F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SD del 27 Settembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palmese ASD), Società US PALMESE ASD – (nota n. 369/1064 pf16-17 GP/AA/mg dell’11.7.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palmese ASD), Società US PALMESE ASD - (nota n. 369/1064 pf16-17 GP/AA/mg dell’11.7.2017).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
- rilevato che la Procura Federale ha deferito il Signor Carbone Giuseppe – nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della Società US Palmese ASD – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11 NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS, nonché la stessa Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Nania Salvatore, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 146 del 16.11.2016, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. 17/TFN - Sezione Vertenze Economiche del 17.02.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia;
- rilevato che la C.A.E. presso la LND, in accoglimento del reclamo presentato dal Signor Salvatore Nania, all’epoca del fatto calciatore presso la Società US Palmese ASD, con decisione pubblicata con C.U. 146/CAE, del 16.11.2016, ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al reclamante la complessiva somma di € 2.950,00, a saldo della somma allo stesso dovuta in forza di accordo economico inter partes;
- rilevato che il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche – rigettava il reclamo presentato dalla Società US Palmese ASD avverso la decisione di cui al C.U. 146/CAE, con decisione pubblicata con C.U. n. 17/TFN – Sezione Vertenze Economiche del 17.02.2017, comunicata alla Società mediante messaggio di posta elettronica certificata ricevuto il 21.02.2017, condannando, altresì, la Società al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 500,00;
- rilevato, tuttavia, che la Società US Palmese ASD non ha provveduto al pagamento delle somme dovute in virtù della sopra citata decisione nei termini previsti dalla normativa federale (30 giorni dalla comunicazione della decisione);
- rilevato che la Società US Palmese ASD nulla ha prodotto o argomentato in merito alle contestazioni mosse in sede di deferimento;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con applicazione al Signor Giuseppe Carbone della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società US Palmese ASD della sanzione della penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2017- 2018, nonché l’ammenda di € 1.500,00;
- ritenuto fondato il deferimento di guisa che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS;
P.Q.M.
accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Signor Giuseppe Carbone, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società US Palmese ASD la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra, stagione sportiva 2017/2018.
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