F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 96/TFN-SD del 21 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO BRANCA (Soggetto svolgente attività rilevante per l’Ordinamento Federale), ANTONIO FRANCO PERSICHELLI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ceprano), FRANCESCO STACCONE (all’epoca dei fatti co-Presidente della Società ASD Ceprano), GIANNI PARIS (all’epoca dei fatti Presidente della Società Avezzano Calcio Srl), Società ASD CEPRANO, AVEZZANO CALCIO Srl – (nota n. 10496/113 pf 16/17/MS/MB/vdb del 21.3.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO

BRANCA (Soggetto svolgente attività rilevante per l’Ordinamento Federale), ANTONIO FRANCO PERSICHELLI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ceprano), FRANCESCO STACCONE (all’epoca dei fatti co-Presidente della Società ASD Ceprano), GIANNI PARIS (all’epoca dei fatti Presidente della Società Avezzano Calcio Srl), Società ASD CEPRANO, AVEZZANO CALCIO Srl - (nota n. 10496/113 pf 16/17/MS/MB/vdb del 21.3.2017).

Il deferimento

- Con provvedimento del 21 marzo 2017 il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Il Sig. Emiliano Branca;

2) Il Sig. Antonio Franco Persichelli;

3) il Sig. Francesco Staccone;

4) la ASD Ceprano;

5) Il Sig. Gianni Paris;

6) la Avezzano Calcio Srl;

per rispondere:

- Il Sig. Emiliano Branca, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS, in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 del vigente Regolamento) perché qualificandosi come Agente FIFA senza averne mai conseguito titolo, utilizzando la ASD Atletico Pignataro non più affiliata alla FIGC sin dall’anno 2015 e spendendo il nome della cosiddetta agenzia Talent Soccer Scout, ha organizzato:

- un Raduno per giovani calciatori, categorie “1998-1999”, in Cassino nei giorni 2-4-4.16;

- un Raduno di giovani calciatori, categorie “1999 fino alla 2002 mista”, in San Pietro Infine per il giorno 1 maggio 2016;

- un Raduno per giovani calciatori, categorie “1999 fino alla 2002 mista”, in Cesena nei giorni 14-15 maggio 2016;

- un Raduno per giovani calciatori, in Pescara per i giorni 23-24-25-26/5/16;

- un Raduno per giovani calciatori, in Avezzano nei giorni 12-13-14-15/9/16;

anche predisponendo apposite locandine, senza richiedere la preventiva autorizzazione federale (di cui invece si dà atto nel relativo materiale promo-pubblicitario) prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.., stagione sportiva 2015-16 e 2016-17, paragrafo 2.6 ed utilizzando in tutte le locandine i loghi della F.I.G.C., della FIFA, ed in alcune i loghi delle Società Cesena, Rimini, Parma, Santarcangelo e Pistoiese senza richiedere alle stesse alcuna previa autorizzazione (comunque mai ratificata), ed infine menzionando nell’evento dei giorni 14-15/5 quali soggetti espressamente invitati i Sig.ri Piangerelli (Cesena), Bravo (Santarcangelo), Pastore (Rimini) e Agostini (Parma), i quali invece lo hanno negato.

- Il Sig. Antonio Franco Persichelli, il Sig. Francesco Staccone, all’epoca dei fatti rispettivamente Presidente e co-Presidente per la ASD Ceprano, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 36 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 del vigente Regolamento), per avere nella loro rispettiva qualità consentito o comunque non impedito la partecipazione della Società, attraverso la squadra “Allievi regionali” allenata dal MANZI, per disputare una gara amichevole nell’ambito del Raduno per giovani calciatori organizzato dal Sig. Emiliano Branca, svoltosi in Avezzano nei giorni 12-13-14-15 settembre 2016, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2016-17, paragrafo 2.6.

- La ASD Ceprano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza, al proprio co-Presidente ed al proprio Allenatore tesserato, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS.

- Il Sig. Gianni Paris, all’epoca dei fatti Presidente per la Società Avezzano Calcio Srl, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche in relazione a quanto disposto dall’art.

36 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 del vigente Regolamento), per avere nella sua qualità consentito o comunque non impedito la partecipazione della Società, attraverso la squadra “Juniores nazionale” allenata dal Conti, per disputare una gara amichevole nell’ambito del Raduno per giovani calciatori organizzato dal Sig. Emiliano Branca, svoltosi in Avezzano nei giorni 12- 13-14-15.9.16, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2016-17, paragrafo 2.6;

- la Avezzano Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché al proprio Allenatore tesserato, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS

Come risulta anche dall’atto di deferimento la notifica della Comunicazione di chiusura delle indagini risulta correttamente eseguita in data 14 novembre 2016

Il Patteggiamento.

Alla riunione del 31 maggio 2017 é comparso il rappresentante della Procura Federale (Avv. Francesco Di Leginio) e per il deferito Emiliano Branca l’Avv. Michele Cozzone, munito di delega, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Emiliano Branca, sanzione base inibizione ex art. 19, lettera h) del CGS, di mesi 12 (dodici), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 8 (otto).

Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti Antonio Franco Persichelli, Francesco Staccone, Gianni Paris – ASD Ceprano Calcio e Avezzano Calcio Srl.

Il Dibattimento.

Il  rappresentante  della  Procura  Federale,  per  gli  altri  incolpati,  riportatosi  all’atto  di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Franco Persichelli;

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco Staccone;

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianni Paris;

- ASD Ceprano Calcio € 600,00 (Euro seicento/00) di ammenda;

- Avezzano Calcio Srl € 600,00 (Euro seicento/00) di ammenda.

Sono comparsi per i deferiti:

- Avv. Carlo Iacovitti nell’interesse del Sig. Gianni Paris che ha concluso dopo ampia discussione per il rigetto del deferimento o in subordine per una riduzione della sanzione. Nessun altro è comparso per gli altri deferiti.

Con Comunicato ufficiale n. 94/TFN-SD pubblicato il 16 giugno 2017:

“Il Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare decidendo nei termini di cui alle motivazioni che saranno rese note ha così deliberato:

Dispositivo.

Visto l’art. 23 CGS – FIGC dispone l’applicazione della sanzione di 8 (otto) mesi di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, lettera h) del CGS, a carico del Sig. Emiliano Branca;

In parziale accoglimento del deferimento, in epigrafe indicato, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Antonio Franco Persichelli 1 (uno) mese di inibizione;

- al Sig. Francesco Staccone 1 (uno) mese di inibizione;

- al Sig. Gianni Paris 1 (uno) mese di inibizione;

- ASD Ceprano Calcio € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda;

- Avezzano Calcio Srl € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda.

Motivi della decisione.

Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

L’attività istruttoria  compiuta nel procedimento in oggetto trae origine dalla denuncia- esposto fatta pervenire a mezzo e-mail e Pec alla Procura federale da parte del AC Cesena Spa, con la quale si segnalava lo svolgimento di vari raduni di giovani talenti -presso lo stadio “Nanni” di Bellaria (14 e 15 maggio’16), presso la città di Pescara (23, 24, 25 e 26 maggio’16) oltre che un “maxi raduno” in San Pietro ed un raduno (in data 1^ maggio 2016)

- organizzati dalla ASD Atletico Pignataro, presieduta dall’Agente FIFA Emiliano Branca. La Società esponente deduce come tali eventi sarebbero stati propagandati sia a mezzo materiale cartaceo che sui social network anche mediante utilizzazione del logo della AC Cesena S.p.a., garantendo altresì la presenza del Direttore Sportivo Sig. Luigi Piangerelli. Nel corso della stessa attività istruttoria risultano espletati vari atti di indagine, anche per mezzo  di  rogatorie  nelle  Regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  ed  Abruzzo,  atteso  il coinvolgimento di altre Società i cui loghi sono stati utilizzati ai fini della pubblicità degli anzidetti eventi.

Tutti gli atti di indagine sono confluiti all’interno della Relazione finale del Collaboratore incaricato Avv. Filippo Papa, (composta di n. 29 documenti allegati oltre audizioni accluse, rubricate dalla lettera A alla lettera O) e depositati agli atti del fascicolo della Procura, fra cui, come anche evidenziato nell’atto di deferimento, assumono particolare significato e valenza dimostrativa:

- Acquisizione dei seguenti documenti: Esposto Cesena Calcio 12.5.16; Locandina “Maxi raduno Cesena 14-15 maggio 2016” (all.1 esposto); Locandina “Maxi raduno San Pietro Infine 1.5.16 (all. 2 esposto); Locandina “Stage Pescara 23,24,25,26 maggio 2016” (all. 3 esposto); Lettera Avv. Grassani 11.5.16 (all. 4 esposto); Estratto articolo stampa dicembre 2015; Locandina stage Cassino 2.4.15; Richiesta Fogli censimento Atl. Pignataro e Real Piedimonte 9.8.16 con Nota riscontro via mail Com. Reg. Lazio 29.8.16; Richiesta informazioni Com. Reg. Campania 7.9.16 e Nota risposta Com. Reg. Campania 9.9.16; Richiesta informazioni Com. Reg. Emilia R. 7.9.16 e Nota riscontro in calce C:R:E:R. nota detta 15.9.16; Richiesta informazioni Com. Reg. Abruzzi 7.9.16 e Nota riscontro via mail Com. Reg. Abruzzi 8.9.16; Richiesta informazioni S.G.S. 7.9.16 e Nota riscontro SGS 22.9.16; Richiesta informazioni Com. Reg. Lazio 7.9.16; Richiesta informazioni Avv. Grassani 1.9.16 e Nota riscontro 5.9.16; Foglio censimento ASD Ceprano Calcio; Foglio censimento Avezzano Calcio Srl (SGS); Estratto web Branca Emiliano 1.9.16; Locandina “Stage Avezzano 12, 13, 14, 15 settembre 2016; Relazione Coll. G. Filauro 16.-9.16; Foglio censimento Parma Calcio; Foglio censimento Rimini Calcio; Foglio censimento Santarcangelo; Foglio censimento Pistoiese Calcio;

- Audizione dei Sig.ri: Branca Emiliano 19.9.16 (responsabile Talent Scout Soccer); Bianchi Valerio 19.916 (presidente Real Piedimonte); Lunghi Luigi 27.9.16 (pres. Accademia FR- Consulente Ceprano); Staccone Francesco 29.9.16 (V. res. Ceprano); Manzi Gianluca 30.9.16 (allenatore Ceprano); Vitagliano Alessandro 30.91.6 (ex. all.re Ceprano); Paris Gianni 28.9.16 (pres.te Avezzano Calcio); Conti Alberto 29.9.16 (all.re Avezzano Calcio); Carra Luca 22.9.16 (A.D. Parma Calcio); Ravelli Marco 22.9.16 (T.M. Rimini Calcio); Melini Oberdan 23.9.16 (D.S. Santarcangelo); Ferrari Orazio 23.9.16 (Pres.te Pistoiese); Magni Sauro 23.9.16 /Resp. SG Pistoiese).

- In ordine alle posizioni del Sig. Antonio Franco Persichelli ed del Sig. Francesco Staccone, all’epoca dei fatti rispettivamente Presidente e co-Presidente per la ASD Ceprano - posizioni per ragioni di connessione oggettiva e probatoria verranno trattate congiuntamente - l’ipotesi accusatoria risulta provata sia a mezzo di riscontri documentali che delle audizioni eseguite e si concretizza eziologicamente nella violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 36 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 del vigente Regolamento). I deferiti hanno, nella loro rispettiva qualità, consentito e senz’altro non evitato - pur avendo in titolarità il potere-dovere di impedire l’evento - la partecipazione della Società ai suddetti raduni nonostante la mancanza della preventiva autorizzazione federale, circostanza questa che non poteva sfuggire alla loro sfera cognitiva a cagione del ruolo ricoperto all’interno della compagine; e a tanto hanno contribuito consentendo la partecipazione della squadra “Allievi regionali” allenata dal Manzi, per disputare una gara amichevole nell’ambito del Raduno per giovani calciatori organizzato dal Sig. Emiliano Branca, svoltosi in Avezzano nei giorni 12-13-14-15 settembre 2016, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.., stagione sportiva 2016-17, paragrafo 2.6. (Cfr. in particolare la relazione del collaboratore della Procura federale, Sig. Giancarlo Filauro del 16/9/2016 il quale ha dichiarato di aver accertato, il giorno 14 settembre 2016, la partecipazione allo stage della formazione allievi regionali dell’ASD Ceprano calcio).

Il deferimento risulta, dunque, supportato sul piano probatorio da convergenti, univoci e congruenti elementi di fatto. La responsabilità va imputata ai soggetti in quanto rappresentanti legali della compagine da essi rappresentata, sulla quale gli stessi esercitavano poteri di vigilanza, controllo e governo.

In ordine al quantum, il Tribunale ritiene che la sanzione vada valutata e graduata in relazione alla categoria di appartenenza della società, alla gravita dei fatti contestati ed al contributo causale degli interessati nella determinazione dell’evento e che conseguentemente la stessa vada equamente ridotta nella misura di un mese di inibizione sia per il Sig. Antonio Franco Persichelli che per il Sig. Francesco Staccone.

- Consegue la responsabilità diretta della ASD Ceprano per le condotte ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza ed al proprio co-Presidente, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS

In ordine al quantum il Tribunale, ritiene che la sanzione vada valutata e graduata in relazione alla categoria di appartenenza della società, alla gravita dei fatti contestati ed al contributo causale degli interessati nella determinazione dell’evento e che conseguentemente la stessa vada equamente ridotta nella misura di € 500,00 di ammenda.

- Quanto alla posizione del Sig. Gianni Paris, all’epoca dei fatti Presidente della Società Avezzano Calcio Srl, l’esame dei documenti ed il riscontro dei fatti confermano l’ipotesi accusatoria, tenuto conto anche delle audizioni effettuate in sede istruttoria il cui contenuto non lascia equivoci in ordine alle modalità di consumazione dell’illecito disciplinare.

La responsabilità si concretizza nella violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 36 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 del vigente Regolamento), per avere il deferito, nella sua qualità, consentito e senz’altro non evitato - pur avendo in titolarità il potere-dovere di impedire l’evento - la partecipazione della Società ai raduni; ciò realizzando mediante la partecipazione della squadra “Juniores nazionale” allenata dal Sig. Conti, alla gara amichevole per giovani calciatori organizzato dal Sig. Emiliano Branca, svoltosi in Avezzano nei giorni 12-13-14-15.9.16: e questo senza accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2016-17, paragrafo 2.6; (Cfr. in particolare la relazione del collaboratore della Procura federale, Sig. Giancarlo Filauro del 16/9/2016 il quale ha dichiarato di aver accertato il giorno 13 settembre 2016 la partecipazione allo stage della formazione Categoria Juniores dell’Avezzano calcio con in panchina l’allenatore Alberto Conti).

Il deferimento risulta, dunque, supportato sul piano probatorio da convergenti, univoci e congruenti elementi di fatto. La responsabilità va imputata al soggetto in qualità di rappresentante legale della compagine sulla quale egli esercitava poteri di vigilanza, controllo e governo.

In ordine al quantum il Tribunale, ritiene che la sanzione vada valutata e graduata in relazione alla categoria di appartenenza della società, alla gravita dei fatti contestati ed al contributo causale degli interessati nella determinazione dell’evento e che conseguentemente la stessa vada equamente ridotta nella misura di un mese di inibizione per il Sig. Gianni Paris.

- Consegue la responsabilità diretta della Avezzano Calcio Srl per le condotte ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS

In ordine al quantum il Tribunale, ritiene che la sanzione vada valutata e graduata in relazione alla categoria di appartenenza della società, alla gravita dei fatti contestati ed al contributo causale degli interessati nella determinazione dell’evento e che conseguentemente la stessa vada equamente ridotta nella misura di € 500,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig. Antonio Franco Persichelli 1 (uno) mese di inibizione;

- al Sig. Francesco Staccone 1 (uno) mese di inibizione;

- al Sig. Gianni Paris 1 (uno) mese di inibizione;

- ASD Ceprano Calcio € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda;

- Avezzano Calcio Srl € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda.

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