F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SD del 19 Settembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ASCANI LEONARDO (nella s.s. 2015-16 dirigente della Società Pol. Pulcini Cascina e nella s.s.2016-17 dirigente della Società US Città Di Pontedera Srl), BOSCHI PAOLO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Città Di Pontedera Srl),Società US CITTÀ DI PONTEDERA Srl- (nota n.14436/834 pf 16/17 GP/MB/gb del 27.6.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ASCANI LEONARDO (nella s.s. 2015-16 dirigente della Società Pol. Pulcini Cascina e nella s.s.2016-17 dirigente della Società US Città Di  Pontedera Srl), BOSCHI  PAOLO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Città Di Pontedera Srl),Società US CITTÀ DI PONTEDERA Srl- (nota n.14436/834 pf 16/17 GP/MB/gb del 27.6.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, letti gli atti del procedimento disciplinare n. 834 pf 2016/2017 avente ad oggetto: “Presunta attività di scouting ed organizzazione di allenamenti da parte del Sig. Meini Fabio, tesserato per la Stagione Sportiva 2015/16 per la Soc. Urbino Taccola di Uliveto Terme (Pisa), ai quali avrebbero partecipato calciatori tesserati per le Società Pulcini Cascina e Piccoli Azzurri”;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 09.05.2017 trasmessa ai soggetti sottoposti alle indagini dei quali ha presentato memoria difensiva il 06.06.2017 il Sig. Boschi Paolo in proprio e quale presidente della SocietàUS Città di Pontedera Srl, mentre ha presentato istanza ex art. 32 sexies CGS il Sig. Pierini Giuliano in proprio e quale presidente della SocietàUSD. Urbino Taccola, hanno presentato memorie e nel contempo istanze ex art. 32 sexies CGS, il Sig. Fiorentini Roberto in proprio e quale presidente della Società Pol. Pulcini Cascina ed il Sig. Parenti Mauro in proprio e quale presidente della Società G.S. Piccoli Azzurri;

considerato che per quanto concerne le violazioni contestate rispettivamente a Fiorentini Roberto, Parenti Mauro e  Pierini Giuliano  gli stessi tesserati sono  addivenuti ad  un accordo con la Procura Federale ex art. 32 sexies CGS per l’applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione;

considerato che per quanto concerne le violazioni contestate al Meini Fabio (allenatore di base – codice 60.631) si è provveduto con autonomo atto al deferimento dinanzi alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico Figc;

rilevato che nel corso del procedimento sono stati espletati atti di indagine con acquisizione di documenti ed audizione di tesserati;

ritenuto che dagli atti custoditi in deferimento e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che il Sig. Ascani Leonardo ha collaborato fattivamente con il tecnico Meini Fabio all’attività di proselitismo e, comunque, collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori di età inferiore ad anni 12 nella SocietàUS Città di Pontedera Srl;

ritenuto che dagli atti di indagine è emerso, altresì, che il Sig. Boschi Paolo, presidente e legale rappresentante p.t. della SocietàUS Città di Pontedera Srl, ha consentito o comunque non impedito l’organizzazione di provini/raduni/stage preordinati al trasferimento ed al collocamento di calciatori di età inferiore ad anni 12 nella SocietàUS Città di Pontedera, avvalendosi dell’operato di Meini Fabio ed Ascani Leonardo ed, inoltre, ha consentito  nel corso della  stagione  sportiva  2016/2017 al tecnico  Meini Fabio  di svolgere doppia attività per la SocietàUS Città di Pontedera Srl e per la SocietàUSD. G. Urbino Taccola, fra l’altro senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato;

ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dai soggetti indicati in deferimento;

visto l’art. 32 ter, comma 4, del CGS, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il Sig.Ascani Leonardo, tesserato quale dirigente nella stagione sportiva 2015/2016 per la Società Pol. Pulcini Cascina, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 41 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale ai tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico, è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e  comunque  di svolgere attività  collegate  al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle Società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica) ed all’art. 1 lett. j del C.U. n. 1 del 01.07.2015 (stagione sportiva 2015/2016) Settore Giovanile e Scolastico (secondo il quale è vietata l’organizzazione di provini o raduni selettivi per le categorie Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anni di età) per aver collaborato fattivamente con il tecnico Meini Fabio all'attività di proselitismo e comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori (di età inferiore ad anni 12) per la successiva stagione sportiva 2016/2017 nella Società US Città Di Pontedera Srl;

- il Sig.Ascani Leonardo, tesserato quale dirigente nella stagione sportiva 2016/2017 per la SocietàUS Città di Pontedera Srl, per la violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 41 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale ai tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico, è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e  comunque  di svolgere attività  collegate  al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle Società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica) ed all’art. 1 lett. m del C.U. n. 1 del 01.07.2016 (stagione sportiva 2016/2017) Settore Giovanile e Scolastico (secondo il quale è vietata l’organizzazione di provini o raduni selettivi per le categorie Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anni di età) per aver collaborato fattivamente con il tecnico Meini Fabio all'attività di proselitismo e comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori (di età inferiore ad anni 12) nella Società US Città Di Pontedera Srl;

- il Sig.Boschi Paolo, Presidente e legale rappresentante p.t. della SocietàUS Città di Pontedera Srl, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall’art. 1 lett. j del C.U. n. 1 del  01.07.2015 (stagione sportiva 2015/2016) Settore Giovanile e Scolastico e dall’art. 1 lett. m del C.U. n. 1 del 01.07.2016 (stagione sportiva 2016/2017) Settore Giovanile e Scolastico (secondo il quale è vietata l’organizzazione di provini o raduni selettivi per le categorie Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età) per aver consentito o comunque non impedito a fine giugno ed inizi luglio 2016 e pertanto a cavallo delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 avvalendosi sia dell’operato dei tesserati Meini Fabio e Ascani Leonardo che del delegato referente della stessa Società, non tesserato FIGC, Sig. Santerini Roberto l’organizzazione di provini/raduni/stage preordinati al trasferimento ed al collocamento di calciatori (di età inferiore ad anni 12) nella Società US Città Di Pontedera Srl, nonché per la violazione dell'art.38 comma 1 delle NOIF (secondo il quale i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la Società) e dell'art.41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i tecnici nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, possono svolgere attività per più di una Società) per aver consentito nel corso della stagione sportiva 2016/2017 al tecnico Sig. Meini Fabio senza che lo stesso, fra l’altro sia regolarmente tesserato, di svolgere la doppia attività per la Società US Città Di Pontedera Srl e per la Società USD G. Urbino Taccola;

- la SocietàUS Città Di Pontedera Srlper rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio presidente e legale rappresentante Boschi Paolo e per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio dirigente Ascani Leonardo.

Le memorie difensive

Nei termini consentiti ha depositato memoria il Sig.Boschi Paolo, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della US Città di Pontedera Srl.

Il Patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv. Luca Sansi) e il Sig. Boschi Paolo e la Società US Città di Pontedera Srl, quest’ultimi rappresentati dall’Avv. Maurizio Angelucci, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Boschi Paolo,sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 pari a mesi 2 (due) di inibizione, sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro); per la Società US Città di Pontedera Srl, sanzione base ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00),  diminuita  di 1/3  pari a €  1.000,00  (Euro mille/00), sanzione finale ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Boschi Paolo e la Società US Città di Pontedera Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

P.Q.M.

Il  Tribunale  Federale  Nazionale  –  Sezione  Disciplinare  dispone  l’applicazione  delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il dibattimento è proseguito nei confronti dell’altro deferito Ascani Leonardo.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato al deferimento chiedendone l’integrale accoglimento e rassegnando le seguenti richieste sanzionatorie:

- inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Ascani Leonardo. Nessuno è comparso per il deferito Ascani Leonardo.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Risulta dagli atti del procedimento e dall’articolata attività di indagine svolta dalla Procura Federale che il Sig. Ascani Leonardo si è reso responsabile delle violazioni contestate.

In  particolare,  le  risultanze  istruttorie  mostrano  inequivocabilmente  e  con  dovizia  di particolari, che il Sig.ri Ascani, dal finire della stagione sportiva 2015/2016 che lo vedeva tesserato come dirigente della Società Pol. Pulcini Cascina dove allenava i bambini della scuola calcio di età compresa tra i 5 e gli 8 anni, intraprendeva significativa attività di proselitismo volta al trasferimento di calciatori di età inferiore ad anni 12 per la successiva stagione sportiva 2016/2017 dalla Pol. Pulcini Cascina alla SocietàUS Città di Pontedera Srl.

Tale attività di reclutamento veniva portata avanti dal Sig. Ascani unitamente al Sig. Santerini Fabio, Presidente della SocietàASD Pardossi Calcio 97 il quale dal giugno 2016 si occupava di “reclutare bambini per la Società del Pontedera da impiegare per la scuola calcio di questa Società” (verbale audizione Santerini del 06/04/2017) ed insieme al Sig. Meini Fabio (allenatore deferito nella sede di competenza).

Le numerose prove raccolte in atti, le testimonianze univoche anche di genitori di piccoli partecipanti, concordano tutte nell’affermare la presenza ed il ruolo organizzativo del Sig. Ascani agli stage/raduni tenutisi nel luglio 2016 presso i campi sportivi della zona di Pontedera denominata Pardossi, affidata in gestione dal Comune al Sig. Santerini.

Tali incontri miravano al trasferimento ed al reclutamento da parte della SocietàUS Città di Pontedera Srl di bambini delle classi 2008 e 2009, ossia tutti minori di anni 12.

Pertanto, il Sig. Ascani, che operava come allenatore sia presso la Società Pol. Pulcini Cascina che, successivamente, presso la US Città di Pontedera Srl, con lo svolgimento di attività connesse al trasferimento ed al collocamento di giovanissimi calciatori attraverso la programmazione di raduni ha violato la normativa federale laddove impedisce ai tecnici di svolgere tale tipologia di interventi, essendo gli stessi legittimati a fornire alle Società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica (art. 41 comma 3 Regolamento Settore Tecnico).

Ancor più grave risulta la violazione da parte dell’odierno deferito dell’art. 1 lett. m del C.U. n. 1 del 01.07.2016 Settore Giovanile e Scolastico, il quale fissa un limite invalicabile: “alla luce del carattere eminentemente promozionale e didattico di questa attività, è vietata l’organizzazione di “provini” (o raduni selettivi) per le categorie Piccoli Amici – Primi Calci – Pulcini – Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età…”.

Le indagini svolte dalla Procura Federale sono convergenti verso la veridicità dell’assunto accusatorio e nessuno tra i soggetti ascoltati ha negato la partecipazione ed il ruolo dell’Ascani ad almeno uno dei raduni svolti.

Verificata la veridicità dei fatti poiché oggettivamente evincibile in via diretta e per tabulas, il Tribunale ritiene che la condotta tenuta dal Sig. Ascani sia contraria alla normativa federale, avendo questi svolto arbitrariamente e senza titolo una funzione sportiva che non gli competeva, in quanto soggetto che riveste abitualmente il ruolo di allenatore, ma soprattutto, in quanto rivolta ad un target di giovani calciatori infra dodicenni come tali meritevoli di maggiore attenzione e superiore tutela (tanto da essere completamente esclusi da tale tipologia di reclutamento ai sensi delle menzionate disposizioni).

La violazione in deferimento esplica ulteriore portata se comparata all’impegno profuso dalla Federazione nel fornire specifiche credenziali per la organizzazione/realizzazione di attività giovanile, a fronte della quale vengono emanati ciclici Regolamenti del Settore Giovanile e Scolastico, nonché periodici Comunicati Ufficiali che disciplinano diffusamente la materia, ai quali tutti i tesserati (Società e Dirigenti) devono assoluto rispetto.

Il Sig. Ascani Leonardo deve, quindi, rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 41 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, all’art. 1 lett. j del C.U. n. 1 del 01.07.2015 (stagione sportiva 2015/2016) Settore Giovanile e Scolastico, all’art. 1 lett. m del C.U. n. 1 del 01.07.2016 (stagione sportiva 2016/2017) Settore Giovanile e Scolastico.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione mesi 4 (quattro) nei confronti del Sig. Boschi Paolo;

- ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) nei confronti della Società US Città di Pontedera Srl.

Per il resto, in accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti del Signor Ascani Leonardo la sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro).

 

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