F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SD del 19 Settembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:CAPPA CANDIDO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FBC Finale), Società FBC FINALE – (nota n.14415/1128 pf 16/17 GP/AS/ac del 27.6.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:CAPPA CANDIDO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FBC Finale), Società FBC FINALE - (nota n.14415/1128 pf 16/17 GP/AS/ac del 27.6.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 27 giugno 2017 (nota n. 14415/1128 pf16-17 GP/AS/ac), ha deferito a  questo Tribunale il Sig.  Candido Cappa,  all’epoca  dei fatti Presidente e legale rappresentante della SocietàFBC Finale, a cui veniva contestata la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A9) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12 luglio 2016 ore 18.00 la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente; ha altresì deferito la SocietàFBC Finale a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, stante la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il mancato deposito nei termini prescritti dalla normativa federale della documentazione relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2016/2017 da parte della Società deferita veniva segnalato dalla Co.Vi.So.D. con nota del 28 aprile 2016.

La Procura, ai fini del deferimento, ha rilevato come il predetto Comunicato Ufficiale preveda espressamente che “l’inosservanza del termine perentorio del 12 luglio 2016, ore 18.00 (…) per l’invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”.

Il dibattimento

Alla riunione del 14 settembre 2017, è comparsa la Procura Federale che ha insistito per l’accoglimento del deferimento e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del Sig. Candido Cappa la inibizione di giorni 30 (trenta)

- a carico della SocietàFBC Finale l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00). Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato memorie difensive.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2016/2017, prevedeva a pena di decadenza che le Società dovessero formalizzare la domanda di iscrizione al campionato nel periodo compreso dal 4 luglio 2016 al 12 luglio 2016 ore 18.00 e che tale domanda doveva essere accompagnata dalla documentazione indicata nei punti da A1) a A11) del C.U.

L’inosservanza del termine ultimo del 12 luglio 2016 ore 18.00, in caso di mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, come rilevato in sede di deferimento, costituisce illecito disciplinare sanzionato con l’ammenda a carico della Società di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento.

Nel caso in esame, risulta non contestato l’inadempimento della Società deferita, che non ha trasmesso entro il suddetto termine al Dipartimento Interregionale la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco (come previsto al punto A9 del C.U. n. 165/2016 LND- Dipartimento Interregionale).

Alla luce dei pacifici riscontri documentali, il deferimento merita di essere accolto, ritenendosi congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale sia nei confronti della Società che del legale rappresentante p.t.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Candido Cappa, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la SocietàFBC Finale, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

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