F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 05/TFN-SD del 19 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID MIANI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Società US Ancona 1905 Srl), Società US ANCONA 1905 Srl – (nota n. 13730/1108 pf16-17 GP/GC/blp del 12.6.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID MIANI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Società US Ancona 1905 Srl), Società US ANCONA 1905 Srl – (nota n. 13726/1107 pf16-17 GP/GC/blp del 12.6.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID MIANI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Società US  Ancona 1905 Srl), Società US ANCONA 1905 Srl - (nota n. 13730/1108 pf16-17  GP/GC/blp del 12.6.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID MIANI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Società US  Ancona 1905 Srl), Società US ANCONA 1905 Srl - (nota n. 13726/1107 pf16-17  GP/GC/blp del 12.6.2017).

Il Deferimento

Con atto del 12 giugno 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

- il Sig. David Miani, all’epoca dei fatti amministratore delegato e legale rappresentante della Società US Ancona 1905 Srl “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo

V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi”;

- la Società US Ancona 1905 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS e a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS “in relazione all’art. 85 in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.”.

La Procura chiede inoltre di considerarsi la recidiva del deferito tenuto conto degli esiti del procedimento n. 976 pf 16-17, di cui al C.U. n. 78/TFN del 26.4.2017.

Il deferimento è stato proposto sulla base della segnalazione della Co.Vi.So.C. del 10 maggio 2017 n. 4825.04/GC/cc.

Con ulteriore atto  del 12 giugno 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

- il Sig. David Miani, all’epoca dei fatti amministratore delegato e legale rappresentante della Società US Ancona 1905 Srl “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo

IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi”;

- la Società US Ancona 1905 Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS e a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS “in relazione all’art. 85 in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.”.

La Procura chiede inoltre di considerarsi la recidiva del deferito tenuto conto degli esiti del procedimento n. 976 pf 16-17, di cui al C.U. n. 78/TFN del 26.4.2017.

Il deferimento è stato proposto sulla base della segnalazione della Co.Vi.So.C. del 10 maggio 2017 n. 4824.04/GC/cc.

Il dibattimento

All’udienza del 14 luglio, preliminarmente, il Tribunale dispone la riunione dei due deferimenti in epigrafe, attesa la connessione soggettive e oggettiva.

Sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis), i quali si sono riportati agli atti di deferimento, ne hanno chiesto l’integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- Miani David: inibizione di mesi 5 (cinque);

- Società US Ancona 1905 Srl: penalizzazione di due punti, da scontare nella stagione sportiva 2017/2018 oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) per la recidiva.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla predetta nota della Co.Vi.So.C. in atti risulta inequivocabilmente che il deferito, all’epoca rappresentante legale della Società, non ha documentato di aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti spettanti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017, ed i relativi contributi Inps e ritenute Irpef, né diversa prova è stata fornita dal deferito nel corso del procedimento.

Sussiste, inoltre, anche la recidiva del deferito tenuto conto degli esiti del procedimento n. 976 pf 16-17, di cui al C.U. n. 78/TFN del 26.4.2017.

Ne consegue, pertanto, la responsabilità del legale rappresentante, nonché la responsabilità diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, trattandosi di condotte poste in essere dal legale rappresentante, e propria ai sensi dell’art. 10, comma 3.

Il dispositivo

Pertanto, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per Miani David, l’inibizione di mesi 5 (cinque);

- per la Società US Ancona 1905 Srl, la penalizzazione di punti 2 (due), da scontarsi nella attuale stagione sportiva nel campionato di competenza, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

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