F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SD del 19 Settembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: POLLASTRINI MARCO(all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della SocietàASD Pro Settimo Eureka), SocietàASD PRO SETTIMO EUREKA – (nota n.14417/1133 pf16-17 GP/AS/ac del 27.6.2017).

 

DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A   CARICO   DI: POLLASTRINI MARCO(all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della SocietàASD Pro Settimo Eureka), SocietàASD PRO SETTIMO EUREKA - (nota n.14417/1133 pf16-17 GP/AS/ac del 27.6.2017).

Il deferimento

Con nota del 27 giugno 2017, la Procura Federale ha deferito al Tribunale FederaleNazionale - Sezione Disciplinare, il Sig.Marco Pollastrini (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della ASD Pro Settimo Eureka) e la SocietàASD Pro Settimo Eureka per rispondere, il primo,della violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis, delCGS in relazione al punto A4) ed A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento interregionale,per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, copia dei documenti richiesti (bonifico/assegno circolare) attestanti l’avvenuto versamento di quanto dovuto per l’iscrizione e copia della fidejussione  bancaria  e,  comunque,  per  non  aver  adottato  idonee  misure  volte all’effettuazione del predetto incombente;la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 14 settembre 2017 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Giua, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig.Marco Pollastrini;

- € 2.000,00 (euro duemila/00) di ammenda per la SocietàASD Pro Settimo Eureka.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 2/5/2017 con cui la Co.Vi.So.D. ha trasmesso alla Procura Federale la comunicazione di mancata ottemperanza, da parte della Societàdeferita, all’obbligo di inoltrare, entro il termine del 12 luglio 2016 ore 18,00, la documentazione richiesta dal punto 4 (versamento iscrizione) e punto 5 (fidejussione bancaria) del CU n. 165/2016 relativa all’iscrizione al campionato nazionale di serie D, stagione sportiva 2016/2017.

il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del termine perentorio del 12 luglio 2016, ore 18.00 (…) per l’invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli  organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”;

Incombeva dunque sull’incolpato l’onere, non assolto, di provare l’avvenuto invio della menzionata documentazione ovvero l’esistenza di esimenti.

Sennonché, costui nulla ha dedotto né osservato nel termine di 15 giorni concesso dalla Procura Federale con la comunicazione di conclusione delle indagini del 31 maggio 2017, ritualmente notificata nella stessa data a mezzo pec, cui ha fatto seguito la comunicazione del deferimento datata 27 giugno 2017, anch’essa ritualmente notificato nella stessa data. In  ragione  di  ciò,  ed  alla  luce  dei  fatti  emersi  all’esito  dell’esame  approfondito  dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Marco Pollastrini risponde, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS anche la SocietàASD Pro Settimo Eureka.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Marco Pollastrini 40 (quaranta) giorni di inibizione;

- per la SocietàASD Pro Settimo Eureka € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

 

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