F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 05/TFN-SD del 19 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PROTO FRANCO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl – (nota n. 13564/1099 pf16-17 GP/GC/blp del 7.6.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PROTO FRANCO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl – (nota n. 13561/1098 pf16-17 GP/GC/blp del 7.6.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A CARICO  DI:  PROTO FRANCO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della  Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl - (nota n. 13564/1099 pf16-17  GP/GC/blp del 7.6.2017).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A CARICO  DI:  PROTO FRANCO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della  Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl - (nota n. 13561/1098 pf16-17  GP/GC/blp del 7.6.2017).

Il deferimento

Con atti del 7/06/2017 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Proto Franco, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della ACR Messina Srl;

- la Società ACR Messina Srl;

per rispondere, relativamente alla nota n. 13561/1098pf 16-17:

- Proto Franco, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della ACR Messina Srl:

della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 18 aprile 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- Società ACR Messina Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Proto Franco, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società ACR Messina Srl, come sopra descritto

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS. Relativamente alla nota n. 13564/1099pf 16-17:

- Proto Franco, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società ACR Messina Srl:

della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- Società ACR Messina Srl:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Proto Franco, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società ACR Messina Srl, come sopra descritto;

b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati la Società ACR Messina Srl e il Sig. Franco Proto hanno fatto pervenire, per entrambi i deferimenti, memoria difensiva e nomina del difensore Avv. Mattia Grassani del foro di Bologna.

Il dibattimento

La Procura Federale e il difensore dei deferiti hanno chiesto congiuntamente la riunione dei procedimenti.

La Procura Federale ha chiesto conferma dell’atto di deferimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per il Sig. Franco Proto l’inibizione di mesi 4 (quattro); per la Società ACR Messina Srl, la penalizzazione di 2 (due) punti, da scontare nella stagione sportiva 2017/2018 oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) per la recidiva.

La difesa degli incolpati, invece, ha chiesto il proscioglimento dei assistiti, contestando in subordine l’applicazione della recidiva ex art. 21, comma 1, CGS.

Motivi della decisione

I due procedimenti si riuniscono, attesa la connessione oggettiva e soggettiva degli stessi.

Preliminarmente  si  respinge  l’eccezione  d’infondatezza  del  deferimento  a  titolo  di “responsabilità propria” sollevata con la memoria dai deferiti in quanto l’art. 10, comma 3, CGS prevede l’applicazione a carico della Società responsabile del mancato pagamento delle emolumenti, nonché delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, nei termini fissati dalle disposizioni federali, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), CGS Conseguentemente, trattasi di norma che prevede una specifica responsabilità in capo alla Società rispetto a quelle previste dall’art. 4 CGS.

Nel merito il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Dagli atti del procedimento risulta che, entro il 18 aprile 2017, la Società ACR Messina non ha corrisposto gli emolumenti dovuti ai propri collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016, né ha versato le relative ritenute Irpef e  i contributi Inps.

Ai sensi dell’art. 85, lettera c), paragrafo IV, delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico, sono tenute a documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre 1° novembre/31 dicembre, l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Inoltre, il menzionato art. 10, comma 3, CGS prevede che il mancato pagamento da parte delle Società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, comporta l’applicazione, a carico della Società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), per il terzo bimestre (1° novembre  31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, a partire da almeno due punti (all’epoca dei fatti, 1 punto) di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti.

Analogamente è previsto per il versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps, (artt. 85, lettera c), paragrafo V, NOIF e 10, comma 3, CGS).

Come detto, dagli atti del procedimento risulta l’inosservanza degli esaminati obblighi da parte della ACR Messina Srl nel termine perentorio di cui al citato art. 85 NOIF, nel caso di specie coincidente con il 18 aprile, primo giorno successivo non festivo al 16 aprile, festivo.

Conseguentemente, per la mancata corresponsione degli emolumenti, nonché delle ritenute Irpef e contributi Inps si configurano i contestati illeciti disciplinari.

Né può valere a scriminare le condotte censurate la rateizzazione dei precedenti debiti da parte della attuale governance, come sostiene invece la difesa. Infatti, le fattispecie in esame si perfezionano con l’omissione degli obblighi previsti al decorso del termine perentorio indicato per l’adempimento. Al più detta rateizzazione può assumere rilevanza ai fini della sanzione da applicare, come in effetti se ne tiene conto.

Sempre con riferimento alla determinazione della sanzione, non è invece ravvisabile la contestata recidiva, atteso che, come rilevato nella memoria dai deferiti, ai sensi dell’art. 21 CGS, la stessa assume rilievo qualora le Società, nonché i dirigenti, i tesserati delle Società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva.

Poiché i precedenti contestati si riferiscono alla precedente stagione sportiva (procedimenti n. 969 pf16-17 e n. 970 pf 16-17, di cui al C.U. n. 81/TFN del 03/05/2017), gli stessi non possono essere considerati per quanto commesso nella stagione 2016- 2017, onde non sussiste la contestata recidiva.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

Visti gli artt. 85, comma 3, paragrafi IV e V, NOIF e 10, comma 1, CGS, dispone, previa riunione dei suindicati procedimenti, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 3 (tre) a carico del Sig. Proto Franco;

- penalizzazione di punti 2 (due) a carico della Società ACR Messina Srl, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2017/2018, nel campionato di competenza.

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