentatore dell’ambiente societario del Latina, come anche è emersa la circostanza che il Maietta ben conoscesse l’esistenza di precedenti penali in capo al Di Silvio e ben conoscesse lo spessore criminale del Di Silvio (la vicenda relativa al concreto interessamento del Di Silvio per il ritrovamento dell’autovettura rubata al Maietta ne è la lampante dimostrazione).
Appare evidente, pertanto, in ragione della perfetta conoscenza del ruolo e della natura del Di Silvio da parte del Maietta ed in ragione del ruolo apicale rivestito dal Maietta stesso all’interno della Società, che lo stesso avrebbe dovuto evitare che il Di Silvio frequentasse con assiduità l’ambiente societario in modo tale da non dare adito allo stesso di ergersi, anche solo a parole, come garante dei pacifici rapporto fra tifoseria e Società; ciò anche al fine di cercare di tutelare i giocatori da conseguenti inevitabili contatti con il suddetto soggetto.
Il Collegio ritiene, pertanto, violata la disposizione indicata nell’atto di deferimento, giacché la condotta del Maietta appare contraria ai principi di probità e correttezza che devono comunque orientare chi opera nell’ambito dell’attività sportiva.
Sotto il profilo sanzionatorio, il Collegio ritiene congrua la sanzione della inibizione per un periodo di quattro mesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, dispone,
- nei confronti del Sig. Pasquale Maietta, l’inibizione di mesi 4 (quattro).
- il proscioglimento nei confronti di Alessandro Bruno e Marco Crimi.
- il non luogo a procedere nei confronti del US Latina Calcio.
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