F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 01/TFN-SD del 03 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA DONATO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Atletico Belvedere ora ASD Cosenza Futsal), Società ASD Atletico Belvedere ora ASD COSENZA FUTSAL – (nota n. 11783/748 pf16-17 AS/GP/ac del 27.4.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA DONATO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Atletico Belvedere ora ASD Cosenza Futsal), Società ASD Atletico Belvedere ora ASD COSENZA FUTSAL - (nota n. 11783/748 pf16-17 AS/GP/ac del 27.4.2017).
Il deferimento
Con provvedimento del 27.4.2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Donato Luca, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Atletico Belvedere (ora ASD Cosenza Futsal) e la Società ASD Cosenza Futsal (già ASD Atletico Belvedere), per rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, l'importo iscrizione per
€ 14.000,00 e la fidejussione bancaria per € 25.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al suo legale rappresentante.
I deferiti non hanno pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
Alla riunione del 22.6.2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- inibizione di giorni 40 (quaranta) per Donato Luca;
- ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la Società ASD Cosenza Futsal. Nessuno è comparso per i deferiti.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
Il procedimento trae origine dalla nota pervenuta alla Procura Federale il 18.7.2016 con cui la Co.Vi.So.D. ha comunicato l’inottemperanza della Società deferita all’obbligo del deposito, entro il termine del 10.7.2015, ore 18:00, dell'importo iscrizione per € 14.000,00 e della fidejussione bancaria per € 25.000,00, come prescritto ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 800, pubblicato in Roma il 18/06/2015;
Ai sensi di quanto previsto dal richiamato C.U., l’inosservanza di detto termine, “anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10) e A11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di Euro 500,00 per ciascun inadempimento”.
Incombeva dunque sull’incolpato l’onere, non assolto, di provare l’avvenuto deposito nel termine previsto dell’importo dell’iscrizione e della fideiussione bancaria di cui ai punti A4) ed A5) del richiamato CU n.800 ovvero l’esistenza di esimenti.
Questi, però, nulla ha dedotto, né osservato nel termine concessogli dalla Procura Federale con la comunicazione di conclusione delle indagini notificatagli il 17.3.2017, cui ha fatto seguito la comunicazione del deferimento in data 24.3.2017.
In definitiva, la responsabilità del legale rappresentante della Società deve ritenersi sufficientemente provata.
Del comportamento ascritto al Donato Luca risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS anche la Società ASD Cosenza Futsal già ASD Atletico Belvedere.
Ritenuto, infine, che la violazione degli “obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni” (art. 10, comma 3 bis, CGS), nella specie determinate con l’ammenda di euro 500,00 per ognuna, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
- per Donato Luca, inibizione di giorni 40 (quaranta);
- per la Società ASD Cosenza Futsal, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).
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