F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 07/TFN-SD del 28 Luglio 2017 (motivazioni) – RICORSO DELLA SOCIETÀ UDINESE CALCIO SPA EX ART. 43 BIS CGS, AVVERSO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DI CUI AL CU N. 2 DEL 4.07.2017.

 

RICORSO  DELLA SOCIETÀ UDINESE  CALCIO  SPA EX ART. 43 BIS  CGS,  AVVERSO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DI CUI AL CU N. 2 DEL  4.07.2017.

Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare,

Svolgimento

Con ricorso ex 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. l’Udinese Calcio Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Campoccia chiedeva l’annullamento, previa sospensione, della delibera del 26.6.2017 del Consiglio Federale della F.I.G.C. pubblicata con Com. Uff. n. 2/A pubblicata in pari data con la quale “esaminata la delibera di urgenza, adottata dal Presidente Federale il 31 maggio 2017 e pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 175/A di pari data; ritenuto di approvare il medesimo provvedimento, precisando che il rating richiesto per la impresa di assicurazione dovrà essere soddisfatto anche dalla eventuale controllante e dalla eventuale impresa di riassicurazione” ha deliberato “di approvare la delibera del Presidente Federale, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 175/A del 31 maggio 2017, con la precisazione indicata nelle premesse e, per l’effetto, il Comunicato Ufficiale n. 165/A del 26 maggio 2017, è modificato al punto 14, Garanzie, lett. b), prima alinea secondo il testo sotto riportato:

- Per le Società di serie A la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da impresa di assicurazione iscritta nell’Albo IVASS, autorizzata all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private ed avente la stessa impresa di assicurazione, la sua eventuale controllante e la sua eventuale impresa di riassicurazione, un rating A3 se accertato dalla Moody’s, o A - se accertato da Standards & Poor’s, ovvero “Good” se accertato dall’Agenzia A.M. Best Rating o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali”.

Il 25.07.2017 si costituiva in giudizio la F.I.G.C. con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, che eccepivano l’inammissibilità del ricorso e insistevano per la piena legittimità del proprio operato.

Con il predetto ricorso l’Udinese Calcio deduceva quattro diversi vizi della delibera del Consiglio Federale nella parte in cui avrebbe richiesto requisiti di solidità per il rilascio delle garanzie assicurative meno stringenti, avendo da un lato, eliminato l’obbligo che l’impresa assicuratrice avesse sede in Italia e fosse sottoposta ai controlli di solvibilità dell’Autorità di Vigilanza Italiana e da un altro lato avendo esteso la catena assicurativa, prevedendo l’ipotesi della riassicurazione.

In particolare, il ricorrente censurava:

I) la carenza di motivazione,

II) la contraddittorietà dell’atto,

III) l’eccesso di potere,

IV) la contrarietà della delibera allo Statuto.

Le difese della F.I.G.C. deducevano sia l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e per difetto di giurisdizione, sia l’infondatezza dell’impugnazione.

L’Udinese il 26.07.2017 depositava istanza di rinvio dell’udienza.

Nel corso dell’udienza, l’Avv. Favella, che interveniva in sostituzione dell’Avv. Campoccia impossibilitato a presenziare, depositava delle brevi note d’udienza e chiedeva un rinvio per consentire allo stesso Avv. Campoccia di partecipare alla discussione. L’Avv. Medugno non si opponeva a quest’ultima richiesta di rinvio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare rinvia la trattazione del ricorso all’udienza del 15 settembre 2017, ore 14.00.

 

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