F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 05/TFN-SD del 19 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DE SANCTIS MARCO CLAUDIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Mantova FC Srl), FOLGORI ENRICO (all’epoca dei Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl – (nota n. 13717/1103 pf16-17 GP/GC/blp del 12.6.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DE SANCTIS MARCO CLAUDIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della  Società Mantova FC Srl), FOLGORI ENRICO (all’epoca dei Amministratore Delegato  e legale rappresentante della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl -  (nota n. 13717/1103 pf16-17 GP/GC/blp del 12.6.2017).

Il Deferimento

Con atto del 12 giugno 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

- il Sig. Marco Claudio De Sanctis, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Mantova FC Srl, e il Sig. Enrico Folgori, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della predetta Società “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi”;

- la Società Mantova FC Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS e a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS “in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.”.

Il deferimento è stato proposto sulla base della segnalazione della Co.Vi.So.C. del 10 maggio 2017 n. 4829.04/GC/cc.

Il dibattimento

All’udienza del 14 luglio sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis), i quali si sono riportati all’atto di deferimento, ne hanno chiesto l’integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- De Sanctis Marco Claudio e Folgori Enrico: inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno;

- Società Mantova FC Srl: penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontare nella stagione sportiva 2017/2018;

Nessuno è comparso per i deferiti; l’Avv. Guido Del Re ha fatto pervenire alla segreteria del Tribunale una comunicazione con la quale dava atto di non poter essere presente alla odierna udienza, a causa di un legittimo impedimento e pertanto si riportava integralmente alle memorie di costituzione.

I motivi della decisione

Dalla predetta nota della Co.Vi.So.C. in atti risulta inequivocabilmente che i deferiti, all’epoca rappresentanti legali della Società, non hanno documentato di aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti spettanti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017, ed i relativi contributi Inps e ritenute Irpef, né diversa prova è stata fornita dal deferito nel corso del procedimento.

Ne consegue, pertanto, la responsabilità dei legali rappresentanti, nonché la responsabilità diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, trattandosi di condotte poste in essere dai legali rappresentanti, e propria ai sensi dell’art. 10, comma 3.

Il dispositivo

Pertanto, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- De Sanctis Marco Claudio e Folgori Enrico: inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno;

- Società Mantova FC Srl: penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontare nella stagione sportiva 2017/2018.

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