F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SD del 19 Settembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RANUCCI ANGELO ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della SocietàL’Aquila Calcio 1927 Srl), SocietàL’AQUILA CALCIO 1927 Srl – (nota n.13517/1012 pf16-17 GP/AA/mg del 7.6.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RANUCCI ANGELO ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della SocietàL’Aquila Calcio 1927 Srl), SocietàL’AQUILA CALCIO 1927 Srl - (nota n.13517/1012 pf16-17 GP/AA/mg del 7.6.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 7 giugno 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Signor Angelo Antonio Ranucci(all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8, comma 15 del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Signor Ettore Filippelli, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della Lega Pro con lodo del 20.5.2016, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di detta pronuncia.

- la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl,per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e Legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Angelo Antonio Ranucci mesi 6 (sei) di inibizione, nei confronti della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica e l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). Èaltresì comparso il difensore dei deferiti insieme al Sig. Angelo Antonio Ranucci. I deferiti hanno insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito posto a loro carico dalla Procura Federale.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1012 pf 16-17, avente ad oggetto: “Mancato adempimento da parte della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl di corrispondere al calciatore Filippelli Ettore la somma di € 5.202,00 (oltre interessi e spese legali sostenute dal ricorrente) secondo quanto deliberato dal Collegio Arbitrale della Lega Pro con lodo del 20.5.2016”.

In effetti, da un’attenta disamina della fattispecie in questione, è emerso in modo inconfutabile che la Società deferita non ha adempiuto al pagamento delle somme dovute al calciatore Ettore Filippelli, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione della pronuncia della decisione del Collegio Arbitrale della Lega Pro; anche per le suddette ragioni, tutte le eccezioni esposte dai deferiti nelle memorie difensive, non sono meritevoli di accoglimento.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti dalla Procura Federale, emerge pertanto l’effettiva violazione, da parte dei deferiti degli articoli 1 bis comma I°, 8 comma 15, e 4 comma 2 del CGS.

Sanzioni congrue sono da ritenersi quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Angelo Antonio Ranucci l’inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

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