F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 01/TFN-SD del 03 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO VANGONE (all’epoca dei fatti co- Presidente della Società SSDARL Potenza Calcio), Società SSDARL POTENZA CALCIO – (nota n. 11683/490 pf16-17 GP/MB/fda del 24.4.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO VANGONE (all’epoca dei fatti co- Presidente della Società SSDARL Potenza Calcio), Società SSDARL POTENZA CALCIO - (nota n. 11683/490 pf16-17 GP/MB/fda del 24.4.2017).

Il Deferimento

Con provvedimento del 24.4.2017, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: il Sig. Umberto Vangone, co-presidente all’epoca dei fatti della Società Potenza Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) per avere proposto al Sig. Capuano Ezio, allenatore tesserato per la Società Arezzo, di acquisire il 33% delle quote sociali in cambio delle sue prestazioni professionali da tecnico in favore del Potenza calcio; la Società Potenza Calcio, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

La SSD Potenza Calcio ha fatto pervenire una memoria difensiva a firma dell’attuale Presidente, Sig. Saponara Michele, con cui ha eccepito l’improcedibilità del deferimento per l’omessa notifica della conclusione delle indagini e, per l’effetto, concludendo per l’estinzione del procedimento ovvero, in subordine, per l’applicazione della sanzione minima edittale in considerazione della fattiva collaborazione offerta dal Sig. Vangone, peraltro dimissionario.

Il Sig. Vangone Umberto non ha fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 22.6.2017, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto irrogarsi le sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) per Vangone Umberto e l’ammenda di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la SSD Potenza Calcio.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

In via preliminare va rigettata l’eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento sollevata dalla Società Potenza Calcio per il presunto omesso invio della comunicazione di conclusione delle indagini.

Sul punto, si osserva quanto segue.

Con riferimento al procedimento di che trattasi, la Procura Federale ha inviato due distinte comunicazione di conclusione delle indagini.

La prima in data 24.2.2017, indirizzata, tra gli altri, a “Società Potenza Calcio SSDARL, Viale Marconi snc 85100 Potenza Fax 089349841 o Corriere Espresso”; la seconda, in data 9.9.2017, indirizzata a “Umberto Vangone Viale Marconi snc 85100 Potenza – pec: potenza  calcio@legalmail.it Fax 0893349841”.

La Società assume di avere appreso del deferimento solo dal provvedimento della Procura Federale del 24.4.2017 notificatole a mezzo pec.

Quanto alla pec inviata il 9.9.2017, ne assume la irrilevanza perché comunque indirizzata al solo Sig. Vangone Umberto, già dimissionario, come da atto di cessione quote intervenuto con atto per notar Paolo Califano di Salerno del 2.2.2017, rep. /racc. 28433/16339, trasmesso al Dipartimento Interregionale con pec del 3.3.2017, per tale motivo non più in rapporto di immedesimazione organica con la Società.

Quanto alla comunicazione del 24.2.2017, inviata al numero di fax 089349841, non ne contesta la ricezione, ma eccepisce che il numero di fax non trova corrispondenza con quanto indicato nel modulo di censimento depositato presso il Dipartimento Interregionale all’atto di iscrizione al campionato 2016/2017.

Ha anche precisato, la Società, che il numero di fax a cui la comunicazione è stata inoltrata, appartiene alla “Impresa Vangone Srl”, ad essa non più associabile per i medesimi motivi di cui sopra e, comunque, per espressa richiesta dello stesso Vangone Umberto, come sarebbe stato riferito telefonicamente dalla Sig.ra Leggini del Dipartimento, e come risulterebbe da una mail del 22.2.2017 inviata dal Vangone, già dimissionario, con cui questi avrebbe sollecitato essa Società a comunicare al Dipartimento le variazioni intervenute nell’assetto societario.

A sostegno delle proprie tesi, la Società richiama un precedente di questo Tribunale del 30.3.2015, reso nell’ambito del procedimento N. 122 (C.U. n. 44/TFN SD), all’esito del quale, individuato nel solo modulo di censimento depositato presso la Lega di appartenenza, il luogo e le modalità presso cui e con cui procedere alla comunicazione degli atti procedimentali a norma dell’art. 38, comma 8, CGS si dichiarava l’improcedibilità del deferimento.

La censura, come detto, non coglie nel segno.

Un più approfondito esame della fattispecie e del precedente richiamato, invero, avrebbe consentito alla Società di constatare che la Corte Federale d’Appello, a seguito del reclamo della Procura Federale, pur senza sminuire la centralità che l’ordinamento Federale assegna al sistema informativo connesso ai moduli di censimento delle Società, anche in relazione alle modalità con cui effettuare le comunicazioni previste dal CGS ed alla luce del principio di alternatività delle comunicazioni (art. 38, comma 8, CGS), ebbe a riformare la pronuncia, dando prevalenza a quanto risultante dall’Anagrafe Federale come riportato dal Modello AS400.

Ebbene, nel caso di specie, come in quello di cui al precedente testé richiamato, come deciso dalla CFA (C.U. N.068/CFA – 2014/2015), dal Modello AS 400 della SSDARL Potenza Calcio, in cui pure già figura quale legale rappresentante il Sig. Saponara Michele, firmatario della memoria difensiva, subentrato al Sig. Vangone Umberto, è indicato il numero di fax 089/349841, vale a dire lo stesso numero presso cui risulta inviata la conclusione delle indagini del 24.2.2017, il che consente di affermare che la comunicazione del 24.2.2017 della conclusione delle indagini al numero risultante dall’anagrafe Federale deve ritenersi ritualmente avvenuta.

In disparte l’irrilevanza della e-mail del Vangone del 22.2.2017 sopra richiamata, si aggiunga che la Società ha comunicato le intervenute variazioni al Dipartimento Interregionale solo con pec del 3.3.2017, onde anche sotto tale profilo deve assumersi la ritualità della comunicazione del 24.2.2017.

Nel merito, il deferimento è fondato e va accolto.

Il deferimento nasce a seguito di diverse notizie riportate da testate giornalistiche on-line e dalla carta stampata lucana in ordine alla partecipazione del Sig. Ezio Capuano, tecnico tesserato per l’Arezzo e ben noto alla tifoseria potentina, in veste di “consulente”, alle vicende calcistiche della SSDARL Potenza Calcio, cui gli si attribuiva anche una compartecipazione societaria del 33%, nonché a seguito di un esposto denuncia dell’allora co-presidente Vangone Umberto indirizzato alla Lega Nazionale Dilettanti, alla Procura Federale, alla Procura della Repubblica, Prefettura e Questura di Potenza.

In particolare, l’esposto veniva inoltrato per l’aggressione subita dai dirigenti al termine della gara di campionato Potenza-Anzio del 16.10.2016, causato dal clima ostile creatosi intorno alla Società, cui si imputava il mancato raggiungimento dell’accordo di cessione alla GMF Consulting Ltd, Società con sede legale a Malta e amministrativa a Potenza, riferibile a tale Faruolo Raffaele Gerardo, che in tal senso aveva formulato una proposta irrevocabile d’acquisto anche nell’interesse di investitori locali e della Famiglia Capuano.

In sede di audizione il Sig. Umberto Vangano ha confermato di essersi incontrato nel luglio 2017 con il nominato Capuano, all’epoca già tesserato con altra Società, e di avergli offerto l’acquisizione del 33% delle quote societarie.

Il Capuano, per come riferito anche da questi nel corso della sua audizione, non accettava l’offerta. Ciò non di meno non interrompeva i rapporti con la Società, instaurando con il Vangano anche un rapporto di amicizia, tanto da suggerire al suo DS Daniele Flammia, peraltro a lui già noto, i nomi di alcuni calciatori e da indicare alla Società, quale allenatore, il suo secondo ad Arezzo, Raffaele Esposito, effettivamente contrattualizzato, ma con cui il rapporto veniva consensualmente rescisso ad una settimana dall’inizio del campionato.

Ritenuta la natura ampiamente confessoria delle dichiarazioni rese dal Sig. Umberto Vangano, nonché la piena attendibilità, peraltro non contestata, delle dichiarazioni rese dal Capuano, a parere di questo tribunale risulta sufficientemente provata la responsabilità del Sig.  Umberto  Vangone  in  merito  ai  fatti  ascrittigli,  configuranti  una  chiara  ipotesi  di “inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva”.

Del comportamento ascritto al Vangone Umberto, risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS anche la Società SSDARL Potenza Calcio.

Valutata ogni circostanza, anche con riferimento alla dichiarazione confessoria del Vangone Umberto ed alla sua attuale estraneità all’assetto societario, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Vangone Umberto;

- ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) nei confronti della SSDARL Potenza Calcio.

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